Deliberazione n. 433 del 04/07/2024
Provvedimento del 4 luglio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due determinazioni dirigenziali d’urgenza adottate per bloccare la possibile diffusione, su Facebook, Instagram e Telegram, di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le misure impongono ai gestori delle piattaforme di impedire la diffusione del contenuto trasmesso in formato hash e di conservare, se acquisito in chiaro, l’eventuale materiale per 12 mesi a soli fini probatori, con misure idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati.
Ratifica di un provvedimento d'urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti segnalati ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati il 3 luglio 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy concernente la possibile diffusione, senza consenso, di materiale sessualmente esplicito riconducibile al c.d. revenge porn.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di intervenire su segnalazioni relative a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso su piattaforme digitali;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione in via d’urgenza di provvedimenti finalizzati a impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione e valutazione preliminare
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. L’Autorità ha verificato la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, presupposto necessario per attivare la procedura urgente.
Misure urgenti adottate dal dirigente competente
Con le determinazioni nn. 319 e 320 del 3 luglio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità le modalità di esecuzione.
Ratifica finale del Garante
Preso atto delle note di trasmissione ai gestori delle piattaforme, delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato, nella riunione del 4 luglio 2024, i provvedimenti d’urgenza adottati il giorno precedente. Il provvedimento ha quindi confermato le misure di blocco della diffusione e di conservazione probatoria del materiale segnalato.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo un intervento sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. La segnalazione riguardava la possibile diffusione, senza consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Provvedimenti d’urgenza adottati il 3 luglio 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due determinazioni urgenti: una per ingiungere a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash; l’altra per prescrivere la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, a soli fini probatori.
Finalità e modalità della conservazione
La conservazione è stata limitata a finalità probatorie e accompagnata dalla richiesta di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. Le società destinatarie dovevano inoltre comunicare tempestivamente all’Autorità le modalità adottate per l’adempimento.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 4 luglio 2024 il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 319/2024 e 320/2024 adottati il giorno precedente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.
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