Messaggio numero 87 del 11-7-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS n. 87/2003 disciplina le modalità di recupero, nel 2003, dei contributi versati nel 2002 sul compenso per ferie non godute dei dirigenti ex INPDAI, distinguendo tra ipotesi di superamento o meno del massimale. Vengono indicati i codici DM10/2 da utilizzare, le operazioni di rettifica da effettuare e i casi in cui non devono essere compilate alcune caselle del modello.
recupero contributi su ferie non godute dirigenti ex INPDAI
Modalità di recupero dei contributi su ferie non godute dei dirigenti ex INPDAI
Il messaggio INPS n. 87 dell’11 luglio 2003 fornisce istruzioni operative alle aziende per il recupero dei contributi versati nel 2002 sul compenso sostitutivo delle ferie non godute dei dirigenti ex INPDAI, quando le ferie vengono fruite nell’anno corrente, prima della trasmissione dei dati del modello 770. Le indicazioni riguardano la compilazione del modello DM10/2 e distinguono due diverse situazioni contributive in relazione al superamento o meno del massimale INPDAI nel 2002.
Ambito di applicazione
Le istruzioni si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero relative al compenso ferie non godute dei dirigenti ex INPDAI, con riferimento ai contributi già versati nell’anno 2002 e alla successiva fruizione delle ferie nel 2003. Il documento chiarisce le modalità di rettifica da effettuare nel corrente anno, prima dell’invio dei dati del modello 770.
Ipotesi di superamento del massimale INPDAI nel 2002
Quando nel 2002 è stato superato il massimale INPDAI, il compenso sostitutivo non è stato assoggettato a contribuzione IVS e FG, ma solo ai contributi minori versati all’INPS. In tale caso devono essere recuperati esclusivamente tali contributi minori.
Ai fini del modello DM10/2, le aziende devono attenersi alle modalità richiamate dalla circolare n. 15 del 15 ottobre 2002, punto 1.3.1.1, e in particolare:
- indicare l’importo dei contributi minori versati all’INPS sul compenso sostitutivo, utilizzando il codice del quadro "D" L480;
- indicare l’importo della retribuzione riferita al compenso stesso nei quadri "B-C", precedendolo con la dicitura "Rid. imponibile anno precedente" e con il codice H500.
Ipotesi di non superamento del massimale
Se nel 2002 il massimale INPDAI non è stato superato, il recupero riguarda sia i contributi minori versati all’INPS sia quelli versati all’INPDAI per IVS e FG. Per tale ipotesi possono essere utilizzate indifferentemente le procedure previste dai punti 1.3.1.1 e 1.3.1.2 della circolare n. 15 del 15 ottobre 2002.
Primo caso: conguaglio nel quadro D
Nel primo caso, con conguaglio nel quadro D, i datori di lavoro devono:
- indicare l’importo dei contributi minori versati all’INPS relativi al compenso sostitutivo, con il codice L480;
- indicare l’importo del compenso sostitutivo sul quale sono stati versati i contributi minori oggetto di recupero, con il codice H500;
- indicare l’importo dei contributi IVS e FG versati all’INPDAI relativamente al compenso sostitutivo, con il codice di nuova istituzione L481;
- riportare l’importo del compenso sostitutivo sul quale sono stati versati i contributi all’INPDAI, oggetto di recupero, in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, precedendolo con la dicitura "Rid. imponibile INPDAI anno 2002" e con il codice di nuova istituzione H503.
Secondo caso: decontribuzione contestuale
Nel secondo caso, contestualmente alle operazioni di decontribuzione, i datori di lavoro devono:
- riportare l’importo del compenso sostitutivo sul quale sono stati versati i contributi all’INPDAI, oggetto di recupero, in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, precedendolo con la dicitura "Rid. imponibile INPDAI anno 2002" e con il codice di nuova istituzione D300;
- indicare l’importo del compenso ferie non godute sul quale sono stati versati i contributi minori, utilizzando il codice D000.
Compilazione del modello DM10/2 e quadrature
Il messaggio precisa che alcune operazioni di indicazione nei quadri B-C sono richieste soltanto per consentire la quadratura dei monti retributivi assoggettati ai contributi INPDAI e INPS. Per tali operazioni non deve essere riportato alcun dato nelle caselle:
- "n. dipendenti";
- "n. giornate";
- "somme a debito".
Limiti di utilizzo dei nuovi codici
L’INPS chiarisce che i codici H503 e D300 possono essere utilizzati solo per le rettifiche, nel corrente anno, dell’imponibile INPDAI riferito al 2002. Per gli anni successivi deve essere utilizzata la procedura indicata nella circolare n. 15 del 15 ottobre 2002.
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