L.R. Campania 37/2018
Norme per l'attuazione del Piano Energetico Ambientale [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Campania la programmazione energetica regionale, i compiti di Regione, Province, Città metropolitane e Comuni, il PEAR, le autorizzazioni per impianti e reti energetiche, il catasto energetico e gli incentivi. Prevede termini per l’efficacia dell’Autorizzazione Unica, per l’approvazione del PEAR e per gli adeguamenti regolamentari locali.
Norme per l’attuazione del Piano Energetico Ambientale della Campania
Norme per l’attuazione del Piano Energetico Ambientale della Campania
La legge detta il quadro regionale per la politica energetica, la pianificazione, le autorizzazioni degli impianti e delle reti e la gestione del catasto energetico. Opera nel territorio della Regione Campania e coordina le competenze regionali e locali in materia di energia, efficienza energetica e fonti rinnovabili.
Finalità e principi generali
La Regione Campania esercita, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, le funzioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di produzione, trasporto, distribuzione e uso dell’energia. La disciplina è orientata a uno sviluppo del sistema energetico territoriale compatibile con tutela ambientale e benessere fisico dei cittadini.
Gli obiettivi generali della politica energetica regionale riguardano:
- approvvigionamento energetico adeguato e strutture distributive efficienti;
- riduzione delle emissioni climalteranti e rispetto della disciplina europea sulla qualità dell’aria;
- definizione di obiettivi minimi obbligatori per le fonti rinnovabili;
- uso razionale ed efficiente dell’energia;
- equo accesso alle risorse energetiche, con tutela dei soggetti e delle comunità svantaggiate.
La Regione promuove il decentramento agli enti locali, la stipula di protocolli tra soggetti pubblici, categoria e ricerca, il miglioramento delle infrastrutture di trasporto e distribuzione e la semplificazione dei procedimenti autorizzativi, anche in coerenza con la disciplina sulle rinnovabili.
Obiettivi operativi di efficienza energetica e tutela degli utenti
Per dare attuazione agli obiettivi energetici, la Regione promuove azioni coordinate con Stato ed enti locali per:
- riduzione dei consumi di energia primaria;
- autosufficienza energetica degli edifici;
- risparmio ed uso razionale dell’energia;
- diffusione di cogenerazione, teleriscaldamento, trigenerazione e generazione distribuita;
- incremento della produzione da fonti rinnovabili;
- riduzione delle perdite di rete;
- sistemi di gestione dell’energia, diagnosi energetiche, ricorso a ESCO e contratti di rendimento energetico per immobili pubblici;
- trasparenza delle imprese fornitrici di energia verso le utenze pubbliche, con pubblicazione dei consumi annuali sui siti istituzionali;
- ricerca applicata in campo energetico.
Sul versante della tutela di consumatori e utenti, la legge prevede iniziative per:
- accordi con imprese di settore per campagne di verifica degli impianti domestici a gas;
- agevolazioni economiche per controlli e manutenzioni degli impianti termici;
- standard di efficienza, sicurezza e comfort negli interventi di edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata;
- coinvolgimento degli enti locali per migliorare l’efficienza energetica nei rispettivi territori.
Competenze della Regione
La Regione mantiene le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e amministrazione non attribuite agli enti locali. In particolare:
- emana atti normativi e di indirizzo e strumenti di pianificazione energetica;
- definisce procedure semplificate per i provvedimenti autorizzativi;
- coordina l’esercizio delle funzioni locali;
- promuove efficienza energetica, risparmio e fonti rinnovabili nei settori produttivi, economici e urbani;
- promuove misure contro l’inquinamento atmosferico e luminoso;
- favorisce tecnologie e biocarburanti efficienti nel settore trasporti;
- stipula accordi con produttori, distributori, PMI e consumatori per tecnologie ad alta efficienza;
- può concedere incentivi per studi, ricerche e progetti pilota;
- definisce criteri energetico-ambientali e valori di isolamento termico da recepire nei regolamenti urbanistico-edilizi comunali;
- promuove criteri generali per la filiera delle energie qualificate;
- cura programmi di informazione e monitoraggio in materia energetica;
- individua aree e siti non idonei per impianti da fonti rinnovabili, in coerenza con il piano paesaggistico e con gli obiettivi territoriali;
- promuove ricerca applicata e tecnologie innovative.
Competenze di Province, Città metropolitane e Comuni
Le Province e le Città metropolitane devono aggiornare la pianificazione territoriale al PEAR, promuovere rinnovabili e risparmio energetico, svolgere funzioni autorizzative per impianti convenzionali non statali e per gruppi elettrogeni, gestire incentivi e contributi per il risparmio energetico e promuovere iniziative territoriali su rinnovabili, cogenerazione, trigenerazione, teleriscaldamento e contenimento dei consumi dei centri commerciali.
I Comuni, in coerenza con gli indirizzi regionali, svolgono le funzioni di promozione delle rinnovabili e della cogenerazione, adeguano gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi, gestiscono le procedure abilitative semplificate per gli impianti rinnovabili e le altre funzioni loro attribuite dalla legge. Devono inoltre adottare regolamenti urbanistici per l’installazione di pannelli solari su edifici pubblici e privati e per la progettazione di nuove edificazioni e ristrutturazioni orientate alla riduzione dei consumi energetici.
Entro 180 giorni dalla definizione degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, i Comuni emanano le disposizioni regolamentari e verificano la conformità dei progetti ai fini del rilascio dei titoli abilitativi.
Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)
Il PEAR è lo strumento fondamentale di programmazione e pianificazione della politica energetica e ambientale regionale, in coerenza con il Piano territoriale regionale. Il piano:
- definisce linee, priorità, obiettivi e strategie sulla base delle risorse endogene e dei consumi;
- pianifica le azioni operative per l’attuazione degli obiettivi;
- costituisce riferimento programmatico per gli interventi regionali in materia energetica;
- viene assunto come base di adeguamento per la programmazione degli enti territoriali.
Il PEAR è approvato dalla Giunta regionale dopo la VAS integrata con la valutazione di incidenza ed è trasmesso alla Commissione consiliare competente, che lo esamina entro 60 giorni. Se la Commissione non si pronuncia entro il termine, il piano si intende definitivamente approvato.
La validità del PEAR è quadriennale; nelle more dell’approvazione del piano successivo continuano ad applicarsi gli indirizzi programmatici precedenti.
Contenuti del PEAR
Il PEAR contiene il bilancio energetico regionale, analizza lo scenario di partenza e individua i bacini energetici regionali. Inoltre definisce le potenzialità di sviluppo e funge da riferimento per gli interventi regionali, individuando:
- priorità degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi;
- priorità degli interventi di risparmio energetico;
- procedure per individuare e localizzare impianti al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale.
Autorizzazioni per impianti da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili
Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti convenzionali e non rientranti nella competenza statale, l’autorizzazione è rilasciata dall’ente territorialmente competente mediante procedimento unico e con effetti sostitutivi, nel rispetto delle norme ambientali, paesaggistiche e storico-արվեստiche. Se l’opera comporta variazioni urbanistiche, l’autorizzazione vale anche come variante.
Il titolo autorizzativo impone, con garanzia fideiussoria, il ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente o titolare in caso di dismissione, con indicazione vincolante delle modalità di riuso e smaltimento dei materiali.
Per gli impianti da fonti rinnovabili, gli interventi di costruzione, esercizio, modifica, potenziamento, rifacimento e riattivazione sono assoggettati, salvo casi di edilizia libera o procedure speciali, a:
- Procedura Abilitativa Semplificata;
- Autorizzazione Unica.
Quando l’Autorizzazione Unica dichiara la pubblica utilità e appone il vincolo preordinato all’esproprio, la struttura regionale competente trasmette l’autorizzazione e il progetto all’ufficio unico regionale per le espropriazioni. Per gli impianti autorizzati con procedura semplificata, l’autorità espropriante è il Comune autorizzante.
Per il repowering o revamping di impianti eolici in aree agricole, la mitigazione paesaggistica richiede il rispetto di distanze minime tra aerogeneratori di progetto e quelli esistenti, autorizzati o dismessi: cinque diametri nella direzione prevalente del vento e tre diametri in quella perpendicolare.
Autorizzazione Unica: termini, garanzie, progetto esecutivo e oneri
L’Autorizzazione Unica per gli impianti rinnovabili prevede termini massimi:
- avvio lavori entro 1 anno dal rilascio;
- conclusione lavori entro 3 anni dall’avvio.
Se il proponente non ha la disponibilità dei suoli e ha chiesto gli atti ablativi, il termine di inizio lavori decorre dall’immissione in possesso. Decorsi i termini, l’autorizzazione perde efficacia salvo proroga motivata, concessa solo per forza maggiore. Non sono considerati forza maggiore i ritardi nel fundraising e la mancata aggiudicazione di incentivi. L’inizio lavori richiede una fideiussione bancaria o assicurativa per dismissione e messa in pristino.
Prima dell’inizio dei lavori il proponente trasmette il progetto esecutivo agli uffici regionali competenti e al Comune. Il progetto esecutivo deve sviluppare integralmente l’opera nel rispetto del progetto definitivo approvato; eventuali scostamenti sono ammessi solo se costituiscono adeguamenti a prescrizioni dei titoli abilitativi o degli esiti di conformità urbanistica, conferenza di servizi o valutazione di compatibilità ambientale. Varianti non sostanziali seguono le procedure fissate dalla Giunta regionale.
Per le istanze di Autorizzazione Unica per impianti eolici devono essere allegati, oltre agli elaborati tecnici previsti, anche:
- progetto di smantellamento e riambientalizzazione garantito da polizza fideiussoria, con dettaglio degli interventi e dei costi;
- studio sulla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale e studio dell’ombra;
- relazione sugli impatti ambientali con analisi di alternative e misure di mitigazione;
- relazione sugli impatti cumulativi;
- relazione sulle aree percorse dal fuoco ai fini della normativa sugli incendi boschivi.
Le società proponenti devono versare, al deposito della prima istanza, oneri istruttori non compensativi e non rimborsabili, a copertura delle sole spese amministrative del procedimento. La mancata esibizione della ricevuta rende l’istanza irricevibile. Gli importi sono:
- 0,03% del valore dell’investimento per nuovi impianti;
- 0,02% del valore dell’investimento per varianti o repowering;
- euro 200 per voltura;
- euro 200 per proroga dei termini;
- euro 250 per modifiche della compagine societaria, trasformazione, fusione e scissione;
- euro 150 per prese d’atto o istanze non altrimenti tipizzate.
Aree non idonee per l’eolico
La Giunta regionale adotta o aggiorna i criteri per l’individuazione delle aree non idonee agli impianti eolici di potenza superiore a 20 kW, nonché gli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi, in conformità ai criteri previsti dalla normativa regionale richiamata.
Rete distributiva regionale, gasdotti e impianti elettrici
La Regione autorizza:
- la costruzione e l’esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale e delle relative opere connesse;
- la costruzione di gasdotti di distribuzione di competenza regionale;
- la costruzione di gasdotti di trasporto non appartenenti alla rete nazionale.
Per gli impianti elettrici si applica la legge regionale 16/2017. I gasdotti intercomunali di distribuzione e trasporto non facenti parte della rete nazionale, insistenti in tutto o in parte nel territorio campano, sono soggetti ad autorizzazione unica regionale. Se l’opera è interregionale, l’autorizzazione riguarda il tratto di competenza della Campania.
Le opere sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili con il provvedimento regionale che approva il progetto. Il provvedimento finale, adottato all’esito della conferenza di servizi, sostituisce ogni altro atto necessario, vale anche come variante urbanistica e avvia il procedimento espropriativo. La struttura regionale trasmette gli atti all’ufficio unico regionale per le espropriazioni.
I gasdotti con rilevanza o interesse esclusivamente locale, cioè limitati al territorio di un solo Comune, sono autorizzati dal Comune territorialmente competente, che svolge anche il ruolo di autorità espropriante.
Catasto Energetico Regionale e controllo degli impianti termici
La Regione disciplina l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici degli edifici, per finalità di tutela ambientale e sicurezza dei cittadini.
Le autorità competenti svolgono controlli, accertamenti e ispezioni. Due o più Comuni, con popolazione complessiva almeno pari a 40.000 abitanti, possono individuare un’unica autorità competente mediante accordo di durata ottennale, rinnovabile, da comunicare alla Regione. In mancanza di accordi, per i Comuni sotto tale soglia le autorità competenti sono individuate dalla Città Metropolitana di Napoli o dalle Province, secondo competenza territoriale.
La Regione e le autorità competenti concorrono alla realizzazione del Catasto Energetico Regionale, che comprende:
- Catasto degli impianti termici;
- Catasto degli Attestati di prestazione energetica (APE).
La Giunta regionale adotta il disciplinare per le modalità di tenuta del catasto. I costi di gestione e quelli delle attività ispettive, sia sugli impianti termici sia sugli APE, sono posti a carico degli utenti; la Giunta disciplina le tariffe in modo da coprire integralmente i costi del sistema. La struttura regionale può stipulare, anche tramite società in house, gli atti necessari per un sistema automatizzato di gestione della certificazione energetica e del catasto impianti termici.
Incentivi e strumenti finanziari
Per l’attuazione del PEAR, la Regione promuove strumenti finanziari e provvedimenti di sostegno per interventi energetico-ambientali. La politica regionale valorizza le risorse locali e privilegia la generazione distribuita.
La Giunta regionale può promuovere:
- finanziamenti a enti pubblici, università ed enti di ricerca, con possibile apporto di capitali privati;
- incentivi per progetti pilota sulle rinnovabili e sul risparmio energetico, anche per la riduzione dei gas serra;
- forme di collaborazione tra enti locali e società di distribuzione per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e risparmio energetico;
- strumenti di incentivazione e cofinanziamento pubblico con fondi comunitari, nazionali e regionali per interventi da fonti rinnovabili, efficientamento energetico e riqualificazione energetica degli edifici in ristrutturazione.
Disposizioni finanziarie e vigore
Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, che provvede con le risorse disponibili nel bilancio 2018-2020. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale.
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