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Legge

L.R. Abruzzo 13/2000

Modifica alla L.R. 7 aprile 1999, n. 21: Norme procedurali per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' da parte dei consorzi di bonifica.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 13/2000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 13/2000 modifica la L.R. n. 21/1999 fissando in 60 giorni il termine per la Giunta regionale per decidere sulle richieste del consorzio di bonifica; se la Giunta non provvede, decide il Presidente della Regione con decreto. Per le richieste già pendenti i termini decorrono dall’entrata in vigore della legge.

Modifica procedurale per le opere dei consorzi di bonifica

Modifica procedurale per le opere pubbliche dei consorzi di bonifica

La legge regionale Abruzzo n. 13 del 22 febbraio 2000 interviene in modo mirato sulla disciplina procedurale già dettata dalla L.R. 7 aprile 1999, n. 21, relativa alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità da parte dei consorzi di bonifica.

Termine per la decisione della Giunta regionale

La modifica introduce un termine espresso entro il quale la Giunta regionale deve esercitare le proprie funzioni sulle richieste presentate dal consorzio di bonifica interessato. In particolare:

  • la Giunta regionale deve provvedere entro 60 giorni dalla richiesta;
  • il termine decorre dalla presentazione della richiesta da parte del consorzio interessato.

Intervento sostitutivo del Presidente della Regione

Se la Giunta regionale non assume decisioni entro il termine di 60 giorni, la disciplina prevede un meccanismo sostitutivo. In tal caso:

  • provvede il Presidente della Regione;
  • il provvedimento è adottato con proprio decreto;
  • prima dell’adozione del decreto, devono essere sentiti il direttore dell’area infrastrutture, trasporti, edilizia residenziale ed aree urbane e il direttore dell’area agricoltura.

Regime transitorio per le richieste già in corso

Per le richieste pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge, i termini previsti dalla modifica non decorrono dalla data originaria della domanda, ma:

  • decorrono dal giorno di entrata in vigore della legge stessa.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e acquista efficacia:

  • il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Ambito applicativo

La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Abruzzo e si riferisce alle procedure connesse alle opere pubbliche o di pubblica utilità promosse dai consorzi di bonifica, incidendo sui tempi decisionali dell’amministrazione regionale.

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