Provvedimento del 13/03/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento del 13 marzo 2008 aggiorna le specifiche tecniche e le istruzioni per la trasmissione telematica dei dati del modello 730/2008, in particolare per le scelte dell’otto e del cinque per mille e per gli adempimenti di sostituti, CAF e professionisti abilitati. Conferma inoltre le regole di controllo, liquidazione e formazione del mod. 730-3 e disciplina, in avvio graduale, la trasmissione del mod. 730-4 all’Agenzia delle Entrate.
Modifiche alle specifiche tecniche e alle istruzioni operative per il modello 730/2008
Modificazioni alle specifiche tecniche e alle istruzioni del modello 730/2008
Il documento aggiorna il provvedimento del 15 febbraio 2008 sulle specifiche tecniche di trasmissione telematica dei dati del modello 730/2008 e sulle istruzioni operative per l’assistenza fiscale. Le modifiche sono rese necessarie dall’approvazione, con provvedimento del 4 marzo 2008, della nuova scheda per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’IRPEF e dell’integrazione delle relative istruzioni.
Ambito delle modifiche e documenti interessati
Il provvedimento interviene su:
- specifiche tecniche per la trasmissione dei dati del mod. 730/2008;
- specifiche tecniche e istruzioni per le scelte dell’otto e del cinque per mille;
- istruzioni per l’assistenza fiscale svolta da sostituti d’imposta, CAF-dipendenti, professionisti abilitati e associazioni professionali.
Restano invece in vigore, senza modifiche, le specifiche tecniche già approvate con il provvedimento del 15 febbraio 2008 relative:
- al mod. 730-4/2008 e 730-4/2008 integrativo;
- alla conservazione elettronica delle annotazioni del mod. 730-3/2008 cartaceo.
Soggetti interessati e regole generali di trasmissione
Sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati del modello 730/2008:
- sostituti d’imposta;
- CAF-dipendenti;
- professionisti abilitati;
- società ed enti di grandi dimensioni;
- intermediari abilitati.
La fornitura telematica è composta da record di lunghezza fissa pari a 1.900 caratteri e segue una struttura predefinita. Una dichiarazione non conforme alle specifiche tecniche viene scartata.
Struttura dei record e composizione della fornitura
Per il mod. 730/2008 la fornitura è composta dai seguenti record:
- record A: testa della fornitura, con dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell’invio;
- record B: frontespizio e dati anagrafici/contabili del dichiarante, del coniuge e del rappresentante o tutore;
- record C: dati contabili della dichiarazione;
- record K: dati di residenza e di domicilio per la notificazione degli atti;
- record M: dati del mod. 730-4, riservato ai CAF e, in taluni casi, utilizzabile anche per la trasmissione diretta da parte di altri soggetti secondo gli accordi previsti;
- record Z: coda della fornitura.
La sequenza deve prevedere un solo record A all’inizio, un solo record Z alla fine e, per ogni dichiarazione, la corretta successione dei record B, C, K e, se previsto, M. Se la dimensione complessiva supera il limite di 1,38 MB compressi, occorre predisporre più forniture, mantenendo nella stessa fornitura i dati di ciascuna dichiarazione.
Regole di formato e compilazione dei campi
Le specifiche distinguono:
- campi posizionali, presenti nei record A, B, K, M, Z e nella prima parte dei record C, con allineamento e formati predefiniti;
- campi non posizionali, contenuti nella seconda parte dei record C e K, organizzati in tabelle di elementi codice/valore.
Le principali regole sono:
- i campi numerici vanno allineati a destra con riempimento di zeri;
- i campi alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento di spazi;
- gli importi devono essere esposti in euro e, salvo diversa previsione, arrotondati all’unità;
- i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo;
- i dati diversi da zero o da spazi vanno riportati nella parte non posizionale del record C;
- importi negativi sono preceduti dal segno "-", mentre per i positivi non si usa il segno "+".
Controlli su codice fiscale, assistenza fiscale e dichiarazioni congiunte
Il documento disciplina in modo puntuale il trattamento del codice fiscale del dichiarante, del coniuge, del rappresentante o tutore e dell’eventuale soggetto beneficiario per il cinque per mille. In particolare:
- il codice fiscale del dichiarante deve essere sempre presente, formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria;
- l’eventuale omocodia già risolta dall’Agenzia comporta scarto se viene indicato il vecchio codice;
- il codice fiscale del rappresentante o tutore deve essere registrato in Anagrafe Tributaria, salvo la possibilità di confermare la dichiarazione impostando il relativo flag nel record B.
Sono inoltre definite le modalità di compilazione del record B in funzione del soggetto che presta assistenza fiscale:
- sostituto d’imposta;
- CAF;
- professionista abilitato;
- associazione professionale.
Per ciascun caso sono resi obbligatori i relativi codici fiscali, dati anagrafici e, quando necessario, la denominazione e il responsabile dell’assistenza fiscale.
Scelte dell’otto per mille dell’IRPEF
La scelta dell’otto per mille:
- deve essere rilevata sulla base della firma apposta dal contribuente nel mod. 730-1;
- in presenza di firma per una specifica istituzione beneficiaria, va impostato a 1 il relativo campo;
- in assenza di scelta, tutti i campi di destinazione devono essere posti a 0 e deve essere indicata la mancata scelta.
Sono previste anomalie codificate per:
- presenza di più firme;
- unica firma su più caselle;
- segno non riconducibile a firma.
In presenza di anomalia, i dati relativi alla scelta devono comunque essere acquisiti e l’anomalia va segnalata mediante il relativo flag. Per i sostituti d’imposta, invece, i campi dell’otto per mille non devono essere impostati, poiché le buste sono consegnate a uffici postali o soggetti incaricati della trasmissione.
Scelte del cinque per mille dell’IRPEF
Per il cinque per mille la disciplina è analoga, ma più articolata. Il contribuente può indicare:
- la firma per una finalità beneficiaria;
- il codice fiscale del soggetto beneficiario;
- l’assenza di scelta.
Anche qui sono previste anomalie codificate, con un flag specifico per il codice fiscale del beneficiario, unico per dichiarante e coniuge. Le anomalie comprendono anche:
- presenza del codice fiscale in assenza di firma nel riquadro;
- presenza contestuale di più firme e del codice fiscale in un riquadro privo di firma.
Il documento chiarisce che il cinque per mille deve essere acquisito anche se il codice fiscale del beneficiario è formalmente errato, purché numerico, e che l’anomalia va segnalata nelle annotazioni del mod. 730-3.
Gestione delle anomalie nelle schede dell’otto e cinque per mille
Le specifiche dell’Allegato C distinguono le anomalie della busta e delle schede:
- busta priva di schede;
- codice fiscale del contribuente errato o assente;
- codice fiscale del beneficiario del cinque per mille errato;
- anomalie di firma.
Le anomalie determinano, a seconda dei casi, lo scarto della scelta o la sola segnalazione al contribuente. È prevista anche la gestione del "numero di protocollo" apposto da Poste Italiane S.p.A. e del relativo formato.
Record M e trasmissione del mod. 730-4
Il record M è dedicato alla trasmissione telematica delle comunicazioni relative al risultato contabile del mod. 730-4. Nel 2008 è previsto un avvio graduale della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate:
- riguarda solo i CAF e non i liberi professionisti;
- riguarda solo i sostituti d’imposta domiciliati, al 31/12/2007, in specifiche province individuate dal provvedimento del 23 gennaio 2008;
- il record M va allegato solo se il sostituto rientra nell’elenco dei destinatari abilitati.
Se il record M è presente quando non dovrebbe esserlo, o manca quando è obbligatorio, la dichiarazione viene scartata. Se i dati del mod. 730-4 sono tutti pari a zero, il record M non va allegato e deve essere compilato l’apposito flag di assenza record M nel record B.
Istruzioni tecniche di dettaglio sui record
L’Allegato A contiene istruzioni molto dettagliate sulla struttura dei record A, B, C, K, M e Z, inclusi:
- campi obbligatori;
- valori ammessi;
- controlli bloccanti;
- codici convenzionali per residenza, domicilio e dati del rappresentante;
- modalità di composizione dei dati dei quadri A, B, C, D, E, F, G, I e R;
- gestione delle caselle, delle percentuali, dei giorni, dei codici fiscali dei beneficiari e delle rideterminazioni delle detrazioni.
Istruzioni generali di controllo e liquidazione del mod. 730/2008
L’Allegato D costituisce la circolare di liquidazione e descrive le regole di controllo, determinazione e liquidazione delle imposte. Il documento ribadisce che:
- gli importi vanno considerati in euro;
- le percentuali vanno arrotondate alla seconda cifra decimale;
- i dati incongruenti vanno, a seconda dei casi, considerati assenti, ricondotti ai limiti o determinano lo scarto/esclusione dall’assistenza fiscale.
Vengono inoltre stabilite le modalità di comunicazione delle anomalie al contribuente mediante specifici messaggi in annotazione.
Controlli su anagrafica, residenza e domicilio fiscale
Sono disciplinati in modo analitico i controlli relativi a:
- codice fiscale del contribuente e del rappresentante/tutore;
- caselle dichiarante, coniuge dichiarante, dichiarazione congiunta, rappresentante o tutore;
- cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita;
- residenza anagrafica;
- domicilio fiscale al 1/1/2007, 31/12/2007 e 1/1/2008;
- domicilio per la notificazione degli atti.
Le irregolarità possono comportare:
- solo segnalazione al contribuente;
- esclusione dall’assistenza fiscale e obbligo di ripresentazione della dichiarazione, nei casi più gravi.
Familiari a carico e detrazioni per carichi di famiglia
Le istruzioni definiscono i controlli su:
- relazione di parentela;
- codici fiscali dei familiari;
- mesi a carico;
- mesi per figli minori di tre anni;
- percentuale di detrazione;
- percentuale ulteriore per famiglie numerose con almeno quattro figli.
Sono previste regole specifiche per:
- figli residenti all’estero senza codice fiscale;
- presenza del valore "C" nel campo percentuale per il primo figlio, in caso di coniuge mancante;
- riparto della detrazione tra coniugi;
- determinazione della detrazione ulteriore di 1.200 euro per famiglie numerose.
Le anomalie sui familiari a carico non escludono dall’assistenza fiscale, ma incidono sul riconoscimento delle detrazioni.
Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio
Il documento richiede il controllo di:
- cognome/denominazione;
- nome, se il codice fiscale è di 16 caratteri;
- codice fiscale;
- comune e provincia;
- indirizzo;
- CAP;
- eventuale codice sede.
Le anomalie rilevate comportano esclusione dall’assistenza fiscale e obbligo di ripresentazione della dichiarazione.
Redditi dei terreni, dei fabbricati e modalità di calcolo
Per il quadro A (terreni) e il quadro B (fabbricati) sono descritte le regole di:
- verifica formale dei dati;
- calcolo del reddito dominicale e agrario;
- applicazione di rivalutazioni dell’80% per i terreni e del 70% per alcune situazioni agrarie;
- gestione dei casi particolari;
- controllo della continuità su più righi;
- arrotondamento all’unità di euro prima della somma nel mod. 730-3.
Per i fabbricati, il reddito varia in funzione dell’utilizzo:
- abitazione principale;
- locazione;
- casi particolari;
- sospensione sfratti;
- contratti a canone convenzionato.
Il codice comune catastale è obbligatorio e l’eventuale ICI dovuta per il 2007 deve essere indicata correttamente, in particolare sul primo rigo quando il fabbricato è esposto su più righe.
Redditi di lavoro dipendente, assimilati e lavori socialmente utili
Il quadro C è oggetto di controlli dettagliati su:
- tipologia di reddito;
- rapporto di lavoro indeterminato/determinato;
- giorni di lavoro dipendente e di pensione;
- ritenute IRPEF;
- addizionali regionali e comunali.
Per i lavori socialmente utili è previsto un regime specifico:
- la loro inclusione nel reddito complessivo dipende dal superamento o meno della soglia di 9.296 euro al netto della deduzione per abitazione principale;
- se non concorrono al reddito complessivo, non si procede alla riliquidazione di alcune ritenute;
- se concorrono, si applicano le regole ordinarie.
Sono inoltre disciplinate le detrazioni per lavoro dipendente e per pensione, con distinzioni in base al reddito di riferimento, all’età del contribuente e alla presenza simultanea di redditi di lavoro dipendente, pensione e altri redditi.
Altri redditi, tassazione separata e attività sportive dilettantistiche
Per il quadro D sono previsti controlli e modalità di calcolo per:
- redditi di capitale;
- lavoro autonomo non professionale;
- redditi diversi;
- redditi soggetti a tassazione separata.
Per i compensi sportivi dilettantistici sono previste regole specifiche per:
- determinazione del reddito imponibile;
- quota soggetta a ritenuta;
- addizionale regionale;
- eventuale impatto sulle detrazioni e sulle ritenute.
Per la tassazione separata, se l’imposta calcolata supera 12 euro, si applicano gli acconti e le trattenute previste; se è pari o inferiore a 12 euro, l’importo confluisce nella colonna "importi da non versare".
Oneri detraibili e deducibili
Il quadro E è trattato in modo particolarmente dettagliato. Il documento disciplina:
- spese sanitarie e franchigia di 129 euro;
- rateizzazioni;
- spese per veicoli per disabili;
- acquisto cani guida;
- interessi su mutui;
- assicurazioni;
- spese di istruzione e funebri;
- assistenza personale;
- attività sportive per ragazzi;
- intermediazione immobiliare;
- canoni di locazione per studenti fuori sede;
- erogazioni liberali e altri oneri specifici;
- previdenza complementare.
Per ciascuna voce sono indicati limiti, soglie, percentuali, casi di riduzione e messaggi da fornire al contribuente. In molti casi il superamento del limite comporta ricondurre l’importo al massimo consentito.
Particolare rilievo hanno:
- la rateizzazione delle spese sanitarie;
- la previdenza complementare per soggetti fiscalmente a carico e non a carico;
- la ristrutturazione edilizia con regole complesse su anni, codici e numero di rate;
- le detrazioni del 20% e del 55% per specifiche spese energetiche e di innovazione;
- le nuove detrazioni per canoni di locazione (inquilini, canoni convenzionali, lavoratori che trasferiscono residenza, giovani).
Quadri F, G, I e R: acconti, crediti d’imposta, ICI e bonus fiscale
Il quadro F disciplina:
- acconti IRPEF e addizionale comunale;
- altre ritenute subite;
- eccedenze da precedenti dichiarazioni;
- ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali;
- soglie di esenzione comunale;
- importi rimborsati nel 730 integrativo;
- crediti utilizzati per ICI.
Il quadro G riguarda i crediti d’imposta:
- per il riacquisto della prima casa;
- per canoni non percepiti;
- per incremento occupazione;
- per imposte pagate all’estero.
Per il credito per imposte estere sono indicati:
- limiti alla quota d’imposta lorda italiana;
- limiti all’imposta netta;
- gestione di più righi e più Stati;
- compilazione dei righi 63 e 64 del mod. 730-3;
- esempi applicativi dettagliati.
Il quadro I regola l’eventuale utilizzo del credito in compensazione con l’ICI tramite F24.
Il quadro R disciplina il bonus fiscale previsto dall’art. 44 del D.L. 159/2007, con importo base di 150 euro e ulteriore importo per familiari a carico, secondo la percentuale di spettanza.
Liquidazione delle imposte e formazione del mod. 730-3
L’Allegato D descrive in modo analitico:
- il riepilogo dei redditi (righi 1-5);
- il calcolo del reddito complessivo, dell’IRPEF, dell’imposta netta e delle detrazioni;
- il calcolo delle addizionali regionale e comunale;
- la liquidazione dei righi 44-58 del mod. 730-3;
- la gestione del saldo complessivo, dei crediti e dei debiti;
- la rateizzazione degli acconti e dei versamenti di saldo.
È previsto che gli importi inferiori o pari a 12 euro non diano luogo a rimborso o versamento, ma siano indicati nelle colonne dedicate agli importi non rimborsabili o da non versare.
Quadro 730-4, modello integrativo e rettificativo
Il documento dedica ampio spazio alla gestione del mod. 730 integrativo e del mod. 730 rettificativo:
- il 730 integrativo può essere presentato solo a CAF o professionisti abilitati;
- si distinguono tre ipotesi, identificate dai codici 1, 2 e 3 nella casella 730 integrativo;
- nel caso di codice 1 o 3, il CAF deve ricalcolare il mod. 730-3 con regole specifiche e utilizzare il mod. 730-4 integrativo;
- nel caso di codice 2, la dichiarazione è liquidata come ordinaria e si usa il mod. 730-4 redditi 2007.
Il mod. 730 rettificativo va invece utilizzato quando il soggetto che ha prestato assistenza fiscale ha commesso errori nella predisposizione della dichiarazione.
Trasmissione telematica del mod. 730-4 all’Agenzia delle Entrate
Per il 2008 viene introdotto un avvio graduale della trasmissione telematica del mod. 730-4 all’Agenzia delle Entrate, che poi provvede a inoltrarlo ai sostituti d’imposta. Le regole principali sono:
- coinvolgimento solo dei CAF, non dei professionisti abilitati;
- trasmissione solo verso sostituti d’imposta con domicilio fiscale, al 31/12/2007, nelle province individuate dal provvedimento del 23 gennaio 2008;
- obbligo di allegare il record M solo nei casi previsti;
- scarto della dichiarazione in caso di incoerenza tra mod. 730 e mod. 730-4.
Pubblicazione e riferimenti normativi
Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono richiamati numerosi riferimenti normativi, tra cui:
- D.Lgs. n. 300/1999;
- DPR n. 600/1973;
- D.Lgs. n. 241/1997;
- D.P.R. n. 322/1998;
- D.M. n. 164/1999;
- provvedimenti del 15 gennaio 2008, 15 febbraio 2008 e 4 marzo 2008;
- legge n. 244/2007 e D.L. n. 248/2007 convertito in legge n. 31/2008.
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