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Legge

L.R. Marche 11/2025

Modifiche alle leggi regionali 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) e 2 luglio 2020, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27. "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale")

Normativa regionaleL.R. Marche 11/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. 27/2004 e la l.r. 24/2020 sulla elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, con interventi su scrutinio e presentazione/gestione delle candidature, oltre ad alcune abrogazioni puntuali. È dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

Modifiche alla disciplina elettorale regionale per Consiglio e Presidente della Giunta

Modifiche alla disciplina elettorale regionale per Consiglio e Presidente della Giunta

La legge regionale 16 giugno 2025, n. 11 interviene sulla normativa elettorale della Regione relativa all’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, modificando la l.r. 16 dicembre 2004, n. 27 e la l.r. 2 luglio 2020, n. 24. Il testo consolidato risultante va letto come aggiornamento puntuale della disciplina regionale vigente in materia elettorale.

Ambito delle modifiche

Le modifiche incidono su più disposizioni della l.r. 27/2004, in particolare sugli articoli 6, 10 e 10-bis, con effetti sulla disciplina delle candidature, delle modalità di presentazione e degli adempimenti connessi al procedimento elettorale. Vengono inoltre disposte abrogazioni mirate di norme ormai non più coerenti con il testo aggiornato.

Interventi sulla disciplina delle candidature e degli adempimenti elettorali

La legge modifica la normativa regionale in punti specifici relativi alla presentazione e alla gestione delle candidature e degli atti connessi al procedimento elettorale. Il contenuto sostanziale delle modifiche non è riportato nel testo fornito, ma il consolidato indica che:

  • è stato sostituito il secondo e il terzo periodo del comma 3-bis dell’art. 10 della l.r. 27/2004;
  • è stato aggiunto il comma 3-bis all’art. 10 della medesima legge;
  • sono stati sostituiti i commi 1, 2 e 3 dell’art. 10-bis della l.r. 27/2004;
  • è stato modificato il comma 2 dell’art. 6 della l.r. 27/2004.

Abrogazioni

La legge dispone due abrogazioni puntuali:

  • il comma 7 dell’art. 10 della l.r. 27/2004;
  • il comma 1 dell’art. 5 della l.r. 2 luglio 2020, n. 24. Queste soppressioni operano nel quadro del riordino della disciplina elettorale regionale e incidono sul testo consolidato vigente.

Invarianza finanziaria

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La norma esclude quindi effetti finanziari aggiuntivi per la Regione.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Obsolescenza

L’atto non è deprecato: si tratta di una modifica legislativa recente e potenzialmente rilevante per la disciplina elettorale regionale vigente.

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