Circolare Inail n. 35 del 23 dicembre 2019
Articolo 1, comma 1126, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019). Nuovi requisiti per la verifica della “Vivenza a carico” ai fini della costituzione della rendita a superstiti (ascendenti e collaterali). Istruzioni operative. Implementazione “Calcolo reddito pro capite” in Procedura Graiweb.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019 ai requisiti per accertare la vivenza a carico degli ascendenti e collaterali ai fini della rendita ai superstiti, applicabili agli eventi mortali dal 1° gennaio 2019. Il vecchio criterio basato su mezzi autonomi insufficienti e sul concorso del lavoratore al mantenimento è sostituito da un confronto tra il reddito pro capite netto del nucleo familiare superstite e una soglia calcolata sul reddito medio netto delle famiglie italiane, abbattuto del 15% e rapportato a una famiglia tipo di due adulti. La circolare fornisce anche le istruzioni operative per le Sedi, specifica i documenti da acquisire, descrive il funzionamento del calcolo in Graiweb e propone esempi applicativi con esiti positivi e negativi.
Nuovi requisiti per la verifica della vivenza a carico per la rendita ai superstiti di ascendenti e collaterali e aggiornamento della procedura Graiweb
Art. 1, comma 1126, lett. h), legge n. 145/2018 - nuovi requisiti per la vivenza a carico ai fini della rendita ai superstiti
La circolare disciplina la nuova verifica della "vivenza a carico" per ascendenti e collaterali ai fini della costituzione della rendita a superstiti, in attuazione della legge di Bilancio 2019. Le nuove regole si applicano agli eventi mortali decorrenti dal 1° gennaio 2019 e si traducono in un confronto tra il reddito pro capite netto del nucleo familiare superstite e una soglia reddituale annualmente determinata sulla base dei dati Istat.
Quadro normativo e portata della modifica
Il riferimento normativo è il DPR n. 1124/1965, articoli 85, primo comma, nn. 3 e 4, e 106, primo comma, come modificati dalla legge n. 145/2018, art. 1, comma 1126, lettera h). La novella ha sostituito il precedente criterio fondato sull’insussistenza di mezzi autonomi e sufficienti del richiedente e sul concorso del lavoratore deceduto al suo mantenimento, con un criterio di natura reddituale.
La vivenza a carico si considera provata quando il reddito pro capite dell’ascendente o del collaterale, ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite e calcolato con il criterio del reddito equivalente, risulta inferiore alla soglia definita in base al reddito medio netto delle famiglie italiane pubblicato periodicamente dall’Istat, abbattuto del 15% e riferito a una famiglia tipo composta da due persone adulte.
Resta fermo, per i collaterali, anche il requisito della convivenza con il lavoratore deceduto, secondo l’art. 85, primo comma, n. 4, del DPR n. 1124/1965, con i limiti e le condizioni previsti per i figli.
Soglia di riferimento per il confronto reddituale
La soglia di riferimento è costruita a partire dal reddito medio netto delle famiglie italiane, pubblicato annualmente dall’Istat. La circolare indica come valori di riferimento:
- euro 30.595,00 per il 2019;
- euro 31.393,00 per il 2020.
Il reddito medio viene prima abbattuto del 15% e poi rapportato al divisore corrispondente a una famiglia di due adulti, pari a 1,5. Ne deriva, per il 2019, un reddito pro capite netto medio pari a euro 17.337,17, assunto come benchmark per la verifica della vivenza a carico.
L’applicativo viene aggiornato annualmente con i valori Istat e con la relativa soglia di riferimento.
Nucleo familiare superstite e determinazione del reddito
Il nucleo familiare superstite coincide di regola con la famiglia anagrafica del lavoratore deceduto, rilevabile dallo stato di famiglia al momento del decesso. Tuttavia, in ragione della disciplina dell’art. 85 del Testo unico, per ascendenti e genitori adottivi non conviventi può essere necessario considerare nuclei diversi da quello del lavoratore.
In presenza di collaterali aventi diritto o di ascendenti separati o divorziati, la composizione del nucleo va sempre ricostruita in base allo stato di famiglia. Il reddito netto del nucleo è dato dalla somma dei redditi netti ai fini IRPEF dei componenti indicati nello stato di famiglia e legati da rapporti di parentela, affinità, adozione o unioni civili, soggetti a obblighi di solidarietà familiare.
Criterio del reddito equivalente applicato al nucleo superstite
Per rendere confrontabile il reddito del nucleo superstite con la soglia Istat, si applica il criterio del reddito equivalente. Il reddito complessivo netto del nucleo va diviso per un coefficiente determinato come segue:
- 1 per il primo componente adulto;
- 0,5 per ogni altro componente di età pari o superiore a 14 anni;
- 0,3 per ogni componente di età inferiore a 14 anni.
Il risultato costituisce il reddito pro capite netto del nucleo familiare superstite. Se tale importo è inferiore alla soglia di riferimento, la vivenza a carico è verificata. In caso di più nuclei familiari superstiti, ciascun nucleo va considerato separatamente.
Base documentale e momento di verifica
Il reddito complessivo netto da utilizzare per il calcolo è desunto dalle ultime dichiarazioni fiscali presentate e disponibili per i controlli dell’Istituto. La circolare richiama, a titolo esemplificativo:
- per eventi mortali avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, i redditi desumibili dalle dichiarazioni fiscali 2018, relative al periodo d’imposta 2017;
- per eventi del 2020, i redditi desumibili dalle dichiarazioni fiscali 2019, relative al periodo d’imposta 2018.
Il requisito della vivenza a carico deve sussistere alla data del decesso e non deve essere verificato nel tempo. La riforma ha inciso solo sulle modalità di accertamento, non sulla struttura dell’istituto della rendita ai superstiti per ascendenti e collaterali.
Istruzioni operative per le Sedi
La Sede territoriale competente deve acquisire dagli interessati la documentazione idonea a provare la situazione reddituale del nucleo familiare, come documenti fiscali (ad esempio CU, modello 730 o Unico) e, nei casi previsti, autodichiarazioni di mancanza di redditi.
Sulla base di tale documentazione, la Sede deve inserire nell’applicativo Graiweb:
- il reddito netto complessivo del nucleo familiare;
- il numero dei componenti adulti o di età pari o superiore a 14 anni;
- il numero dei componenti di età inferiore a 14 anni.
L’operazione va ripetuta per ciascun nucleo familiare superstite. L’applicativo elabora il reddito pro capite netto, lo confronta con la soglia e restituisce un esito positivo o negativo sulla vivenza a carico. La pratica va poi lavorata in procedura Graiweb, allegando la schermata del calcolo sia in caso di accoglimento sia di rigetto della rendita.
Esempi applicativi e casistiche particolari
La circolare riporta diverse simulazioni di calcolo per chiarire l’operatività del nuovo criterio:
- nucleo con due componenti adulti: reddito netto euro 25.000,00, divisore 1,5, reddito pro capite euro 16.666,67; la vivenza a carico ricorre perché inferiore alla soglia di euro 17.337,17;
- nucleo con quattro componenti, due adulti e due minori di 14 anni: reddito netto euro 27.000,00, divisore 2,1, reddito pro capite euro 12.857,14; la vivenza a carico ricorre;
- nucleo con tre componenti, due adulti e un minore di 14 anni: reddito netto euro 50.000,00, divisore 1,8, reddito pro capite euro 27.777,78; la vivenza a carico non ricorre.
In un nucleo formato da un solo componente, adulto o minore di 14 anni, il divisore è sempre pari a 1 e si procede al solo confronto tra reddito netto e soglia. Per un nucleo composto soltanto da collaterali minori di 14 anni conviventi con il lavoratore deceduto, si applicano le regole del reddito equivalente anche in assenza di un primo componente adulto.
Se il nucleo familiare superstite non ha redditi, il requisito della vivenza a carico è soddisfatto, fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti per la costituzione della rendita.
Punti principali
Novità normative e ambito di applicazione
La legge n. 145/2018, art. 1, comma 1126, lettera h), ha modificato dal 1° gennaio 2019 i criteri di verifica della vivenza a carico per ascendenti e collaterali di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale. La modifica riguarda gli articoli 85 e 106 del DPR n. 1124/1965 e sostituisce i precedenti requisiti con un parametro reddituale basato sul reddito pro capite medio netto delle famiglie italiane.
Criterio di confronto reddituale
La vivenza a carico è verificata se il reddito netto pro capite del nucleo familiare superstite risulta inferiore alla soglia di riferimento ricavata dal reddito medio netto delle famiglie italiane pubblicato annualmente dall’Istat, abbattuto del 15% e calcolato secondo il criterio del reddito equivalente. Per la soglia di riferimento si considera una famiglia tipo di due persone adulte.
Calcolo della soglia di riferimento
Il reddito medio netto delle famiglie italiane è assunto pari a euro 30.595,00 per il 2019 e a euro 31.393,00 per il 2020. Dopo l’abbattimento del 15% e la divisione per 1,5, la soglia per il 2019 è pari a euro 17.337,17. Il valore viene aggiornato annualmente a livello centrale nell’applicativo Graiweb.
Nucleo familiare superstite e reddito da considerare
Il nucleo familiare superstite coincide di regola con la famiglia anagrafica del lavoratore deceduto, ma può anche coincidere con quella degli ascendenti o genitori adottivi se non conviventi con il deceduto. Il reddito complessivo netto del nucleo è dato dalla somma dei redditi netti ai fini IRPEF dei componenti risultanti dallo stato di famiglia e legati da vincoli di parentela, affinità, adozione o unioni civili.
Criterio del reddito equivalente
Per determinare il reddito pro capite netto del nucleo familiare superstite, il reddito complessivo va diviso per un coefficiente pari a 1 per il primo componente adulto, 0,5 per ogni altro componente di età pari o superiore a 14 anni e 0,3 per ogni componente di età inferiore a 14 anni. Se il reddito pro capite così calcolato è inferiore alla soglia, la vivenza a carico è riconosciuta.
Documentazione e adempimenti delle Sedi
La Sede territoriale deve acquisire la documentazione fiscale utile a comprovare la situazione reddituale (ad esempio CU, modello 730 o Unico) e, se previsto, l’autodichiarazione di assenza di redditi. Quindi inserisce nell’applicativo Graiweb il reddito complessivo del nucleo, il numero dei componenti adulti o ultradiciannovenni? no, superiori a 14 anni, e il numero dei componenti minori di 14 anni, ripetendo l’operazione per ciascun nucleo familiare superstite.
Funzionamento dell’applicativo Graiweb
L’applicazione "Calcolo reddito pro capite", accessibile dal menu "Strumenti", elabora automaticamente il reddito pro capite del nucleo superstite e lo confronta con la soglia di riferimento, restituendo un esito positivo o negativo sulla vivenza a carico. La Sede deve poi completare la lavorazione della pratica e allegare copia della schermata del calcolo, sia in caso di riconoscimento sia in caso di diniego della rendita.
Casistiche esemplificative
La circolare riporta esempi di calcolo per nuclei familiari con due adulti, con due adulti e due minori, con due adulti e un minore, con un solo componente, con soli collaterali minori di 14 anni e con nucleo senza redditi. Gli esempi mostrano che il requisito ricorre quando il reddito pro capite è inferiore alla soglia di euro 17.337,17 per gli eventi mortali del 2019, mentre non ricorre quando il reddito pro capite è superiore.
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