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Regolamento

R.R. Puglia 19/2013

Adozione regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minims) per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

Normativa regionaleR.R. Puglia 19/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento della Regione Puglia disciplina la concessione di aiuti de minimis per il ristoro parziale dei danni subiti dalle imprese a causa di calamità naturali o altri eventi eccezionali oggetto di stato di emergenza. Riguarda solo imprese ammissibili, con esclusioni di settori specifici; l’agevolazione copre il ripristino di immobili e beni mobili danneggiati, al netto di eventuali rimborsi assicurativi.

Aiuti de minimis per danni da calamità naturali o eventi eccezionali in Puglia

Aiuti de minimis per danni da calamità o eventi eccezionali

Il regolamento della Regione Puglia disciplina una misura di sostegno finanziario per le imprese danneggiate da calamità naturali o da altri eventi eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza. L’intervento opera in regime de minimis ed è finalizzato al ripristino della continuità produttiva.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda agevolazioni finanziate dalla Regione, con risorse proprie o trasferite con vincolo di destinazione, nel quadro del regolamento CE n. 1998/2006 sugli aiuti di importanza minore. La misura è collegata alle fattispecie di cui all’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, per ovviare ai danni provocati da calamità naturali o altri eventi eccezionali.

Sono ammesse le imprese di qualsiasi settore che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, purché ricorrano le condizioni previste dalla normativa e salvo le esclusioni espressamente indicate.

Soggetti esclusi

Restano fuori dall’ambito applicativo:

  • le imprese attive nel settore pesca e acquacoltura soggette al regolamento CE n. 104/2000;
  • le imprese della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato;
  • le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato, nei casi in cui l’aiuto sia calcolato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o immessi sul mercato, oppure sia subordinato al trasferimento, anche parziale, ai produttori primari;
  • le imprese del settore carboniero ai sensi del regolamento CE n. 1407/2003;
  • le imprese in difficoltà.

Beneficiari e requisiti soggettivi

Possono accedere alle agevolazioni le imprese per le quali il soggetto esecutore delle ordinanze connesse allo stato di emergenza abbia accertato e certificato il nesso diretto tra evento eccezionale e danno subito.

Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono inoltre:

  • essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
  • non aver ricevuto aiuti illegali o incompatibili della Commissione europea non rimborsati o non depositati in conto bloccato;
  • operare nel rispetto della normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, antinfortunistica e ambientale, inclusi gli obblighi contributivi;
  • non aver subito, nei sei anni precedenti, revoche di agevolazioni pubbliche, salvo quelle conseguenti a rinuncia;
  • aver restituito eventuali agevolazioni per le quali sia stata disposta la restituzione dall’organismo competente.

Definizioni rilevanti

Ai fini del regolamento si intende per:

  • stato di emergenza: il periodo coperto da un provvedimento di dichiarazione di emergenza adottato dal Capo del Dipartimento della Protezione civile o dal Presidente della Regione;
  • ordinanza: il provvedimento di protezione civile adottato per fronteggiare l’emergenza;
  • soggetto attuatore: il commissario delegato o altro soggetto incaricato della gestione della post-emergenza;
  • soggetto esecutore: servizi regionali, enti locali o organismi che gestiscono, su mandato del soggetto attuatore, le risorse per le misure di aiuto.

Tipologia di spese ammissibili

L’agevolazione consiste nel rimborso parziale delle spese sostenute o da sostenere per il ripristino:

  • dei beni immobili sedi operative dell’attività produttiva;
  • dei beni mobili, in particolare macchinari e attrezzature direttamente connessi all’attività produttiva.

Le spese devono riguardare beni danneggiati dagli eventi eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza e non devono essere già coperte da rimborsi assicurativi. La finalità è consentire la ripresa dell’ordinaria attività produttiva.

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