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Legge

L.R. Toscana 50/2017

Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 39/2005 e 68/2011.

Normativa regionaleL.R. Toscana 50/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge adegua la disciplina urbanistico-edilizia toscana ai decreti legislativi statali sul procedimento amministrativo e sulla SCIA, ridefinendo titoli abilitativi, edilizia libera, controlli, sanzioni, termini dei piani e procedure paesaggistiche. Modifica anche norme su energia e autonomie locali. Non ha efficacia temporanea: incide stabilmente sulla l.r. 65/2014 e leggi collegate.

Semplificazioni edilizie e adeguamento normativo della Toscana

Semplificazioni in materia edilizia e adeguamento della normativa toscana

La legge regionale della Toscana 8 settembre 2017, n. 50 aggiorna in modo esteso la disciplina urbanistico-edilizia regionale alle sopravvenienze statali in materia di SCIA, permesso di costruire, CILA e procedimento amministrativo. Interviene inoltre su energia e autonomie locali, con effetti stabili sulla normativa regionale richiamata.

Ambito di intervento e finalità generali

Il provvedimento modifica principalmente la l.r. Toscana 65/2014 sul governo del territorio, coordinandola con il d.lgs. 126/2016, il d.lgs. 127/2016 e il d.lgs. 222/2016, nonché con le ulteriori norme statali e regionali richiamate nel testo. L’obiettivo è semplificare i procedimenti edilizi, riordinare i titoli abilitativi e aggiornare sanzioni, controlli e termini procedimentali.

Titoli edilizi, classificazione degli interventi e regime abilitativo

La legge ridefinisce l’inquadramento di numerosi interventi edilizi, spostandone alcuni tra permesso di costruire, SCIA, edilizia libera e CILA. In particolare:

  • vengono precisati i riferimenti agli interventi su patrimonio edilizio agricolo e non agricolo;
  • sono ricondotti a SCIA, tra gli altri, gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia conservativa, interventi pertinenziali entro il limite del 20% della volumetria complessiva, mutamenti di destinazione d’uso senza opere nei casi previsti dalla disciplina delle funzioni, e demolizioni non contestuali alla ricostruzione;
  • è confermato che alcuni interventi possono essere eseguiti in alternativa con permesso di costruire;
  • vengono aggiornate le definizioni di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione e trasformazione permanente di suolo inedificato.

Edilizia libera e CILA

L’articolazione dell’edilizia libera viene ampliata e precisata. Sono eseguibili senza titolo abilitativo, nel rispetto delle norme di settore e degli strumenti urbanistici, tra gli altri:

  • manutenzione ordinaria;
  • alcuni interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino ascensori esterni o manufatti alteranti la sagoma;
  • opere temporanee per ricerche geognostiche nel sottosuolo, con esclusione delle ricerche di idrocarburi;
  • movimenti di terra pertinenti all’attività agricola e agro-silvopastorale;
  • serre temporanee stagionali;
  • taluni manufatti per l’attività venatoria;
  • pavimentazioni e finiture di spazi esterni, intercapedini interrate, vasche irrigue, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili;
  • aree ludiche senza fini di lucro e arredi delle pertinenze. Per gli interventi non soggetti a titolo edilizio ma comunque comunicati, la legge prevede controlli a campione e disciplina la CILA, inclusa la sanzione per omessa o difforme realizzazione delle misure preventive e protettive.

Procedimento per permesso di costruire e SCIA

La disciplina procedurale è ampiamente rivista. In sintesi:

  • la Regione deve definire con regolamento la documentazione e gli elaborati da allegare a permesso di costruire, SCIA e CILA, anche per le zone tutelate;
  • il regolamento disciplina pure le modalità di redazione e invio telematico;
  • l’acquisizione degli atti di assenso necessari è, di regola, preliminare al rilascio del permesso di costruire;
  • l’interessato può acquisire i pareri tramite sportello unico o chiedere la conferenza di servizi;
  • per SCIA e CILA è prevista un’istanza di acquisizione degli atti di assenso, con possibilità di presentazione contestuale e divieto di inizio lavori prima dell’esito positivo della conferenza. Viene anche rafforzato l’obbligo di attestare la legittimità dello stato di fatto per gli interventi maggiori e sono precisati i rapporti con il d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza cantieri.

Termini procedimentali, silenzio-assenso e poteri sostitutivi

La legge modifica diversi termini dei procedimenti urbanistici e rafforza il meccanismo del silenzio-assenso. In particolare:

  • il procedimento di formazione del piano strutturale e della variante generale passa a tre anni;
  • il procedimento del piano strutturale intercomunale è esteso di sei mesi;
  • il procedimento del piano operativo e delle varianti passa a tre anni;
  • per il permesso di costruire è confermato il termine ordinario di trenta giorni per il provvedimento finale, elevato a quaranta in caso di preavviso di rigetto;
  • per specifici interventi soggetti a permesso di costruire il termine è di settantacinque giorni;
  • decorso il termine senza diniego motivato, si forma il silenzio-assenso, salvo vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali. In caso di inerzia del comune, l’interessato può chiedere alla Regione la nomina di un commissario che provvede entro sessanta giorni.

Conformità, agibilità e documentazione finale

La disciplina dell’ultimazione lavori e dell’agibilità viene aggiornata in senso più semplificato. Il soggetto titolato deve trasmettere allo sportello unico, entro quindici giorni dalla fine dei lavori di finitura, l’attestazione asseverata con la documentazione richiesta, tra cui collaudo statico o dichiarazione di regolare esecuzione nei casi previsti, conformità igienico-sanitaria, attestazione catastale e documentazione sugli impianti. La mancata presentazione comporta sanzione pecuniaria; l’agibilità decorre dalla ricezione dell’attestazione completa.

Paesaggio e commissioni

La legge coordina la disciplina paesaggistica regionale con quella statale. Tra le principali novità:

  • il parere della commissione paesaggistica non è obbligatorio nei procedimenti autorizzatori semplificati ex d.p.r. 31/2017;
  • sono disciplinati i termini dei pareri della commissione regionale sulle attività estrattive;
  • in caso di commissione paesaggio in forma associata, i comuni devono nominare i componenti entro 120 giorni e, fino ad allora, restano operative le commissioni comunali precedenti.

Contributi, sanzioni e regolarizzazione degli abusi edilizi

Sono ridefiniti contributi di costruzione e sanzioni amministrative. In particolare:

  • alcuni interventi di manutenzione straordinaria e restauro che aumentano la superficie utile, nonché certi mutamenti di destinazione d’uso senza opere, comportano il solo contributo per oneri di urbanizzazione;
  • numerose sanzioni vengono rimodulate da 516 euro a 1.000 euro;
  • sono aggiornate le fattispecie sanzionate per SCIA irregolare, mancata comunicazione, interventi in assenza di titolo o in difformità, con estensione espressa a interventi soggetti a SCIA alternativa o a permesso di costruire;
  • per specifiche violazioni continuano a operare anche le sanzioni penali statali.

Limitazioni all’attività edilizia nei comuni con regolamento urbanistico vigente al 27 novembre 2014

La legge introduce una disciplina transitoria specifica per i comuni che avevano un regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014. Nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della legge tali comuni possono approvare varianti che prevedano anche consumo di suolo esterno al perimetro del territorio urbanizzato, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione. Decorso il termine, fino all’avvio del nuovo piano strutturale non sono consentiti alcuni interventi edilizi di base, salvo eccezioni per varianti approvate, aziende agricole, piani attuativi approvati e convenzionati e convenzioni già sottoscritte.

Modifiche alla disciplina dell’energia

La l.r. 39/2005 viene adeguata per coordinare gli interventi impiantistici con la disciplina edilizia. In particolare:

  • per alcuni impianti è richiesta la preventiva comunicazione asseverata;
  • viene chiarito che talune installazioni non necessitano di titolo abilitativo;
  • è espressamente esclusa la necessità di titolo per l’installazione di pompe di calore aria-aria con potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
  • ai fini del monitoraggio energetico, per determinati interventi resta la comunicazione preventiva al comune.

Coordinamento con le autonomie locali

La l.r. 68/2011 è modificata per coordinare il sistema delle funzioni paesaggistiche con l’organizzazione degli enti locali. Si prevede che, in alternativa ai pareri nei procedimenti paesaggistici, sia considerata la costituzione di un ufficio responsabile del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

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