Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 433 del 04/07/2024

Provvedimento del 4 luglio 2024

Garante Privacy433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due determinazioni dirigenziali d’urgenza adottate per bloccare la possibile diffusione, su Facebook, Instagram e Telegram, di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le misure impongono ai gestori delle piattaforme di impedire la diffusione del contenuto trasmesso in formato hash e di conservare, se acquisito in chiaro, l’eventuale materiale per 12 mesi a soli fini probatori, con misure idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati.

Ratifica di un provvedimento d'urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti segnalati ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati il 3 luglio 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy concernente la possibile diffusione, senza consenso, di materiale sessualmente esplicito riconducibile al c.d. revenge porn.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di intervenire su segnalazioni relative a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso su piattaforme digitali;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione in via d’urgenza di provvedimenti finalizzati a impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazione e valutazione preliminare

La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. L’Autorità ha verificato la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, presupposto necessario per attivare la procedura urgente.

Misure urgenti adottate dal dirigente competente

Con le determinazioni nn. 319 e 320 del 3 luglio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità le modalità di esecuzione.

Ratifica finale del Garante

Preso atto delle note di trasmissione ai gestori delle piattaforme, delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato, nella riunione del 4 luglio 2024, i provvedimenti d’urgenza adottati il giorno precedente. Il provvedimento ha quindi confermato le misure di blocco della diffusione e di conservazione probatoria del materiale segnalato.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo un intervento sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. La segnalazione riguardava la possibile diffusione, senza consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Provvedimenti d’urgenza adottati il 3 luglio 2024

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due determinazioni urgenti: una per ingiungere a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash; l’altra per prescrivere la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, a soli fini probatori.

Finalità e modalità della conservazione

La conservazione è stata limitata a finalità probatorie e accompagnata dalla richiesta di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. Le società destinatarie dovevano inoltre comunicare tempestivamente all’Autorità le modalità adottate per l’adempimento.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 4 luglio 2024 il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 319/2024 e 320/2024 adottati il giorno precedente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure di urgenzaconservazione dei datipubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.