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Ordinanza

Ordinanza n. 155/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Verbale Modello BL/B n. BA125002307 del 06/10/2025, notificato in pari data, con cui la Commissione Medica Ospedaliera di Bari ha giudicato il ricorrente “IDONEO AL SERVIZIO NEL CORPO DELLA P.P.”, formulando la diagnosi di “Lievissimi esiti algodisfunzionali di meniscectomia mediale selettiva ginocchio destro, a grado non invalidante”, omettendo qualsivoglia pronuncia sulla richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (verbale cmo 06.10.2025); del Verbale Modello BL/S n. BA125001744 del 15/07/2025, con cui la medesima C.M.O. ha giudicato il ricorrente “Temporaneamente non idoneo per giorni 20 (venti)”, parimenti omettendo di pronunciarsi sulla dipendenza da causa di servizio (cmo 15.07.2025); della nota prot. n. 5512 del 06/08/2025 dell’I.P.M. di Airola, con cui è stata richiesta la visita medica collegiale per il ricorrente, limitandone illegittimamente l’oggetto alla sola idoneità al servizio; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluse le note dell’I.P.M. di Airola prot. n. 0002975.U del 18/04/2025 nonché la nota della C.M.O. di Bari del 22/05/2025, con cui si attestava la mancata istruzione della pratica con il Modello C;

Giustizia amministrativa202507342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Verbali della Commissione Medica Ospedaliera di Bari relativi all'idoneità al servizio, omissivi sulla dipendenza da causa di servizio, e atti amministrativi che hanno limitato la visita collegiale alla sola idoneità al servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale del 6 ottobre 2025 con cui la Commissione Medica Ospedaliera di Bari lo ha giudicato idoneo al servizio nel Corpo della polizia penitenziaria, diagnosticando lievissimi esiti algodisfunzionali di meniscectomia mediale selettiva al ginocchio destro, nonché il precedente verbale del 15 luglio 2025, con cui era stato giudicato temporaneamente non idoneo per venti giorni. Ha contestato inoltre la nota dell'Istituto Penale Minorile di Airola con cui era stata richiesta la visita medica collegiale, limitandone l'oggetto alla sola idoneità al servizio, e gli ulteriori atti connessi, deducendo che i provvedimenti medici avevano omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e che la pratica non era stata istruita mediante il Modello C. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di legittimità né le difese delle amministrazioni, rimaste non costituite.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ricordato che la tutela cautelare presuppone la contemporanea sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Ha ritenuto non dimostrato il periculum, rilevando che il ricorrente aveva allegato soltanto un pregiudizio alla salute meramente ipotetico e un danno patrimoniale suscettibile di integrale ristoro qualora l'impugnazione risultasse fondata. Non è stata quindi concessa la sospensione degli atti impugnati. Nulla sulle spese della fase cautelare, poiché le amministrazioni non si sono costituite in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La concessione della misura cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari; nel caso concreto il TAR ha escluso il periculum in mora.

Massime di principio

  • La concessione della tutela cautelare nel processo amministrativo richiede la contemporanea sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
  • Il periculum in mora non è dimostrato quando il pregiudizio alla salute allegato sia meramente ipotetico e il danno patrimoniale possa essere integralmente risarcito in caso di accoglimento del ricorso.
  • La mancata costituzione dell'amministrazione resistente giustifica la pronuncia di nulla sulle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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