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Legge

L.R. Toscana 53/2021

Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana.

Normativa regionaleL.R. Toscana 53/2021Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Toscana l’esercizio delle funzioni amministrative sul Registro unico nazionale del Terzo settore: istituzione dell’ufficio regionale, riparto di compiti con comuni capoluogo e Città metropolitana di Firenze, controlli, trasmigrazione dai registri esistenti e copertura finanziaria. Si applica dal 2021 ed è collegata alla piena operatività del RUNTS e alle regole del d.lgs. 117/2017 e del d.m. 15 settembre 2020.

Funzioni amministrative regionali sul RUNTS in Toscana

Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana

La legge disciplina, per il territorio della Regione Toscana, l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse al RUNTS, in attuazione del Codice del Terzo settore e delle regole ministeriali sulla gestione del Registro. Regola sia l’assetto degli uffici sia i rapporti operativi con i comuni capoluogo di provincia e con la Città metropolitana di Firenze.

Oggetto e ambito della disciplina

La legge si occupa della gestione amministrativa del Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana, includendo:

  • l’individuazione dell’Ufficio regionale del RUNTS;
  • i procedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti;
  • la trasmigrazione dai registri preesistenti;
  • i controlli sugli enti del Terzo settore con sede legale in Toscana. Le attività devono svolgersi secondo le procedure, le regole e le modalità, anche informatiche, previste dal decreto ministeriale 15 settembre 2020.

Ufficio regionale del RUNTS

Il direttore della direzione regionale competente in materia di enti del Terzo settore individua con proprio atto l’Ufficio regionale del RUNTS e assegna le risorse umane, economiche e strumentali necessarie. Questo ufficio è il centro titolare delle funzioni amministrative regionali in materia di Registro.

Funzioni dell’Ufficio regionale

L’Ufficio regionale, nel quadro delle competenze assegnate dal decreto ministeriale, provvede a:

  • adottare i provvedimenti di iscrizione e cancellazione nelle sezioni del RUNTS di propria competenza;
  • registrare le informazioni e tenere gli atti soggetti a deposito e i provvedimenti emanati, con tecniche informatiche conformi alla normativa vigente;
  • accertare le cause di estinzione o scioglimento degli enti e comunicarle agli amministratori e al presidente del tribunale competente;
  • effettuare la revisione periodica, almeno triennale, sulla permanenza dei requisiti di iscrizione;
  • svolgere i controlli previsti per gli enti del Terzo settore, anche avvalendosi di altre amministrazioni;
  • rilasciare i pareri obbligatori relativi alla devoluzione del patrimonio.

Ruolo dei comuni capoluogo e della Città metropolitana di Firenze

Per l’istruttoria collegata alle funzioni sul RUNTS, l’Ufficio regionale si avvale dei comuni capoluogo di provincia e della Città metropolitana di Firenze, sia nella fase di popolamento iniziale sia nella gestione ordinaria. Questi enti, per la gestione ordinaria, svolgono in particolare:

  • la verifica della regolarità formale della documentazione per il conseguimento della personalità giuridica;
  • l’istruttoria delle domande di iscrizione degli enti con sede nel proprio territorio e delle cancellazioni, proponendo il provvedimento all’Ufficio regionale;
  • la comunicazione delle cause di estinzione o scioglimento dell’ente;
  • la revisione almeno triennale dei requisiti di iscrizione, secondo gli indirizzi regionali, con trasmissione dell’esito all’Ufficio regionale;
  • l’attività di controllo con riferimento agli enti di competenza, riferendo all’Ufficio regionale per i conseguenti provvedimenti. L’esercizio di tali compiti segue le previsioni del decreto ministeriale 15 settembre 2020.

Coordinamento regionale e riparto delle risorse

La Giunta regionale emana indirizzi per coordinare l’avvio delle attività e la gestione ordinaria, garantendo l’uniforme applicazione della disciplina del RUNTS sul territorio regionale, anche tramite specifici accordi. La stessa Giunta stabilisce, nell’ambito dei trasferimenti previsti dalla normativa statale, le risorse da assegnare ai comuni capoluogo e alla Città metropolitana di Firenze. Il riparto avviene con:

  • una quota fissa non inferiore al 40% delle risorse;
  • una quota variabile basata sulla popolazione residente e sul numero degli enti del Terzo settore iscritti nelle articolazioni territoriali del RUNTS. La deliberazione regionale fissa anche termini e modalità per la relazione sulle attività svolte e sulle criticità riscontrate.

Organizzazione telematica

L’Ufficio regionale collabora con i comuni capoluogo e con la Città metropolitana di Firenze mediante collegamenti telematici secondo le modalità previste dal decreto ministeriale. Gli uffici degli enti locali competenti operano come articolazioni telematiche dell’Ufficio regionale del RUNTS e devono avere gli accessi necessari per l’esercizio congiunto delle funzioni.

Controllo e vigilanza sulle fondazioni del Terzo settore

L’Ufficio regionale esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni del Terzo settore secondo le regole del codice civile richiamate dalla legge statale. Le fondazioni sono tenute a trasmettere le notizie e la documentazione richieste per tali controlli.

Coordinamento, unificazione e trasformazione delle fondazioni

Quando ricorrono i presupposti previsti dal codice civile, l’Ufficio regionale può disporre:

  • il coordinamento delle attività di più fondazioni del Terzo settore;
  • l’unificazione della loro amministrazione;
  • la trasformazione delle fondazioni. Tali provvedimenti sono adottati sentiti i legali rappresentanti e gli amministratori delle fondazioni interessate.

Controlli sugli enti del Terzo settore

L’Ufficio regionale esercita le attività di controllo sugli enti del Terzo settore secondo la disciplina statale. La Regione può coinvolgere soggetti terzi individuati dalla normativa statale mediante specifici accordi. Lo svolgimento di tali attività resta subordinato all’emanazione del decreto ministeriale previsto dalla normativa di riferimento.

Trasmigrazione dei dati al RUNTS

Dalla data di attivazione del RUNTS, i comuni capoluogo e la Città metropolitana di Firenze svolgono, per gli enti con sede nel proprio territorio, le attività necessarie alla trasmigrazione dai registri regionali preesistenti. In particolare:

  • comunicano telematicamente al RUNTS i dati relativi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale già iscritte, purché non siano in corso procedimenti di cancellazione;
  • verificano la sussistenza dei requisiti necessari all’iscrizione al RUNTS. Le operazioni seguono le modalità e i termini fissati dal decreto ministeriale e dalla disciplina statale sulla trasmigrazione.

Modifica della disciplina regionale sulle funzioni provinciali

La legge interviene anche sulla legge regionale n. 22 del 2015, abrogando una delle lettere del comma 1 dell’articolo 4 e adeguando il richiamo contenuto nel comma 2. La modifica è strumentale al nuovo assetto di funzioni connesso al RUNTS.

Relazione annuale al Consiglio regionale

La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, a fini conoscitivi, la relazione annuale inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base della disciplina statale sul Terzo settore.

Copertura finanziaria

Per l’avvio e la gestione del RUNTS sono stimati maggiori oneri pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. La copertura è assicurata con le risorse destinate alla Regione Toscana ai sensi della normativa statale e allocate nel bilancio di previsione 2021/2023, Missione 12, Programma 08, Titolo 1. Per l’attuazione di alcune disposizioni relative a organizzazione telematica, trasformazioni fondazioni e controlli su terzi soggetti non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Per gli esercizi successivi, la copertura avviene con legge di bilancio.

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