Salta al contenuto
Provvedimento

Provvedimento del 11/03/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il modello, con istruzioni e specifiche tecniche, per chiedere il rimborso forfetario previsto dall’art. 44 del DL 159/2007 per i contribuenti a basso reddito. Definisce chi può utilizzarlo, come reperirlo e stamparlo, i termini di presentazione telematica (2 maggio-31 luglio 2008) e le regole tecniche per l’invio, inclusi i controlli sui record A, B, C e Z.

Approvazione del modello per la richiesta di rimborso forfetario per contribuenti a basso reddito

Approvazione del modello per la richiesta di rimborso forfetario

Il provvedimento approva il modello per la richiesta di rimborso forfetario destinato ai contribuenti a basso reddito, con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. L’atto attua l’articolo 2 del DM 8 novembre 2007, emanato in attuazione dell’articolo 44 del DL 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Ambito soggettivo e finalità del beneficio

Il modello è riservato ai soggetti passivi IRPEF che:

  • non percepiscono redditi da un sostituto d’imposta;
  • sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2007;
  • intendono chiedere, in presenza delle condizioni previste dall’art. 44 del DL n. 159/2007, l’attribuzione delle somme previste dalla norma.

La motivazione del provvedimento ricorda che la misura fiscale di sostegno consiste in un rimborso forfetario di 150 euro per i contribuenti a basso reddito, spettante ai soggetti passivi IRPEF la cui imposta netta per il 2006 risulti pari a zero. È inoltre prevista, per gli stessi soggetti, un’ulteriore somma di pari importo per ciascun familiare a carico.

Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico:

Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet, purché:

  • rispetti le caratteristiche tecniche dell’allegato A;
  • rechi l’indirizzo del sito di prelievo;
  • rechi gli estremi del provvedimento.

È autorizzata anche la stampa del modello, nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell’allegato A. Per la stampa è previsto un formato elettronico specifico destinato ai soggetti dotati di sistemi tipografici idonei alla riproduzione.

Presentazione telematica: termini e canali

Il modello deve essere presentato negli stessi termini previsti per la dichiarazione dei redditi relativa al 2007, cioè:

  • a decorrere dal 2 maggio 2008;
  • entro il 31 luglio 2008.

La presentazione è esclusivamente telematica e può avvenire:

  • tramite gli uffici locali dell’Agenzia delle entrate;
  • direttamente dai soggetti interessati;
  • tramite intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

I dati devono essere trasmessi secondo le specifiche tecniche dell’allegato B oppure mediante il prodotto informatico gratuito denominato “RichiestaRimborso_Forfetario”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. Gli intermediari sono obbligati a rilasciare al contribuente la richiesta di rimborso compilata su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato.

Specifiche tecniche di stampa del modello

L’allegato A disciplina la stampa del modello e delle istruzioni. In sintesi:

  • il modello deve essere predisposto su fogli singoli A4 separati dalle istruzioni, con dimensioni 21,0 x 29,7 cm;
  • è consentito l’uso di moduli meccanografici a striscia continua in formato A4, escluse le bande laterali di trascinamento;
  • è consentita la riproduzione e compilazione meccanografica su fogli A4 tramite stampanti laser o equivalenti, purché siano garantite chiarezza e leggibilità nel tempo;
  • il modello deve essere conforme per struttura e sequenza al fac-simile approvato;
  • sul bordo laterale sinistro devono comparire i dati identificativi del soggetto che cura la stampa o la predisposizione delle immagini grafiche, nonché gli estremi del provvedimento.

Quanto alla carta:

  • deve essere bianca;
  • con opacità tra 86% e 88%;
  • con peso tra 80 e 90 gr/mq.

Quanto alla grafica:

  • i contenuti devono essere conformi al fac-simile;
  • devono essere compresi in un’area grafica di altezza 65 sesti di pollice e larghezza 75 decimi di pollice;
  • l’area deve essere centrata rispetto ai bordi del foglio.

Quanto ai colori:

  • per la stampa tipografica del modello e delle istruzioni deve essere usato il nero;
  • per i fondini deve essere usato l’azzurro PANTONE 311 U;
  • è ammessa la stampa monocromatica nera con stampanti laser o altre stampanti consentite.

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica

L’allegato B definisce le caratteristiche dei dati da trasmettere telematicamente. La fornitura ha una sequenza di record a lunghezza fissa di 1.900 caratteri. I record previsti sono:

  • tipo A: record di testa con dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell’invio;
  • tipo B: record con i dati del frontespizio del modello;
  • tipo C: record con i dati del prospetto dei familiari a carico;
  • tipo Z: record di coda con dati riepilogativi.

La sequenza deve rispettare le seguenti regole:

  • un solo record di tipo A, come primo record;
  • per ogni modello, un record B e tanti record C quanti necessari per contenere i dati del modello;
  • i record C dello stesso modello devono essere ordinati per campo “Progressivo modulo”;
  • un solo record Z, come ultimo record.

Se la dimensione complessiva delle dichiarazioni supera 1,38 MB compressi, occorre predisporre più forniture, tenendo però ciascuna dichiarazione nella stessa fornitura.

Struttura dei record e criteri di compilazione

I record A, B e Z contengono solo campi posizionali. I record a struttura variabile contengono:

  • una prima parte posizionale di 89 caratteri;
  • una seconda parte di 1.800 caratteri composta da una tabella di 75 elementi, ciascuno formato da un campo-codice di 8 caratteri e un campo-valore di 16 caratteri;
  • una terza parte di 11 caratteri, con 8 spazi non utilizzati e 3 caratteri di controllo.

Il campo “Progressivo modulo” deve essere univoco e crescente all’interno dei singoli quadri. Per i quadri privi di spazio “Mod. n.” sul modello cartaceo, il valore deve essere 00000001. Se la tabella della seconda parte non basta a contenere tutti i dati, va predisposto un nuovo record dello stesso tipo. Più record dello stesso tipo nella stessa dichiarazione possono dipendere da:

  • dati eccedenti la capacità della tabella, con nuovo record avente lo stesso progressivo modulo;
  • presenza di più moduli, con record dotati di progressivi modulo diversi.

I campi non posizionali devono contenere solo dati diversi da zero e da spazi. Tutti i caratteri alfabetici devono essere in maiuscolo. Per gli importi positivi e negativi è previsto il riempimento con spazi dei caratteri non significativi; il segno meno va inserito solo per gli importi negativi, mentre il segno più non va mai indicato per i valori positivi.

Regole generali sui codici fiscali e sui controlli

Il codice fiscale del contribuente, riportato nella prima facciata del frontespizio, identifica il soggetto per cui il modello è presentato e va riportato in duplice copia su ogni record della dichiarazione nel campo apposito. I codici fiscali devono essere formalmente corretti.

Il codice fiscale del contribuente indicato nel campo 2 del record B deve risultare registrato in Anagrafe tributaria; in caso contrario la dichiarazione è scartata in fase di accettazione. Se vi è omocodia risolta dall’Agenzia delle entrate con attribuzione di un nuovo codice fiscale, l’indicazione del precedente codice fiscale comporta lo scarto della dichiarazione.

Nella parte non posizionale dei record variabili devono essere riportati esclusivamente i dati il cui contenuto sia diverso da zero e da spazi. La mancata conformità alle specifiche tecniche comporta lo scarto della dichiarazione.

Controlli sull’IBAN

Il codice IBAN presente nel campo 24 del record B deve rispettare la seguente struttura:

  • codice nazione: due lettere;
  • codice CIN internazionale: due numeri;
  • codice CIN: una lettera;
  • codice ABI: cinque numeri;
  • codice CAB: cinque numeri;
  • numero di conto: fino a dodici numeri, preceduto dagli zeri non significativi.

Contenuto del record A

Il record A identifica la fornitura e il soggetto responsabile dell’invio. Tra i principali elementi previsti:

  • tipo record: A;
  • codice fornitura: RRF08;
  • tipo fornitore: valori ammessi 01 o 10, in funzione della tipologia del soggetto che invia;
  • codice fiscale del fornitore;
  • indicazione se la dichiarazione è su più invii;
  • progressivo dell’invio telematico, crescente e univoco nell’ambito della fornitura;
  • numero totale degli invii telematici;
  • campo utente;
  • spazio riservato al Servizio telematico.

Sono previsti anche i caratteri finali di controllo e l’inserimento dei caratteri ASCII CR e LF.

Contenuto del record B

Il record B contiene il frontespizio, i dati del contribuente, la residenza anagrafica, le coordinate del conto corrente, la firma e l’eventuale impegno alla trasmissione telematica.

Tra i dati del frontespizio e del contribuente figurano:

  • codice fiscale del soggetto dichiarante;
  • progressivo modulo, con valore 1;
  • dati identificativi del contribuente;
  • cognome e nome, obbligatori;
  • sesso, con valore M o F;
  • data e luogo di nascita;
  • provincia di nascita;
  • dati della residenza anagrafica o del domicilio fiscale;
  • indirizzo, CAP, telefono e indirizzo e-mail.

Per le coordinate del conto corrente sono previsti:

  • IBAN, se presente, conforme alle regole tecniche;
  • BIC.

Nella sezione firma della dichiarazione:

  • la casella relativa alla richiesta di rimborso forfetario per i soli familiari a carico va compilata se risultano presenti dati nel relativo quadro;
  • la firma del dichiarante è prevista;
  • la data può essere indicata solo se è compilato almeno un rigo del prospetto dei familiari a carico.

Nella sezione relativa all’impegno alla trasmissione telematica:

  • è richiesto il codice fiscale dell’intermediario;
  • il numero di iscrizione all’albo del C.A.F., se dovuto;
  • la data dell’impegno;
  • la firma dell’intermediario.

Sono inoltre previsti spazi riservati al Servizio telematico e i caratteri di controllo finali.

Contenuto del record C: familiari a carico

Il record C è dedicato al prospetto dei familiari a carico ed è strutturato in modo da riportare i dati riferiti ai singoli moduli. I campi posizionali includono:

  • tipo record C;
  • codice fiscale del contribuente;
  • progressivo modulo, che deve essere 1 per il primo modulo di ogni quadro compilato e incrementarsi di una unità per ogni ulteriore modulo;
  • spazi utente, filler e identificativo del produttore del software.

La parte non posizionale è riferita al quadro BF – Richiesta Bonus Fiscale. Sono previste più righe, ciascuna con campi per:

  • relazione di parentela;
  • codice fiscale;
  • percentuale.

Per ciascuna riga, il sistema richiede la coerenza tra i campi: il campo di relazione di parentela è obbligatorio se è presente il codice fiscale o la percentuale, e il codice fiscale è obbligatorio se sono presenti la relazione di parentela o la percentuale. Per le relazioni di parentela è ammesso il valore F o A. I controlli sono indicati come controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione.

Contenuto del record Z

Il record Z è il record di coda della fornitura e riporta i riepiloghi essenziali della trasmissione:

  • tipo record Z;
  • numero di record di tipo B;
  • numero di record di tipo C;
  • spazi non utilizzati;
  • caratteri finali di controllo con CR e LF.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
  • lo Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • il decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • il DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • il DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
  • il DL 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
  • il DM 8 novembre 2007;
  • l’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la sostituzione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con la pubblicazione sul sito dell’Agenzia.

Decorrenza della pubblicazione

Il provvedimento è datato Roma, 11 marzo 2008, e precisa che la pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.