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Legge

L.R. TAA 1/2007

Sostegno alle iniziative umanitarie in paesi colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali (B.U. 27 febbraio 2007, n. 9)

Normativa regionaleL.R. TAA 1/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Campania n. 1 del 16 febbraio 2007 aggiorna la disciplina del 1996 sulle iniziative umanitarie, eliminando il riferimento alle popolazioni “extracomunitarie” e ampliando l’ambito agli interventi verso popolazioni colpite da eventi bellici o calamitosi, o in difficoltà economiche, sociali o formative. Non introduce un termine di efficacia autonomo: opera come modifica della legge previgente.

Modifica della legge regionale 29 novembre 1996, n. 5 sul sostegno alle iniziative umanitarie

Modifica della disciplina regionale sulle iniziative umanitarie

La legge regionale Campania 16 febbraio 2007, n. 1 interviene sulla legge regionale 29 novembre 1996, n. 5, aggiornandone il lessico e ampliando l’ambito degli interventi umanitari sostenibili dalla Regione. Il provvedimento si applica esclusivamente nel territorio della Campania e non contiene una disciplina autonoma completa, ma modifica la normativa previgente.

Ambito soggettivo e finalità degli interventi

La modifica elimina, in via generale, il riferimento alle popolazioni “extracomunitarie” e sostituisce tale impostazione con una formulazione più ampia e neutra.

Gli interventi umanitari risultano così riferiti a popolazioni:

  • colpite da eventi bellici;
  • colpite da eventi calamitosi;
  • che si trovano in condizioni di difficoltà economica;
  • che si trovano in condizioni di difficoltà sociale;
  • che si trovano in condizioni di difficoltà di natura formativa.

Effetti della modifica normativa

La legge amplia quindi il perimetro delle iniziative umanitarie regionali, consentendo di ricomprendere situazioni di bisogno non limitate all’origine geografica dei destinatari, ma legate alle condizioni concrete di emergenza o disagio. La disciplina sostanziale resta quella della legge regionale n. 5 del 1996, come integrata e corretta dalla presente legge.

Limiti temporali e attualità

Il testo non prevede un regime transitorio né una scadenza di efficacia. Trattandosi però di un atto di mera modifica di una legge già consolidata, il suo contenuto rileva solo in quanto confluito nella disciplina vigente della legge regionale del 1996.

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