L.R. Abruzzo 14/2000
Integrazione finanziamento della L.R. 22 luglio 1997, n. 67 avente per oggetto: Disposizioni a tutela della maternita' delle donne non occupate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge integra per il 1997 il finanziamento della L.R. Abruzzo n. 67/1997 sulla tutela della maternità delle donne non occupate, per consentire il pagamento delle indennità alle aventi diritto già inserite nella graduatoria 1997. Reca la copertura finanziaria e dispone l’immediata entrata in vigore.
Integrazione del finanziamento 1997 per le indennità di maternità alle donne non occupate
Integrazione del finanziamento per la maternità delle donne non occupate
La legge regionale dell’Abruzzo integra il finanziamento relativo all’anno 1997 della disciplina sulla tutela della maternità delle donne non occupate. L’intervento è finalizzato a consentire la corresponsione delle indennità di maternità alle beneficiarie già individuate secondo la graduatoria formata per il 1997.
Ambito di applicazione e beneficiarie
L’integrazione riguarda esclusivamente le istanti che:
- siano in possesso dei requisiti prescritti dalla L.R. 22 luglio 1997, n. 67, come successivamente modificata dalla L.R. 16 settembre 1998, n. 82;
- siano incluse nella graduatoria predisposta per l’anno 1997 ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 82/1998.
La disciplina non introduce un nuovo beneficio generale, ma completa la copertura finanziaria di una misura già prevista per un gruppo determinato di aventi diritto.
Finalità dell’integrazione finanziaria
Lo stanziamento integrativo è quantificato in lire 1.491.000.000 ed è destinato esclusivamente al pagamento delle indennità di maternità previste dall’art. 1, commi 1 e 2, della L.R. n. 67/1997, come modificata.
Copertura finanziaria e variazioni di bilancio
L’onere è indicato per l’anno 2000, pur riferendosi a obbligazioni collegate all’anno 1997. La copertura avviene ai sensi della normativa regionale di contabilità, mediante lo stanziamento iscritto al fondo globale per nuovi provvedimenti legislativi relativi a spese correnti del bilancio 1999.
Le variazioni necessarie di bilancio, sia in termini di competenza sia di cassa, sono demandate a decreto del Presidente della Giunta regionale.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Trattandosi di un intervento finanziario puntuale legato alla graduatoria 1997, il suo effetto è sostanzialmente esaurito con il pagamento delle somme dovute.
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