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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1309

Regolamento delegato (UE) 2023/1309 della Commissione del 26 aprile 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 per quanto riguarda le disposizioni transitorie e lo rettifica per quanto riguarda talune disposizioni concernenti il FEAGA e il FEASR

Normativa europea32023R1309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2022/127 per correggere e completare alcune disposizioni transitorie relative alla gestione finanziaria della PAC. In particolare, esclude talune misure dal sistema di controllo delle operazioni del FEAGA e chiarisce quali norme del precedente regolamento delegato (UE) n. 907/2014 continuano ad applicarsi a specifiche spese, pagamenti e regimi ancora rilevanti nel periodo di transizione. Le modifiche e la rettifica producono effetti dal 1° gennaio 2023, così da evitare vuoti normativi.

Modifica transitoria e rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/127 in materia di FEAGA e FEASR, con effetti retroattivi dal 1° gennaio 2023.

Ambito di applicazione

Si applica agli organismi pagatori riconosciuti nell’ambito della PAC, alle misure e ai regimi di sostegno collegati al FEAGA e, per quanto riguarda il FEASR, ai programmi di sviluppo rurale. Riguarda in particolare le situazioni transitorie connesse al passaggio dal regolamento (UE) n. 1306/2013 al nuovo quadro introdotto dal regolamento (UE) 2021/2116 e dal regolamento delegato (UE) 2022/127. La disciplina opera in tutti gli Stati membri ed è applicabile retroattivamente dal 1° gennaio 2023; l’entrata in vigore formale è il terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/127 in materia di FEAGA e FEASR

Il regolamento interviene nel quadro della nuova disciplina di gestione e controllo della PAC introdotta dal regolamento (UE) 2021/2116 e attuata, tra l’altro, dal regolamento delegato (UE) 2022/127. La Commissione segnala, nei considerando, la necessità di assicurare una transizione ordinata dal precedente regime del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di correggere un vuoto normativo relativo alla continuità di alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Ambito della modifica transitoria

L’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2022/127 viene integralmente sostituito. La nuova formulazione prevede, in primo luogo, che se un organismo pagatore già riconosciuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 assume nuove responsabilità di spesa, il riconoscimento con tali nuove responsabilità deve intervenire entro il 1° gennaio 2023. In secondo luogo, viene chiarito che le misure elencate nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 restano escluse dal sistema di controlli previsto dal titolo IV, capo III, del regolamento (UE) 2021/2116.

Rettifica della clausola di continuità normativa

L’articolo 40, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/127 è rettificato per includere espressamente ulteriori disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 che continuano ad applicarsi. La continuità riguarda:

  • gli articoli 5 e 5 bis, l’articolo 7, paragrafi 3 e 4, l’articolo 10, l’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, gli articoli 12 e 13 e l’articolo 41, paragrafo 5;
  • le spese sostenute e i pagamenti effettuati per i regimi di sostegno del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l’anno civile 2022 e precedenti;
  • le misure attuate fino al 31 dicembre 2022 a norma dei regolamenti (UE) n. 228/2013, n. 229/2013, n. 1308/2013 e n. 1144/2014;
  • i regimi di aiuto richiamati dall’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), e dall’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117, per le spese e i pagamenti relativi a operazioni svolte ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino alla scadenza di tali regimi;
  • per il FEASR, le spese sostenute dai beneficiari e i pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Decorrenza e effetti temporali

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2023. Tale scelta assicura che le correzioni e le precisazioni producano effetti fin dall’avvio del nuovo regime applicativo del regolamento delegato (UE) 2022/127, evitando incertezze nella gestione dei controlli e delle spese di transizione.

Impatto operativo

Per gli operatori della PAC, il testo ha rilievo soprattutto perché delimita l’insieme delle misure escluse dal controllo delle operazioni FEAGA e chiarisce la sopravvivenza di specifiche norme del precedente regime per le spese pregresse e per alcune fattispecie ancora pendenti. Per i professionisti che assistono organismi pagatori, beneficiari e soggetti coinvolti nei regimi di aiuto agricoli, la rettifica è importante per individuare correttamente il diritto applicabile in funzione della data della spesa, del pagamento o dell’operazione.

Disposizioni principali

Modifica delle disposizioni transitorie

L’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2022/127 è sostituito. Se un organismo pagatore riconosciuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 assume nuove responsabilità di spesa, deve essere riconosciuto con tali nuove responsabilità entro il 1° gennaio 2023. Inoltre, le misure elencate nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 non sono soggette al sistema di controlli del titolo IV, capo III, del regolamento (UE) 2021/2116.

Rettifica dell’articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2022/127

Viene corretto l’elenco delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 che continuano ad applicarsi. Restano applicabili gli articoli 5 e 5 bis, l’articolo 7, paragrafi 3 e 4, l’articolo 10, l’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, gli articoli 12 e 13 e l’articolo 41, paragrafo 5, per specifiche spese e pagamenti relativi ai regimi di sostegno del regolamento (UE) n. 1307/2013 fino all’anno civile 2022 e anteriormente, alle misure attuate fino al 31 dicembre 2022 ai sensi dei regolamenti (UE) n. 228/2013, 229/2013, 1308/2013 e 1144/2014, ai regimi di aiuto di cui all’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), e all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117 per operazioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 fino alla scadenza dei regimi, e, per il FEASR, alle spese e ai pagamenti connessi ai programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Decorrenza retroattiva e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2023. La retroattività serve a garantire continuità normativa nella fase di transizione e a sanare il vuoto giuridico derivante dalla mancata inclusione di alcune disposizioni nel testo originario dell’articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2022/127.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica agricola comunefinanziamento della pacfondo europeo agricolo di garanziafondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Testo integrale

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