Sentenza del 04/05/2018 n. 10635 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava la deducibilità fiscale delle cessioni di capi d'abbigliamento effettuate da XX s.p.a. a G. V. s.p.a. con uno sconto del 50%, sostenendo che fossero estranee all'attività d'impresa e che la differenza rispetto al valore normale costituisse maggior ricavo soggetto a IRPEG, IRAP e IVA. Contestava inoltre la destinazione al consumo personale di beni consegnati presso il domicilio di V.D. La società, con ricorso incidentale, contestava invece il recupero relativo ai beni fatturati direttamente a V.S., ritenuti dall'Amministrazione destinati all'autoconsumo dell'imprenditore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto legittime le cessioni scontate a G. V. s.p.a., poiché previste da un contratto di collaborazione, coerenti con l'oggetto sociale e funzionali alla commercializzazione e alla promozione del marchio; la successiva donazione dei beni a terzi da parte dell'acquirente non rendeva estranee le cessioni all'attività della società cedente. Ha inoltre escluso che la consegna presso il domicilio di V.D. provasse l'autoconsumo, trattandosi di soggetto incaricato di organizzare sfilate per conto della società acquirente. La Corte ha accolto il ricorso incidentale della società, ritenendo illegittimo presumere l'autoconsumo per i beni fatturati a V.S., persona giuridicamente distinta dalla società cedente; il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione non era sufficiente a imputare alla società un autoconsumo. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio sul punto e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, comma 2, nel testo applicabile ratione temporis
Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
Il valore normale dei beni può essere recuperato a tassazione quando siano destinati all'autoconsumo, assegnati ai soci o impiegati per finalità estranee all'impresa. La norma non consente però di presumere automaticamente l'autoconsumo sulla base del solo fatto che la fattura sia intestata a una persona fisica collegata alla società.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, comma 3
Il valore normale dei beni costituisce il parametro di riferimento per la determinazione fiscale del valore delle cessioni, ma il recupero della differenza rispetto al prezzo fatturato presuppone che ricorra una delle ipotesi legalmente rilevanti, come l'estraneità all'attività d'impresa o l'autoconsumo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 2, n. 5
Ai fini IVA, la destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a finalità estranee all'impresa, può essere assimilata a una cessione imponibile. Anche in questo caso occorre provare l'effettiva destinazione estranea, non essendo sufficiente una presunzione fondata sui rapporti personali o societari.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13, comma 2, lett. c)
La base imponibile IVA può essere determinata facendo riferimento al valore normale nelle ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Codice civile, artt. 2697 e 2729
L'onere della prova grava su chi intende far valere il fatto costitutivo della pretesa. Le presunzioni devono fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti. Nel caso concreto, la consegna presso il domicilio di una persona incaricata di attività aziendali non dimostrava da sola l'autoconsumo; spettava all'Amministrazione provare l'effettiva destinazione personale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione non coincide con la semplice preferenza della parte per una diversa valutazione dei fatti o con la mancata confutazione analitica di ogni argomento. È sufficiente una motivazione chiara, coerente e idonea a rendere verificabile il percorso logico del giudice.
Massime di principio
- Una vendita infragruppo a prezzo scontato non è automaticamente estranea all'attività d'impresa: se è prevista da un contratto, rientra nell'oggetto sociale ed è funzionale alla commercializzazione o promozione dei prodotti, lo sconto può essere fiscalmente legittimo.
- La successiva destinazione dei beni da parte dell'acquirente, come una donazione promozionale a terzi, non incide necessariamente sulla qualificazione fiscale della vendita originaria effettuata dal produttore.
- L'autoconsumo o la destinazione personale non possono essere desunti soltanto dall'intestazione della fattura a una persona fisica collegata alla società o dal suo ruolo di amministratore o socio; occorre dimostrare l'effettiva destinazione privata dei beni.
- La consegna dei beni presso l'abitazione di un soggetto non prova di per sé l'autoconsumo quando quel soggetto svolga incarichi aziendali e la consegna sia compatibile con l'organizzazione dell'attività d'impresa.
- Nei rapporti tra società formalmente distinte vale il principio della separazione soggettiva: il comportamento personale di un socio o amministratore non è automaticamente imputabile alla società cedente.
- Per contestare sconti o cessioni infragruppo l'Amministrazione deve individuare e provare elementi concreti di estraneità all'impresa, elusione o destinazione personale; non basta una valutazione astratta basata sul prezzo inferiore al listino.
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