Sentenza del 13/01/2016 n. 30 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Diritto comunitario - Efficacia retroattiva delle sentenze della Corte di giustizia - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso della metà dell'IRPEF trattenuta nel dicembre 2000 sull'incentivo all'esodo, sostenendo di avere diritto all'agevolazione prevista dall'art. 19, comma 4-bis, del D.P.R. n. 917/1986, applicabile agli uomini con almeno 55 anni e dichiarata incompatibile con il principio di parità tra uomini e donne dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. La controversia riguardava la tempestività dell'istanza di rimborso presentata il 6 maggio 2009. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 decorresse dal versamento effettuato nel gennaio 2001 e fosse quindi scaduto.
La decisione
La C.T.R. di Bari ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza della C.T.P., ritenendo tardiva l'istanza di rimborso. Il termine di 48 mesi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 si applica a tutte le ipotesi di inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria, anche quando l'inesistenza derivi da una successiva pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea. Pertanto, anche se il contribuente avrebbe avuto in astratto diritto alla tassazione agevolata, non poteva ottenere concretamente il rimborso perché la richiesta era stata presentata oltre il termine decadenziale. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 19, comma 4-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 se uomini (...) l'imposta si applica con aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto.
La norma prevedeva una tassazione agevolata per gli incentivi all'esodo, ma introduceva una differenza di età tra uomini e donne. Tale differenza è stata ritenuta contraria al principio di parità di trattamento dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare (...) istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data di versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
Il termine di 48 mesi decorre dalla data del versamento e opera anche quando l'inesistenza, totale o parziale, dell'obbligo tributario dipenda da ragioni giuridiche sopravvenute, compresa una successiva pronuncia della Corte di giustizia.
Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-207/04, 21 luglio 2005, e ordinanza del 16 gennaio 2008
Le pronunce hanno evidenziato l'incompatibilità della differenza di trattamento fiscale tra uomini e donne con il principio comunitario di parità. Tuttavia, la loro efficacia retroattiva non elimina automaticamente i termini processuali e decadenziali previsti dall'ordinamento nazionale.
Principi dell'Unione europea su certezza del diritto, cosa giudicata e rapporti esauriti
Il diritto dell'Unione non impone, in via generale, di disapplicare le norme nazionali che attribuiscono definitività alle decisioni o che stabiliscono termini processuali e decadenziali. L'applicazione a fatti anteriori di una pronuncia della Corte di giustizia resta subordinata al rispetto delle modalità processuali nazionali.
Massime di principio
- Una pronuncia della Corte di giustizia che dichiari incompatibile una norma nazionale non riapre automaticamente tutti i rapporti tributari precedenti né fa venir meno i termini di decadenza già previsti dall'ordinamento interno.
- Per ottenere un rimborso fiscale occorre rispettare il termine stabilito dalla normativa nazionale, normalmente decorrente dal versamento, anche quando il diritto al rimborso emerga successivamente da una sentenza europea.
- Il riconoscimento astratto di un diritto sostanziale non è sufficiente: l'azione deve essere esercitata tempestivamente secondo le regole processuali e decadenziali applicabili.
- Le sentenze europee possono avere effetti sui rapporti passati solo nei limiti consentiti dalle norme nazionali, salvo che la stessa Corte di giustizia stabilisca specifiche limitazioni o condizioni.
- Prima di proporre una domanda di rimborso fondata su una pronuncia successiva, è necessario verificare la decorrenza del termine, l'eventuale natura decadenziale e l'esistenza di norme transitorie o speciali.
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