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Legge

L.R. Marche 7/2025

Sistema Marche di protezione civile

Normativa regionaleL.R. Marche 7/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’organizzazione, le funzioni, la pianificazione, la gestione delle emergenze, il volontariato e il sistema antincendio boschivo della protezione civile nelle Marche. Abroga la l.r. 32/2001 e opera dal giorno successivo alla pubblicazione; molti effetti transitori cessano con l’adozione degli atti attuativi e dei nuovi piani.

Sistema regionale marchigiano di protezione civile

Sistema Marche di protezione civile

La legge disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Sistema Marche di protezione civile nella Regione Marche, in coerenza con la normativa statale ed europea. Definisce ruoli, rapporti istituzionali, pianificazione, gestione delle emergenze, volontariato e prevenzione, con procedure amministrative semplificate per assicurare prontezza operativa.

Struttura del sistema e soggetti coinvolti

Il Sistema Marche comprende il Presidente della Giunta regionale e i Sindaci come autorità territoriali di protezione civile, la Regione, Province e Comuni come componenti, le strutture operative regionali e i soggetti concorrenti. Le autorità territoriali esercitano indirizzo politico e vigilanza; le componenti svolgono le attività secondo i rispettivi ordinamenti e collaborano con le strutture operative nazionali.

Tra le strutture operative regionali rientrano enti e agenzie regionali con finalità di protezione civile, ARPAM, enti del servizio sanitario regionale e l’Agenzia regionale sanitaria, il volontariato organizzato, la Croce Rossa Italiana Marche, il Soccorso alpino e speleologico Marche, nonché enti e istituti di ricerca. Possono concorrere anche ordini e collegi professionali, altri enti e organismi utili alla protezione civile, pubblici o privati.

La Giunta regionale può individuare ulteriori strutture operative nell’ambito territoriale regionale.

Attività di protezione civile e ambiti di rischio

Il Sistema Marche svolge previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione e superamento delle emergenze. L’attività preventiva riguarda in particolare rischi idraulici, idrogeologici, sismici, meteorologici avversi, valanghe, deficit idrico e incendi boschivi, nel rispetto della disciplina speciale sugli incendi e della legge forestale regionale.

Gli eventi emergenziali si distinguono in: emergenze gestibili con interventi ordinari; emergenze che richiedono mezzi e poteri straordinari a livello regionale per periodi limitati; emergenze di rilievo nazionale ai sensi del Codice della protezione civile. Per eventi programmati o programmabili, le strutture territoriali possono fornire supporto organizzativo e di assistenza alla popolazione su richiesta delle autorità competenti.

Funzioni della Regione

La Regione disciplina l’organizzazione del Sistema Marche e cura, in particolare, la pianificazione regionale e territoriale, il coordinamento degli interventi urgenti, il sistema di allertamento meteo-idrogeologico, la gestione della SOUP e delle SOI, i criteri per mobilitazione straordinaria ed emergenza regionale, l’organizzazione del volontariato, la colonna mobile regionale e la promozione della partecipazione dei soggetti del sistema.

La Regione promuove anche innovazione tecnologica e digitalizzazione, compreso l’uso di sistemi di intelligenza artificiale e aumentata, per migliorare scambio informativo, coordinamento, tempestività ed efficacia degli interventi, e può mettere a disposizione sistemi informativi dedicati.

Il Presidente della Giunta regionale può dichiarare la mobilitazione straordinaria regionale, richiedere la mobilitazione nazionale e lo stato di emergenza nazionale, dichiarare l’emergenza nel territorio regionale e convocare il Comitato operativo regionale.

Funzioni dei Comuni e ambiti territoriali

I Comuni, anche associati, esercitano le funzioni previste dal Codice. Organizzano le attività di protezione civile secondo la pianificazione comunale e gli indirizzi regionali, gestendo anche i servizi di emergenza sul territorio comunale.

In caso di emergenza, il Comune attiva e dirige i primi soccorsi e gli interventi urgenti, informando tempestivamente Prefettura e Regione. Il Sindaco assicura il flusso informativo con Presidente della Giunta regionale e Prefetto e cura l’informazione alla popolazione. La Giunta può inoltre stabilire contributi ai Comuni per incentivare l’attuazione delle funzioni di protezione civile.

La Regione definisce nel Piano regionale gli ambiti territoriali e organizzativi di protezione civile, all’interno dei confini provinciali, anche costituiti da uno o più Comuni. Se l’ambito non coincide con un solo Comune, le funzioni sono svolte sulla base di una convenzione tra i Comuni interessati. La Giunta detta gli indirizzi per la pianificazione di ambito.

Rapporti interistituzionali e Tavoli provinciali

La Regione promuove rapporti costanti con Dipartimento della protezione civile, Prefetture, Vigili del fuoco, articolazioni regionali delle strutture operative nazionali, enti locali e altri soggetti del sistema, anche tramite accordi e convenzioni. Può partecipare, su richiesta del Dipartimento, a iniziative in altre Regioni o Stati; fuori dal territorio nazionale la partecipazione avviene secondo il Codice, anche con moduli europei.

Presso ogni Sala operativa integrata, il Presidente della Giunta regionale può costituire, d’intesa con il Prefetto, un Tavolo interistituzionale provinciale per la protezione civile, con durata ordinaria non superiore a cinque anni. Il Tavolo ha funzioni consultive e di indirizzo, può supportare la pianificazione provinciale e non opera nei casi riservati al Prefetto dal Codice. La partecipazione è gratuita.

Sensibilizzazione, formazione ed esercitazioni

La Regione promuove la sensibilizzazione della popolazione e la cultura di protezione civile, anche mediante iniziative per amministratori, operatori locali, scuole e istituzioni, e con il supporto del volontariato. La struttura regionale supporta i Comuni nella diffusione dei piani comunali e dei comportamenti da tenere in caso di emergenza.

La formazione è considerata strumento essenziale per gli operatori del Sistema Marche. La Giunta definisce fabbisogni formativi, standard regionali, criteri di riconoscimento e collaborazioni con università, enti di ricerca, Terzo settore e altri soggetti. Le attività formative possono essere svolte direttamente dalla struttura regionale o da altri soggetti, a loro carico; la Regione può avvalersi della Scuola regionale di formazione.

La Regione favorisce anche esercitazioni e altre attività addestrative, incluse quelle di rilievo nazionale, previa intesa con il Dipartimento della protezione civile.

Pianificazione di protezione civile

La pianificazione del Sistema Marche comprende il Piano regionale di protezione civile e i piani provinciali, di ambito e comunali. La Regione predispone, approva e attua il Piano regionale; definisce gli indirizzi per i piani provinciali, di ambito e comunali; raccorda i piani provinciali con le Prefetture.

La pianificazione mira a coordinamento e integrazione dei soggetti, individuazione degli scenari di rischio, definizione di strategie operative e modelli d’intervento, raccordo con l’allertamento regionale, flussi di comunicazione ed esercitazioni. È prevista la partecipazione dei cittadini al processo di elaborazione. I piani si coordinano con gli altri strumenti territoriali, inclusi quelli di prevenzione incendi boschivi.

Piano regionale di protezione civile

Il Piano regionale è il principale strumento tecnico-operativo della Regione. Contiene un’analisi multirischio e definisce scelte strategiche e di indirizzo, individuando: inquadramento del territorio e scenari di rischio; ambiti territoriali ottimali e criteri organizzativi; ricognizione degli altri strumenti di pianificazione e prevenzione; modalità di supporto ai Comuni per l’informazione alla popolazione; organizzazione della struttura regionale, competenze operative, modelli di intervento, procedure di emergenza e attivazione del volontariato.

È approvato dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale su proposta della Giunta, salvo i contenuti tecnico-operativi della lettera e), approvati direttamente dalla Giunta. Va aggiornato almeno ogni tre anni e può essere modificato prima per revisione necessaria o eventi significativi; sono possibili anche adeguamenti tecnici di dettaglio approvabili dalla Giunta. Il Piano è pubblicato nel BUR in forma integrale.

Piani provinciali, di ambito e comunali

I piani provinciali, di ambito e comunali si redigono sulla base degli indirizzi regionali e nel rispetto del Codice e della direttiva statale. I piani provinciali sono predisposti dalla struttura regionale, in raccordo con la Prefettura e con l’eventuale contributo dei Tavoli provinciali, e approvati dalla Giunta.

I piani di ambito sono predisposti secondo gli indirizzi per l’ambito, in raccordo con la Prefettura, e approvati dai Comuni dell’ambito sulla base della convenzione. I piani comunali sono predisposti dai Comuni, anche associati, e approvati dal Consiglio comunale, che disciplina anche revisione e aggiornamento.

Tutti i piani si coordinano con quelli di livello superiore e sono aggiornati almeno ogni tre anni, con possibilità di anticipare l’aggiornamento in caso di modifiche degli indirizzi o di eventi significativi.

Struttura regionale di protezione civile

La struttura organizzativa regionale competente comprende SOUP, SOI, Centro funzionale multirischi e Centro assistenziale di pronto intervento. Presso la struttura operano anche Comitato operativo regionale, Unità di crisi e Colonna mobile.

La Giunta definisce la struttura in modo da garantire prontezza operativa, anche mediante turnazione e reperibilità, e ne stabilisce composizione, gestione, procedure semplificate e coordinamento con uffici regionali, Dipartimento e altri soggetti del sistema. In caso di allertamento o di emergenza, la struttura informa tempestivamente il Presidente della Giunta regionale.

SOUP, SOI, CFM e CAPI

La SOUP è il centro di collegamento funzionale del Sistema Marche: cura comunicazione e informazione preventiva e in emergenza, raccorda operativamente i soggetti del sistema e mantiene il flusso informativo con Dipartimento, Prefetture, Comuni, Vigili del fuoco, strutture operative e soggetti concorrenti. Deve essere dotata di spazi, strumenti e personale adeguati e operare 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno. Attraverso la SOUP la Regione coordina le attività regionali antincendio boschivo con quelle statali.

Le SOI sono articolazioni provinciali della SOUP. La Regione ne assicura dotazione e personale e può stipulare convenzioni per utilizzare personale delle Province. Il Prefetto può avvalersene per la gestione degli eventi emergenziali tramite protocolli d’intesa con la Regione, assumendo la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale.

Il CFM svolge le funzioni di centro di controllo del territorio regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico: preannuncio, monitoraggio, sorveglianza, vigilanza in tempo reale e previsione degli scenari. La Giunta può stipulare convenzioni con i centri di competenza del Codice.

Il CAPI è la struttura logistica della Regione per organizzare spostamenti e attività della Colonna mobile, ricoverare mezzi e attrezzature e ospitare attività formative ed esercitazioni.

Comitato operativo regionale e Unità di crisi

Il Comitato operativo regionale opera in occasione o imminenza degli eventi emergenziali di livello regionale o nazionale, o quando essi siano preannunciati, come centro di coordinamento regionale per previsione, allertamento e gestione dell’emergenza. È costituito dalla Giunta sulla base del Piano regionale ed è composto da rappresentanti di componenti, strutture operative, soggetti concorrenti, amministrazioni statali, Prefetture, Vigili del fuoco e altre articolazioni regionali delle strutture nazionali, con composizione differenziabile in base all’evento.

In scenari di crisi particolarmente complessi può integrarsi con l’Unità di crisi regionale, organismo tecnico composto da soggetti con competenze specialistiche, disciplinata dalla Giunta quanto a presupposti, composizione e funzionamento. Partecipazione gratuita, con applicazione delle regole sui benefici del volontariato.

Colonna mobile regionale

La Colonna mobile regionale è la struttura operativa modulare della Regione per interventi in occasione o in previsione degli eventi emergenziali. Comprende persone, materiali e mezzi e assicura standard omogenei di intervento a livello regionale, nazionale e internazionale.

Possono parteciparvi, sotto la direzione della struttura regionale, i soggetti del Sistema Marche, in particolare il volontariato organizzato. La Giunta definisce criteri di composizione, organizzazione e funzionamento, modalità di partecipazione e potenziamento, nei limiti delle risorse disponibili.

Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato

La Regione promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati alle attività di protezione civile e il coinvolgimento della comunità nella pianificazione e nelle esercitazioni. I cittadini, dopo adeguata informazione, possono concorrere alle attività di protezione civile aderendo al volontariato organizzato oppure agendo in forma occasionale e responsabile per primi interventi riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità. La Giunta può disciplinare ulteriori forme di partecipazione occasionale con linee guida.

Il volontariato organizzato di protezione civile, insieme alla Croce Rossa Italiana Marche e al Soccorso alpino e speleologico Marche, concorre alle attività di protezione civile locale, regionale, nazionale e internazionale, alla pianificazione, alla formazione, al soccorso e alla raccolta dati. La partecipazione degli aderenti è subordinata alla frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento.

È istituito l’Elenco territoriale regionale del volontariato di protezione civile, strumento operativo per la partecipazione del volontariato organizzato. Devono iscriversi gli enti del Terzo settore e gli altri soggetti indicati dal Codice che intendono partecipare alle attività. La Giunta disciplina requisiti, iscrizione, permanenza, sospensione e cancellazione. Ai volontari iscritti si applicano i benefici del Codice; se il coordinamento dell’intervento è svolto dalla struttura regionale, i relativi oneri sono a carico del bilancio regionale.

Contributi al volontariato e organi rappresentativi

La Regione può concedere contributi al volontariato iscritto nell’Elenco regionale per potenziare capacità operativa, preparazione tecnica e resilienza delle comunità, in particolare per mezzi e attrezzature, addestramento e formazione, diffusione della cultura di protezione civile. La Giunta definisce criteri e modalità di concessione, nel rispetto del Piano regionale, degli stanziamenti di bilancio e dei criteri nazionali; i contributi rispettano la normativa UE sugli aiuti di Stato.

È istituito il Comitato regionale del volontariato di protezione civile, organo rappresentativo e di raccordo con gli altri soggetti del Sistema Marche. Ha funzioni di rappresentanza, consultazione, approfondimento e raccordo; resta in carica tre anni e opera a titolo gratuito. La Giunta ne disciplina costituzione e funzionamento e individua il rappresentante regionale nel Comitato nazionale.

Gestione delle emergenze: mobilitazione straordinaria ed emergenza regionale

In occasione o in vista di eventi che possono mettere a rischio vita, integrità fisica o beni primari, il Presidente della Giunta regionale può disporre la mobilitazione straordinaria regionale, sentiti i Sindaci interessati e il Prefetto, secondo criteri regionali. La durata massima è di 15 giorni, prorogabile una sola volta di ulteriori 15 giorni. Può prevedere attivazione di Colonna mobile, volontariato e altre strutture operative.

La mobilitazione termina anticipatamente se disposta dal Presidente, se viene dichiarata l’emergenza regionale o se è deliberato lo stato di emergenza nazionale. La struttura regionale coordina gli interventi e ricognisce le attività straordinarie; la Giunta stabilisce criteri di rendicontazione ed eventuali contributi per coprire gli oneri, nei limiti di bilancio e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.

Quando gli eventi presentano i requisiti della tipologia regionale, il Presidente dichiara con decreto l’emergenza nel territorio regionale, determinandone durata ed estensione. A seguito della dichiarazione coordina gli interventi, può nominare soggetti attuatori e richiedere lo stato di emergenza nazionale. Può anche adottare ordinanze in deroga alle leggi regionali, nel rispetto dei principi generali, delle norme statali e UE.

Entro 30 giorni la Giunta valuta l’evento, individua i Comuni interessati e può assegnare finanziamenti. Le risorse sono destinate a soccorso e assistenza alla popolazione e a interventi urgenti per il ripristino di servizi pubblici e infrastrutture strategiche. La Giunta definisce inoltre gli interventi per il superamento dell’emergenza e la ripresa delle normali condizioni di vita. L’emergenza non può superare sei mesi, salvo cessazione anticipata o passaggio allo stato di emergenza nazionale. È possibile aprire conti correnti di solidarietà per raccolta fondi e donazioni.

Incendi boschivi: prevenzione, lotta attiva e pianificazione

La Regione promuove e attua previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, oltre a formazione, informazione ed educazione ambientale, nel rispetto della legge quadro sugli incendi boschivi e del decreto-legge 120/2021.

Tra le principali misure: approvazione del Piano regionale AIB; coordinamento delle strutture antincendio con quelle statali tramite la SOUP; aggiornamento delle informazioni per il piano nazionale; convenzioni con soggetti pubblici, incluso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; dotazione di mezzi e attrezzature; corsi tecnico-pratici; eventuali contributi a proprietari pubblici e privati di aree boscate per pulizia e manutenzione selvicolturale; accordi con altre Regioni per cooperazione e condivisione di uomini e mezzi.

La Giunta istituisce il Registro regionale dei direttori di operazioni di spegnimento (DOS), obbligatorio per l’esercizio delle attività operative, ne disciplina iscrizione e tenuta, e la struttura regionale lo aggiorna. Il Registro è allegato al Piano AIB. I contributi per la prevenzione incendi sono erogati dalla struttura competente in materia di agricoltura.

Piano regionale AIB e catasto delle aree percorse dal fuoco

Il Piano AIB è redatto in conformità alla normativa statale e alle direttive, con coinvolgimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Comando Regione Carabinieri Forestale Marche. Contiene il periodo di massima pericolosità, le aree a rischio, le azioni vietate, attività di ricerca, formazione e aggiornamento, organizzazione del sistema regionale antincendio, modelli di intervento, ruolo dei soggetti coinvolti, mezzi e risorse, il periodo di emissione del bollettino di suscettività all’innesco, l’eventuale uso del fuoco prescritto e del controfuoco, i bacini idrici utilizzabili e la previsione economico-finanziaria.

Il Piano include una sezione per le aree protette regionali, definita d’intesa con gli enti gestori. È approvato dalla Giunta e la revisione annuale va trasmessa al Dipartimento della protezione civile entro 30 giorni.

I Comuni censiscono nel catasto i soprassuoli percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio e pubblicano gli elenchi e le planimetrie. In caso di inerzia, la Giunta assegna un termine e poi nomina un commissario sostitutivo. La mancata formazione o aggiornamento del catasto può comportare esclusione da bandi e finanziamenti regionali.

Patrocini, loghi, benemerenze e Giornata regionale

La Regione può concedere patrocini non onerosi per iniziative di significativo prestigio in materia di protezione civile. La Giunta definisce criteri e modalità e individua logo, segni distintivi della struttura regionale e modalità di utilizzo, anche da parte degli altri soggetti del Sistema Marche.

La Giunta individua le benemerenze per gli operatori distintisi per particolari meriti. È istituita la Giornata regionale della protezione civile, il 23 settembre, nella ricorrenza di San Pio da Pietrelcina; se cade in giorno infrasettimanale, può essere celebrata nel fine settimana successivo. In tale giornata la Regione organizza una manifestazione per valorizzare il Sistema Marche e attribuire le benemerenze.

È inoltre istituito l’albo d’onore del volontariato di protezione civile, per volontari che abbiano operato fattivamente per almeno cinque anni e non possano più svolgere attività operative per limiti di età.

Disposizioni finanziarie

Il finanziamento degli interventi previsti dalla legge deriva da risorse regionali, statali, incluse quelle dell’articolo 45 del Codice, ed europee ove compatibili. È istituito il Fondo regionale per la protezione civile nella Missione 11, Programma 01.

Per il triennio 2025-2027 è autorizzata una spesa massima complessiva di 19.579.805,31 euro, ripartita tra spese correnti e in conto capitale per ciascun anno. La copertura deriva dalla riduzione di risorse già iscritte nel bilancio 2025-2027, resa possibile dall’abrogazione della l.r. 32/2001. Sono previste puntuali variazioni delle voci di bilancio, con passaggi da spese finanziate a fondo regionale a spese in conto capitale a mutuo per specifiche annualità e dotazioni.

Le risorse derivanti dalle donazioni raccolte per l’emergenza sono vincolate alle finalità indicate e iscritte come entrate extratributarie e nelle corrispondenti spese di Missione 11, Programma 01. La Giunta può effettuare le variazioni necessarie alla gestione.

Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

La Regione deve approvare gli atti attuativi entro 18 mesi dall’entrata in vigore. Fino all’approvazione dei nuovi atti, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti e gli strumenti di pianificazione già vigenti. In prima applicazione, la mobilitazione straordinaria e l’emergenza regionale possono essere dichiarate anche prima dell’adozione degli atti specifici sui criteri di cui alla lettera i) dell’articolo 4.

I comitati provinciali previgenti continuano fino alla naturale scadenza e comunque non oltre la costituzione dei nuovi Tavoli interistituzionali. È prevista la trasmigrazione nell’Elenco regionale degli iscritti nel precedente albo del volontariato, secondo criteri fissati dalla Giunta. Nelle more del Registro DOS, la Regione si avvale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Restano validi gli atti adottati e i rapporti giuridici sorti sotto la disciplina abrogata. La legge abroga la l.r. 32/2001 e ulteriori disposizioni regionali e regolamentari indicate in nota. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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