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Risoluzione

Risoluzione n. 35 del 25/03/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce come calcolare il reddito complessivo ai fini dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione, specificando che nel caso del limite di 500 euro vanno inclusi anche il reddito dell’abitazione principale e delle pertinenze come redditi dei fabbricati. Viene fornito un esempio numerico e si conferma la coerenza dei criteri di controllo e liquidazione del modello 730/2011 con tali regole.

Chiarimenti sull’esonero dalla dichiarazione nel modello 730/2011

Chiarimenti sull’esonero dalla presentazione della dichiarazione nel modello 730/2011

La risoluzione n. 35/E del 25 marzo 2011 interviene a chiarire le istruzioni per la compilazione del modello 730/2011, con particolare riguardo alle tabelle che sintetizzano i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Il documento nasce per evitare interpretazioni errate della tabella relativa ai “Casi di esonero con limite di reddito”.

Ambito del chiarimento

L’Agenzia delle Entrate precisa che il dubbio riguardava l’avvertenza posta nell’intestazione della tabella, secondo cui il reddito complessivo deve essere calcolato senza considerare il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze. Il quesito era se tale avvertenza valesse anche per la prima ipotesi di esonero, cioè quella in cui:

  • il reddito complessivo non supera 500 euro;
  • il reddito è formato esclusivamente da redditi derivanti da terreni e/o fabbricati.

Regola applicabile al limite di 500 euro

La risoluzione chiarisce che l’avvertenza contenuta nella tabella si riferisce alla generalità dei casi di esonero, ma non modifica il criterio da usare per la specifica ipotesi del reddito complessivo non superiore a 500 euro formato solo da redditi fondiari.

In tale caso:

  • il reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze deve essere sempre incluso nei redditi dei fabbricati;
  • tale reddito costituisce infatti, a tutti gli effetti, un reddito di natura fondiaria.

Esempio applicativo

Il documento riporta un esempio per chiarire il calcolo:

  • terreno con reddito imponibile pari a 450 euro;
  • immobile adibito ad abitazione principale con reddito imponibile pari a 800 euro.

In questa ipotesi:

  • il reddito complessivo ammonta a 1.250 euro;
  • il limite di 500 euro è quindi superato;
  • non sussistono i presupposti per l’esonero;
  • il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione.

Quanto all’imposta dovuta:

  • essa viene calcolata solo sul reddito del terreno, pari a 450 euro;
  • per l’abitazione principale e le pertinenze spetta una deduzione pari all’ammontare del relativo reddito, cioè 800 euro.

Coerenza dei criteri di controllo del modello 730/2011

La risoluzione conclude precisando che i criteri predisposti dall’Agenzia delle Entrate per il controllo e la liquidazione dell’imposta del modello 730/2011 sono conformi alle regole sopra descritte. Questo conferma che il trattamento dell’abitazione principale e delle pertinenze segue il criterio chiarito nel documento anche in fase di gestione del modello.

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