Messaggio numero 35 del 24-7-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS chiarisce che, per le lavoratrici autonome agricole, non è ammessa la cancellazione a periodo chiuso dagli elenchi durante l’indennità di maternità, salvo effetti limitati alla data di cancellazione; per il congedo parentale, invece, la cancellazione per l’intera durata è consentita perché il periodo è coperto da contribuzione figurativa.
Cancellazione dagli elenchi agricoli per maternità e congedo parentale
Cancellazione dagli elenchi agricoli per maternità e congedo parentale
Il messaggio chiarisce il trattamento, ai fini previdenziali, delle domande di cancellazione dagli elenchi delle coltivatrici dirette, colone e mezzadre, nonché delle imprenditrici agricole a titolo principale, in relazione ai periodi di astensione dal lavoro per maternità e per congedo parentale. L’obiettivo è distinguere tra le due ipotesi e precisare gli effetti sulla contribuzione e sul diritto alle prestazioni.
Premessa e contesto applicativo
Alcune sedi avevano segnalato la presentazione congiunta di domande di indennità di maternità e richieste di cancellazione a “periodo chiuso” per i periodi di astensione dal lavoro nell’ambito di nuclei diretto-coltivatori o mezzadrili, oppure nella qualità di imprenditrice agricola a titolo principale.
Il documento osserva che, a differenza di altre categorie di lavoratori, per le aziende autonome del settore agricolo non opera ex lege la copertura figurativa per i periodi di astensione obbligatoria. Tuttavia, il legislatore ha inteso tutelare la posizione delle lavoratrici autonome in maternità senza prevedere la perdita automatica della qualifica per tali periodi di inattività.
Indennità di maternità
Per il riconoscimento dell’indennità di maternità alle lavoratrici interessate sono richiesti due requisiti essenziali:
- la qualifica di lavoratrice autonoma, desumibile dall’effettiva iscrizione nella gestione previdenziale;
- la copertura contributiva per l’intero periodo indennizzabile.
Ne deriva che non possono essere accolte le richieste di cancellazione dagli elenchi a “periodo chiuso” riferite alla maternità, anche perché tale opzione non è prevista dalla procedura di gestione.
Cancellazione durante il periodo indennizzabile di maternità
Il messaggio precisa tuttavia che la cancellazione può essere richiesta anche durante il periodo indennizzabile di maternità, purché la domanda sia motivata da ragioni diverse, come ad esempio:
- alienazione del fondo;
- intervenuta totale inabilità al lavoro;
- altre cause analoghe indicate come esempi.
In tale caso, l’indennità di maternità matura solo per la frazione di tempo in cui permane l’iscrizione agli elenchi, poiché l’iscrizione costituisce il titolo per il diritto alla prestazione.
Il documento evidenzia inoltre che l’obbligazione contributiva per maternità è frazionabile in settimane e si estingue dal primo giorno della settimana successiva alla cancellazione. In applicazione del principio di correlazione tra contributi e prestazioni, anche il diritto all’indennità è frazionabile in rapporto alle giornate indennizzabili.
Pertanto, se la cancellazione avviene nel corso del periodo indennizzabile, l’indennità deve essere riconosciuta fino al termine della settimana in cui cade la cancellazione.
Congedo parentale
Per il congedo parentale, o astensione facoltativa, viene indicata una disciplina diversa.
Alle lavoratrici autonome del comparto agricolo madri di bambini nati dal 1 gennaio 2000 è riconosciuto il diritto al congedo parentale previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 151/2001, comprensivo del relativo trattamento economico, limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, come stabilito dall’art. 69 dello stesso decreto legislativo.
Il periodo di fruizione del congedo parentale è coperto da contribuzione figurativa. Di conseguenza, le lavoratrici interessate possono chiedere la cancellazione a periodo chiuso dagli elenchi per tutta la durata del congedo, con sospensione del relativo obbligo contributivo.
Rinvii e richiami operativi
Il messaggio richiama le disposizioni già impartite con le circolari n. 177/2000, n. 109/2000 e n. 136/2002, richiamandole come riferimento applicativo per la gestione delle fattispecie trattate.
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