L.R. Campania 38/2018
Disciplina per l'orientamento al consumo dei prodotti di qualità e per l'educazione alimentare nelle scuole. [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge campana promuove in asili nido, scuole dell’infanzia e primarie l’educazione alimentare e il consumo di prodotti DOP, IGP, STG, tradizionali e biologici. Prevede un programma regionale triennale, contributi per progetti scolastici e controlli sulla ristorazione. Stanziamento complessivo: 50.000 euro per gli esercizi 2018-2020.
Educazione alimentare e promozione dei prodotti di qualità nelle scuole campane
Disciplina per l’orientamento al consumo dei prodotti di qualità e per l’educazione alimentare nelle scuole
La legge della Regione Campania promuove l’educazione alimentare e il consumo consapevole di prodotti agroalimentari di qualità nelle strutture educative della prima infanzia e della scuola primaria. L’intervento mira a coniugare salute, valorizzazione del territorio, sostenibilità ambientale e qualità della ristorazione scolastica.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina riguarda asili nido, scuole dell’infanzia e scuole primarie della Regione Campania. Le finalità sono quelle di diffondere una cultura alimentare sana e consapevole, valorizzare i prodotti di qualità e biologici, favorire comportamenti rispettosi dell’ambiente e contrastare anche il fenomeno dell’obesità infantile e adolescenziale.
Tra gli obiettivi rientrano:
- la promozione della conoscenza del valore nutrizionale, culturale e ambientale dei prodotti DOP, IGP, STG, dei prodotti tradizionali, biologici e tipici;
- la diffusione di buone pratiche alimentari e di stili di vita sani;
- la lotta allo spreco alimentare e l’uso consapevole delle risorse alimentari e dell’acqua;
- il sostegno a relazioni tra scuola, famiglie, servizi sanitari, imprese agricole, enti locali, distribuzione e fattorie didattiche accreditate;
- l’adeguamento della ristorazione scolastica agli indirizzi OMS e FAO;
- la riqualificazione dei servizi di ristorazione collettiva e, ove possibile, il reinserimento delle cucine interne per ridurre i monouso.
Definizioni rilevanti
La legge definisce, ai fini della sua attuazione:
- i prodotti di qualità DOP, IGP e STG come quelli riconosciuti dal regolamento UE n. 1151/2012;
- i prodotti agroalimentari tradizionali come quelli individuati dal decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350;
- l’educazione alimentare come processo informativo e formativo volto a migliorare lo stato di nutrizione, correggere errati comportamenti alimentari, rispettare le norme igieniche e ridurre gli sprechi;
- i prodotti biologici come quelli conformi ai regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008 e al decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354.
Competenze della Regione
La Regione è competente a:
- definire un Programma regionale elaborato anche sulla base delle indicazioni dei soggetti coinvolti nel sistema scuola-salute-alimentazione;
- promuovere campagne di informazione per educatori, insegnanti e genitori;
- sostenere percorsi didattici e formativi in materia di educazione alimentare, anche mediante raccolta di dati tramite questionari;
- promuovere la formazione degli operatori tramite i Comuni e in collaborazione con ASL, aziende ospedaliere, università, enti pubblici e organizzazioni professionali agricole;
- pubblicare sul sito istituzionale informazioni su progetti e iniziative in materia di educazione alimentare e promozione dei prodotti di qualità;
- raccogliere e catalogare pubblicazioni e materiali sugli aspetti culturali, ecologici e sociali delle produzioni alimentari.
Programma regionale triennale
Il Consiglio regionale approva un Programma regionale triennale degli interventi per l’orientamento al consumo, l’educazione alimentare e la promozione dei prodotti agroalimentari. La Giunta regionale deve predisporlo e adottarlo entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Il Programma deve basarsi sulle linee guida del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione e considerare, tra gli altri, i seguenti temi:
- consumo consapevole;
- stagionalità dei prodotti;
- corretta ripartizione giornaliera dei pasti;
- rapporto tra cibo, territorio e cultura;
- rispetto della biodiversità;
- sostenibilità ambientale e sociale.
La struttura amministrativa competente della Giunta effettua verifica e monitoraggio dell’attuazione del Programma.
Contributi e sostegno ai progetti scolastici
La Regione può concedere contributi economici, nei limiti delle risorse stanziate e sulla base del Programma regionale. Sono sostenuti prioritariamente i progetti formativi e informativi delle scuole che prevedano attività coerenti, tra cui:
- eliminazione delle macchinette che distribuiscono alimenti ricchi di grassi e zuccheri, se presenti;
- svolgimento regolare di attività fisica, ove le strutture lo consentano;
- uso prevalente dei prodotti di qualità nella preparazione dei pasti;
- riconversione dei sistemi di refezione per ridurre lo spreco alimentare, sostituire stoviglie e contenitori monouso e organizzare spazi per refezione e convivialità.
La Giunta regionale stabilisce con deliberazione termini, condizioni e criteri di selezione per la presentazione delle domande di contributo; i criteri di selezione devono essere fissati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Vigilanza e decadenza dai benefici
L’uso dei contributi per finalità diverse da quelle previste comporta l’immediata decadenza dai benefici.
Gli enti locali, per vigilare sulla provenienza e sulla qualità dei prodotti somministrati nei servizi di ristorazione degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, devono imporre al gestore la pubblicazione di:
- certificazione della filiera di produzione e provenienza;
- tecniche di trasformazione;
- tecniche di conservazione;
- certificato HACCP rilasciato da ente accreditato.
Regime finanziario
Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa complessiva di 50.000 euro, così ripartita:
- 20.000 euro per aggiornamento professionale, formazione degli operatori e valorizzazione/promozione dei prodotti di qualità nelle strutture educative;
- 30.000 euro per gli istituti scolastici, per la progettazione e realizzazione di percorsi formativi e informativi.
La copertura è prevista per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e corrispondente incremento della Missione 16, Programma 01, Titolo 1 del bilancio triennale 2018-2020.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. Pur avendo una base finanziaria riferita al triennio 2018-2020, la disciplina sostanziale non è limitata espressamente a tale periodo; tuttavia il finanziamento iniziale e i termini per l’adozione del Programma sono legati alla fase di prima attuazione. In chiave pratica, la legge resta utile come quadro regionale di promozione dell’educazione alimentare nelle scuole campane.
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