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Messaggio

Messaggio numero 13032 del 24-3-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS chiarisce che, per i lavoratori assicurati beneficiari dei permessi ex legge 104/92 nel settore privato, la quota di tredicesima mensilità o di altre mensilità aggiuntive è già compresa nell’indennità corrisposta dall’Istituto e non deve quindi essere pagata nuovamente dal datore di lavoro. Quanto alle ferie, l’Istituto ritiene la materia estranea alla propria competenza e rimessa alla contrattazione collettiva.

Permessi legge 104/92: riflessi su gratifica natalizia e ferie

Permessi legge 104/92 e riflessi su tredicesima e ferie

Il messaggio affronta i riflessi economici dei permessi fruiti ai sensi della legge 104/1992, con particolare riferimento alla gratifica natalizia e alle ferie. L’intervento nasce da richieste di chiarimento provenienti da sedi periferiche e aziende private sull’applicabilità di un precedente parere ministeriale.

Ambito del chiarimento

Il documento precisa che il precedente messaggio della Direzione Centrale per le Risorse Umane n. 36370 del 10 novembre 2004, richiamato nel testo, era riferito a specifiche problematiche contrattuali dei dipendenti INPS ed era quindi valido soltanto per tali lavoratori. Le nuove richieste riguardano invece i lavoratori assicurati del settore privato beneficiari dei permessi previsti dalla legge 104/92, per i quali è dovuta la contribuzione di maternità.

Trattamento della gratifica natalizia e delle mensilità aggiuntive

L’Istituto richiama il principio secondo cui, per i lavoratori assicurati che fruiscono dei permessi ex legge 104/92, la quota di tredicesima mensilità, oppure di altre mensilità aggiuntive, è già inclusa nella retribuzione giornaliera presa a riferimento per il calcolo dell’indennità. Di conseguenza, tale quota risulta già corrisposta dall’INPS.

Viene inoltre chiarito che, a seguito di uno specifico quesito sottoposto al competente Ministero, è stato condiviso che, per effetto del rinvio ai cosiddetti permessi per allattamento, sia la quota di gratifica natalizia sia quella di altre mensilità aggiuntive devono essere considerate elementi della retribuzione utili al calcolo dell’indennità. In tale prospettiva, il richiamo all’art. 7 della legge 1204/1971, oggi art. 34, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, va interpretato nel senso che il datore di lavoro non deve corrispondere nuovamente la quota relativa alla gratifica natalizia o ad altre mensilità, perché essa è già compresa nell’indennità erogata dall’INPS.

Ferie

Per quanto riguarda il tema delle ferie, il messaggio afferma che la questione esula dalla competenza dell’Istituto. Si tratta infatti di un istituto contrattuale, la cui disciplina è rimessa alle singole contrattazioni collettive di categoria.

Riferimenti richiamati nel documento

Nel testo sono richiamati, oltre alla legge 104/1992, i seguenti riferimenti:

  • circolare INPS n. 80/1995, paragrafo 4;
  • circolari n. 134371 AGO del 2 aprile 1981 e n. 134378 AGO del 31 agosto 1981;
  • art. 7 della legge n. 1204/1971, ora art. 34, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001.

Conclusione operativa

In sintesi, per i lavoratori assicurati del settore privato che beneficiano dei permessi legge 104/92, la quota di tredicesima o di altre mensilità aggiuntive è già ricompresa nell’indennità INPS e non è dovuta una duplicazione da parte del datore di lavoro. Le ferie restano invece regolate dalla contrattazione collettiva applicabile.

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