Messaggio numero 96 del 25-07-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS comunica che, in base al D.P.C.M. 17 luglio 2003, i versamenti contributivi con scadenza entro il 21 agosto 2003 possono essere effettuati entro tale data senza maggiorazione. La proroga si applica ai versamenti unitari F24, include i contributi previdenziali e assistenziali e comporta il rinvio al 21 agosto anche della denuncia DM10/2 per i datori di lavoro che utilizzano il sistema DM10. Restano ferme specifiche scadenze per le denunce via Internet e regole particolari per le aziende con differimento per ferie collettive.
Differimento dei termini di versamento contributivo al 21 agosto 2003
Differimento dei versamenti contributivi di agosto 2003
Il documento comunica l’applicazione del differimento disposto dall’art. 1 del D.P.C.M. 17 luglio 2003, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La misura riguarda i versamenti contributivi con scadenza nel mese di agosto 2003 entro il giorno 21, che possono essere eseguiti entro la medesima data senza alcuna maggiorazione.
Ambito di applicazione
Il differimento si riferisce a tutti i versamenti unitari da effettuare con modello F24, ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sono quindi compresi anche:
- i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro;
- i contributi dovuti dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative;
- i contributi dovuti dai venditori a domicilio;
- i contributi dovuti dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.
Effetti per i datori di lavoro con sistema DM10
Per i datori di lavoro che operano con il sistema DM10, il rinvio del termine di versamento comporta, per effetto dell’art. 30 della legge n. 843/1978, la proroga alla stessa data del termine di presentazione della denuncia mod. DM10/2.
Denunce trasmesse via Internet
Resta invariata la scadenza all’ultimo giorno dello stesso mese per la presentazione delle denunce trasmesse via Internet. Il differimento al 21 agosto non incide quindi su tale termine.
Aziende con differimento per ferie collettive
Per le aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, il documento precisa che:
- i giorni di differimento decorrono comunque dal 16 agosto;
- gli interessi di differimento decorrono dal termine differito, cioè dal 21 agosto.
Sintesi operativa
In sostanza, l’INPS conferma che i versamenti contributivi con scadenza entro il 21 agosto 2003 possono essere effettuati entro tale data senza sanzioni o maggiorazioni, con allineamento dei termini per la denuncia DM10/2 nei casi previsti e con alcune regole specifiche per le denunce telematiche e per le aziende con ferie collettive.
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