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Legge

L.R. Campania 31/2018

Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2018, n. 2 (Norme per la promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche alla legge regionale 3 agosto 2013, n. 9 - Istituzione del servizio di Psicologia del territorio della Regione Campania) [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 31/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Campania n. 31/2018 modifica puntualmente la l.r. n. 2/2018 sull’invecchiamento attivo: amplia le attività di ausilio nella sorveglianza, sostituisce una voce sui parchi, giardini e beni culturali, abroga una lettera dell’art. 5 e precisa che la Regione “promuove la stipula” di accordi. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.

Modifiche alla disciplina campana sull'invecchiamento attivo

Modifiche alla disciplina campana sull’invecchiamento attivo

La legge regionale della Campania n. 31 del 30 ottobre 2018 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 12 febbraio 2018, n. 2, che disciplina la promozione dell’invecchiamento attivo e contiene collegamenti anche al servizio di Psicologia del territorio. Le modifiche riguardano il contenuto di alcune azioni previste tra gli interventi regionali e precisano un passaggio sugli accordi da promuovere.

Interventi e attività previste per l’invecchiamento attivo

La legge aggiorna l’elenco delle azioni regionali rivolte agli anziani o comunque collegate all’invecchiamento attivo.

  • In una delle attività già previste dall’articolo 5, il riferimento alla “sorveglianza” viene ampliato con l’espressione “ausilio nella”, così da ricomprendere anche forme di supporto operativo.
  • Un’altra voce è sostituita integralmente e riguarda azioni finalizzate alla valorizzazione e alla salvaguardia di parchi e giardini pubblici, monumenti e beni culturali.
  • Una delle lettere del medesimo comma viene abrogata, con conseguente eliminazione dell’attività ivi prevista.

Rapporti e accordi con i soggetti coinvolti

La modifica all’articolo 8 chiarisce il ruolo della Regione nella promozione di strumenti di collaborazione: non si limita a una mera stipula, ma “promuove la stipula di” accordi o intese, indicando un’attività di impulso e coordinamento rispetto ai soggetti interessati.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Non contiene ulteriori regimi transitori o limiti temporali specifici oltre alla decorrenza ordinaria di efficacia.

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