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Circolare

Circolare Inail n. 37 del 30 dicembre 2019

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Obbligo di iscrizione con modalità esclusivamente telematiche dal 1° gennaio 2020. Servizi online per la prima iscrizione e per l’iscrizione annuale dei soggetti esonerati dal versamento del premio.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’avvio, dal 1° gennaio 2020, dei servizi telematici Inail per l’assicurazione contro gli infortuni domestici, con obbligo di utilizzo esclusivamente online per la prima iscrizione e per il rinnovo annuale dei soggetti esonerati dal premio. Vengono richiamate le modifiche normative introdotte dalla legge di bilancio 2019 e dal decreto interministeriale 13 novembre 2019, che confermano l’obbligo assicurativo per i soggetti tra 18 e 67 anni che svolgono in via esclusiva attività domestica, fissano il premio a 24 euro annui e disciplinano termini, pagamenti, sanzioni e cancellazione. La circolare descrive nel dettaglio i servizi online, i requisiti reddituali per l’esonero, le modalità di accesso con credenziali dispositive, CNS o SPID, nonché le scadenze per iscrizione, rinnovo e regolarizzazione dei pagamenti.

Assicurazione infortuni domestici: iscrizione solo telematica dal 1° gennaio 2020 e servizi online per prima iscrizione, rinnovo ed esonero

Assicurazione contro gli infortuni domestici: iscrizione telematica, rinnovo ed esonero dal 1° gennaio 2020

La circolare disciplina l’avvio dei servizi telematici Inail per l’assicurazione contro gli infortuni domestici, in attuazione della normativa introdotta dalla legge di bilancio 2019 e dal decreto interministeriale 13 novembre 2019. L’obiettivo è rendere esclusivamente online le procedure di prima iscrizione, rinnovo annuale, gestione dell’esonero dal premio e cancellazione dall’assicurazione.

Quadro normativo e finalità dell’intervento

La circolare richiama la legge 3 dicembre 1999, n. 493, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, il decreto 13 novembre 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché la determina presidenziale Inail 30 dicembre 2019, n. 49. Il nuovo assetto normativo ha modificato la disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni domestici, ampliando anche la tutela prestazionale per gli eventi dal 1° gennaio 2019.

In particolare, la circolare ricorda che:

  • il grado di inabilità permanente necessario per la rendita è stato abbassato dal 27% al 16%;
  • è prevista una prestazione una tantum di 300 euro per inabilità permanente tra il 6% e il 15%;
  • è stato riconosciuto l’assegno per assistenza personale continuativa ai titolari di rendita che versano in particolari condizioni menomative.

Il premio assicurativo è stato fissato, dal 1° gennaio 2019, in 24 euro annui.

Ambito oggettivo, soggetti obbligati e premio

Ai fini dell’assicurazione, il lavoro in ambito domestico consiste nelle attività svolte senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico. Per ambito domestico si intendono gli immobili di civile abitazione e le relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare; nelle proprietà condominiali sono incluse anche le parti comuni.

Sono soggetti all’obbligo di iscrizione le persone:

  • di età compresa tra 18 e 67 anni;
  • che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico;
  • che non svolgono altre attività che comportino iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Il premio unitario è pari a 24 euro annui, esente da oneri fiscali e non frazionabile. La circolare evidenzia inoltre che, per i soggetti che raggiungono i 67 anni in corso di assicurazione, la copertura resta valida fino alla successiva scadenza annuale.

Prima iscrizione: presentazione della domanda e decorrenza della copertura

Dal 1° gennaio 2020 la domanda di prima iscrizione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il servizio "Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento".

La domanda deve contenere i dati anagrafici del richiedente e l’attestazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, del possesso dei requisiti assicurativi e della relativa data di decorrenza. La domanda va presentata almeno due giorni prima della data di maturazione dei requisiti assicurativi.

Il servizio richiede, in particolare, la dichiarazione di:

  • svolgere attività in ambito domestico;
  • svolgerle a titolo gratuito;
  • svolgerle in via esclusiva e abituale;
  • non svolgere altra attività soggetta a iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

La copertura assicurativa, in prima iscrizione, decorre secondo le seguenti regole:

  • se la domanda è presentata prima della data di maturazione dei requisiti, la copertura decorre da tale data, purché il pagamento avvenga entro 10 giorni;
  • se la domanda è presentata nella stessa data di maturazione dei requisiti, il premio va comunque pagato entro 10 giorni e la copertura decorre dalla data di maturazione;
  • se la domanda è presentata dopo la data di maturazione dei requisiti, la copertura decorre dal giorno successivo al pagamento, perché non opera il principio di automaticità delle prestazioni.

Non sono ammesse date di maturazione superiori a 30 giorni rispetto alla compilazione della domanda; inoltre, non sono consentite date anteriori oltre cinque anni rispetto all’anno di maturazione, in applicazione del termine di prescrizione quinquennale.

Regime sanzionatorio e regolarizzazione

In caso di mancato rispetto dei termini di versamento, il decreto prevede una somma aggiuntiva:

  • pari alla metà del premio se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla scadenza;
  • pari all’intero premio se il pagamento avviene oltre 60 giorni.

Se l’omissione riguarda più annualità, la somma aggiuntiva massima è fissata in 24 euro. I soggetti non in regola con versamento e integrazione del premio hanno diritto alle prestazioni soltanto per gli infortuni occorsi dal giorno successivo alla regolarizzazione.

Rinnovo annuale dell’assicurazione

Per gli anni successivi alla prima iscrizione, il premio va versato in un’unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno, purché permangano i requisiti assicurativi. Il pagamento entro il 31 gennaio garantisce continuità di copertura dal 1° gennaio; il pagamento successivo fa decorrere l’assicurazione dal giorno successivo al versamento.

La circolare ricorda che il sistema pagoPA è già attivo dal 1° gennaio 2016 per il pagamento del premio. L’avviso di pagamento può essere utilizzato tramite i canali indicati nell’avviso stesso, inclusi i servizi online dell’Inail, Poste italiane, banche e altri prestatori aderenti, uffici postali, ricevitorie, tabaccai, ATM e supermercati.

Servizi online per rinnovo e consultazione dei pagamenti

Oltre al servizio di iscrizione, sono disponibili:

  • "Visualizza e stampa avviso di pagamento per rinnovo assicurazione";
  • "Visualizza e stampa le ricevute degli avvisi pagati online tramite PagoPA";
  • "Visualizza la situazione assicurativa e i pagamenti";
  • "Invia segnalazioni e richiesta di informazioni".

Il servizio di visualizzazione dell’avviso consente di recuperare il numero di avviso/IUV da pagare tra il 1° e il 31 gennaio per il rinnovo, oppure quello elaborato dopo la domanda di iscrizione. Il servizio delle ricevute consente invece di verificare i pagamenti eseguiti online e di stampare le relative attestazioni.

Esenzione dal pagamento del premio e rinnovo della dichiarazione reddituale

Il premio è a carico dello Stato per i soggetti che rispettano entrambi i limiti reddituali previsti dall’articolo 4, comma 2, del decreto:

  • reddito lordo personale ai fini Irpef non superiore a 4.648,11 euro annui;
  • reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superiore a 9.296,22 euro annui.

Dal 1° gennaio 2020 questi soggetti devono presentare la domanda esclusivamente tramite il servizio "Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva". Il servizio richiede una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000, con l’indicazione dei componenti del nucleo familiare.

Ai fini dei requisiti reddituali:

  • si considera, in via ordinaria, il reddito dichiarato ai fini Irpef nell’anno precedente la domanda;
  • per i soggetti esonerati dalla dichiarazione dei redditi, si considera il reddito percepito nel secondo anno precedente.

Il rinnovo della dichiarazione deve essere presentato entro il 31 gennaio di ogni anno, sempre che permangano i requisiti assicurativi.

Struttura del servizio per i soggetti esonerati

Il servizio telematico è articolato nelle sezioni:

  • dati del richiedente;
  • requisiti assicurativi;
  • requisiti reddituali del richiedente;
  • requisiti reddituali dei componenti del nucleo familiare;
  • reddito complessivo lordo del nucleo familiare.

Nella sezione relativa ai componenti del nucleo familiare devono essere inseriti i dati anagrafici, di residenza e di reddito. Le relazioni con il richiedente previste dal sistema comprendono coniuge, figlio minorenne, minore in affidamento preadottivo, figlio maggiorenne convivente, figlio maggiorenne non convivente a carico ai fini Irpef e altra persona nel nucleo.

La circolare precisa che nella categoria "altra persona nel nucleo" rientrano, tra l’altro, il convivente del genitore non sposato e il coniuge separato che, pur non avendo trasferito la residenza, risulta ancora nello stato di famiglia dell’altro coniuge.

Obbligo di comunicare il venir meno dei requisiti e cancellazione

Per gli anni successivi alla prima iscrizione, i soggetti devono denunciare all’Inail il venir meno di uno dei requisiti assicurativi. A questo fine è stato predisposto il servizio "Invia la richiesta di cancellazione dall’assicurazione".

Il servizio richiede una dichiarazione sostitutiva attestante la perdita dei requisiti e consente anche di inserire una motivazione nel campo libero. Non è invece necessario trasmettere la richiesta al compimento dei 67 anni, poiché l’Inail provvede d’ufficio alla cessazione della posizione al 31 dicembre dell’anno.

Modalità di accesso ai servizi online

I servizi sono riservati agli utenti con credenziali dispositive. L’accesso può avvenire con:

  • credenziali dispositive Inail;
  • credenziali dispositive Inps, riconosciute anche da Inail;
  • Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • credenziali SPID.

Per ottenere le credenziali Inail, l’utente può presentare l’apposito modulo presso le sedi territoriali o utilizzare il servizio telematico dedicato. In ogni caso, per il completamento della registrazione è obbligatorio indicare un numero di cellulare e un indirizzo email o PEC.

In fase di prima applicazione, le sedi territoriali devono garantire tempestività nel rilascio delle credenziali e fornire agli utenti supporto informativo e tecnico per agevolare l’utilizzo dei nuovi servizi telematici.

Punti principali

Avvio dei servizi telematici e obbligatorietà

Dal 1° gennaio 2020 sono attivi i servizi online per l’assicurazione contro gli infortuni domestici. I primi tre servizi sono obbligatori: domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento, domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva per gli esonerati, e richiesta di cancellazione dall’assicurazione. La gestione dei rapporti tra Inail e assicurati avviene con modalità telematiche.

Ambito dell’assicurazione e premio

L’assicurazione riguarda le attività svolte in ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico. Sono obbligati all’iscrizione i soggetti tra 18 e 67 anni che svolgono tale attività in via esclusiva. Il premio è pari a 24 euro annui, non frazionabile ed esente da oneri fiscali; non si applica il principio di automaticità delle prestazioni.

Prima iscrizione: modalità e termini

La prima iscrizione si presenta esclusivamente online tramite il servizio dedicato. La domanda deve essere trasmessa almeno due giorni prima della data di maturazione dei requisiti assicurativi. In prima iscrizione il premio è considerato pagato nei termini se versato entro 10 giorni dalla maturazione dei requisiti; la copertura decorre dal giorno di maturazione se il pagamento avviene nei termini.

Rinnovo annuale e pagamento tramite pagoPA

Per gli anni successivi alla prima iscrizione, il premio va pagato in un’unica soluzione entro il 31 gennaio. Se il pagamento avviene entro tale data, la copertura decorre dal 1° gennaio senza soluzione di continuità; se avviene dopo, decorre dal giorno successivo al pagamento. I versamenti sono effettuati tramite pagoPA e non sono ammessi pagamenti con modalità diverse.

Esonero dal premio e dichiarazione sostitutiva

Il premio è a carico dello Stato per chi possiede sia reddito lordo personale Irpef non superiore a 4.648,11 euro annui sia reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superiore a 9.296,22 euro annui. Dal 1° gennaio 2020 tali soggetti devono usare il servizio specifico con dichiarazione sostitutiva; il rinnovo della dichiarazione deve essere presentato entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento ai redditi dell’anno precedente o, per gli esonerati dalla dichiarazione, al secondo anno precedente.

Cancellazione dall’assicurazione

Gli assicurati devono comunicare all’Inail il venir meno dei requisiti assicurativi tramite il servizio di cancellazione. Non è necessario presentare la richiesta al compimento dei 67 anni, perché la posizione assicurativa cessa automaticamente al 31 dicembre dell’anno; il premio resta annuale e non frazionabile.

Accesso ai servizi online

I servizi sono riservati agli utenti con credenziali dispositive. L’accesso è possibile con credenziali dispositive Inail, credenziali dispositive Inps, CNS o SPID. Le sedi devono agevolare il rilascio delle credenziali e fornire supporto informativo e tecnico nella fase di avvio.

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