Cassazione Penale, Sentenza n. 26426/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 28/01/2025 che ha confermato il decreto di sequestro preventivo, disposto nel procedimento per il reato previsto dall'art. 256 d.lgs. 152/2006 a carico del fratello IONESCU Nicusor, sull'autocarro di proprietà del ricorrente e guidato dal fratello al momento del sequestro. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione: contesta la presunta sussistenza del fumus commissi delicti e la necessità della misura cautelare, sostenendo che, se revocato il sequestro, il veicolo tornerebbe nella sua disponibilità e che egli è titolare di abilitazione per il trasporto di rifiuti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ordini di ragioni. Primo, la procura speciale prodotta non è idonea: pur definita "procura speciale", è generica e modellata su poteri propri di imputato/indagato (comprensiva di riti alternativi, concordato, e impugnazioni ex art. 571 c.p.p.), senza specifico conferimento per il ricorso per cassazione in materia cautelare reale. Secondo, secondo costante giurisprudenza, il terzo proprietario non può contestare i presupposti della misura cautelare (fumus e periculum) ma solo dedurre la titolarità effettiva del bene e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato; nel caso di trasporto illecito di rifiuti il terzo ha inoltre l'onere di provare la buona fede (ignoranza dell'uso illecito o mancanza di comportamento colpevole/negleggente). Il Tribunale, richiamando tali principi, aveva ritenuto insussistenti le condizioni per la restituzione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 152/2006, art. 256
art. 256 d.lgs. 152 del 2006
Norma che punisce il trasporto illecito di rifiuti; è la fattispecie penale in relazione alla quale è stato disposto il sequestro dell'autocarro. La presenza del reato giustifica l'adozione di misure cautelari e la confisca obbligatoria nei casi previsti.
codice di procedura penale, art. 571
Riferimento normativo relativo alle impugnazioni alla Corte di Cassazione; la procura speciale doveva essere specifica anche rispetto alle impugnazioni previste, e la sua mancanza o genericità ha reso il ricorso inammissibile.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio sulla legittimazione del terzo proprietario)
Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.T. Auto s.r.l., Rv. 271722 - 01; Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165 - 01
Principio consolidato secondo cui il ricorso proposto dal terzo proprietario è inammissibile in difetto di procura speciale adeguata; inoltre il terzo non può contestare i presupposti della misura cautelare (fumus e periculum), potendo soltanto dedurre la titolarità del bene e l'assenza di collegamento con l'indagato.
Giurisprudenza sulla prova della buona fede del terzo
Sez. 3, n. 12473 del 02/12/2015, dep. 2016, Liguori, Rv. 266482 - 01; Sez. 3, n. 16088 del 13/02/2025, Marino, Rv. 287998 - 01
In materia di trasporto illecito di rifiuti, il terzo proprietario che chiede la restituzione del mezzo sottoposto a sequestro deve provare la buona fede: che l'uso illecito del veicolo gli era ignoto e non collegabile a comportamenti colpevoli o di negligenza da parte sua.
Massime di principio
- Un terzo proprietario che impugna un sequestro preventivo deve presentare una procura speciale specifica e adeguata per il tipo di impugnazione (in particolare per la cassazione in materia cautelare reale); la procura generica può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Il terzo proprietario non può, di regola, contestare la sussistenza del fumus commissi delicti o del periculum in mora: il suo rimedio è limitato a dimostrare la titolarità effettiva del bene e l'assenza di un collegamento concorsuale con l'indagato.
- Nel caso di reati relativi al trasporto illecito di rifiuti, il terzo che chiede la restituzione del mezzo ha l'onere di provare la propria buona fede (ignoranza dell'uso illecito e assenza di colpa o negligenza).
- Se la procura è modellata su poteri difensivi tipici dell'imputato (riti alternativi, concordato, impugnazioni generiche) senza specificare il ricorso cautelare reale, il ricorso del terzo è probabilmente inammissibile.
- Chi intende ottenere la restituzione di un bene sequestrato per reati ambientali deve preparare prova documentale e fattuale della propria estraneità all'illecito (titolarità, uso legittimo, mancanza di collegamento con il conducente/indagato).
- La mancata osservanza dei requisiti formali e sostanziali può comportare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie; è pertanto importante curare sia la documentazione di legittimazione che la strategia probatoria.
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