L.R. Toscana 50/2021
Disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico dei gestori del servizio idrico integrato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Toscana, accordi entro il 31 dicembre 2021 per regolarizzare occupazioni pregresse del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato, con somme omnicomprensive e procedura semplificata per le concessioni. Prevede anche regole transitorie sui canoni 2021-2022, la rinuncia all’adeguamento inflattivo per il 2021 e, dal 2025, specifiche disposizioni per ponti e pontili.
Regolarizzazione delle occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato
Regolarizzazione delle occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato
La legge disciplina, per la Regione Toscana, la definizione dei pagamenti pregressi e il rilascio semplificato delle concessioni relative alle occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Il testo, nel consolidato, comprende anche successive integrazioni del 2025 su ulteriori fattispecie e modalità operative.
Ambito applicativo e finalità
La disciplina riguarda le occupazioni del demanio idrico riferite ai gestori del servizio idrico integrato e mira a:
- definire i criteri per le somme dovute per la regolarizzazione dei pagamenti pregressi;
- semplificare il rilascio delle concessioni;
- disciplinare la comunicazione delle variazioni delle reti tecnologiche e degli impianti sul territorio di riferimento;
- regolare, in via transitoria, alcune situazioni pregresse e, successivamente, alcuni casi di occupazione senza titolo e di opere di attraversamento o utilizzo da parte di enti territoriali.
Accordi con la direzione regionale e scadenze
I gestori del servizio idrico integrato potevano sottoscrivere specifici accordi con la competente direzione regionale entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021. Gli accordi sono finalizzati alla regolarizzazione degli importi dovuti per l’occupazione pregressa del demanio idrico a decorrere dall’annualità 2014, alla semplificazione della procedura concessoria e alla disciplina delle comunicazioni sulle variazioni delle reti e degli impianti.
Gli accordi hanno durata quinquennale dalla sottoscrizione e sono rinnovabili una sola volta per un ulteriore periodo massimo di cinque anni. Ogni modifica dell’accordo richiede un accordo integrativo.
Criteri per la determinazione delle somme dovute
Le somme dovute per la regolarizzazione sono definite nelle tabelle dell’allegato A secondo la tipologia di occupazione.
- Tipologia A: occupazioni regolarmente concessionate. La somma è calcolata, dal 2016, come differenza tra importo dovuto e importo pagato secondo la normativa vigente.
- Tipologia B: occupazioni rientranti nelle fattispecie della l.r. 77/2016. La somma è calcolata come differenza tra importo dovuto e importo pagato, secondo la normativa vigente.
- Tipologia C: occupazioni senza titolo relative a scarichi di acque reflue. La somma corrisponde ai canoni arretrati dal 2014 al 2021, determinati secondo la disciplina richiamata, aumentati delle sanzioni ridotte a un terzo; le somme non producono interessi e non si applica l’imposta regionale sui tributi propri. La quantificazione è fissata nella tabella C.
Per la tabella B, ai fini del calcolo:
- per il 2016 il canone di riferimento è quello minimo previsto per ciascun utilizzo del demanio e delle aree relative;
- la maggiorazione del 20% si calcola sull’indennizzo dovuto ai sensi della l.r. 77/2016.
Modalità di pagamento e conseguenze dell’inadempimento
La somma dovuta può essere corrisposta in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 oppure rateizzata secondo quanto previsto dagli accordi. La rateizzazione:
- non può superare cinque annualità;
- comporta la maggiorazione con interessi al tasso legale;
- prevede il pagamento di ciascuna rata entro il 31 dicembre di ogni anno;
- in caso di rateizzazione, la prima annualità è dovuta entro il 31 dicembre 2021.
Il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge o dall’accordo, oppure il mancato pagamento anche di una sola annualità, comporta una somma aggiuntiva di 50 euro per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini pattuiti.
Procedura semplificata per il rilascio delle concessioni
Le concessioni sono rilasciate con procedura semplificata mediante presentazione di una relazione asseverata da un professionista abilitato sulla compatibilità idraulica, riferita a ciascuna interferenza tra reti, reticolo idrografico regionale e occupazioni del demanio.
I gestori dovevano trasmettere la documentazione entro il 31 ottobre 2022; il testo consolidato prevede anche la possibilità di differire tale termine fino a dodici mesi dall’entrata in vigore del comma 4, mediante accordo integrativo.
Se la relazione è incompleta, la struttura regionale competente chiede in un’unica soluzione la documentazione mancante entro 20 giorni dalla domanda; i termini del procedimento decorrono dal ricevimento della documentazione integrativa. Se la relazione o le integrazioni non sono presentate entro 30 giorni dalla richiesta, la concessione segue la procedura ordinaria del regolamento regionale 60/R/2016, senza la semplificazione speciale.
Se sono necessari pareri obbligatori o valutazioni tecniche, si applicano gli articoli 16 e 17 della legge 241/1990; resta fermo l’articolo 17-bis per assensi, concerti o nulla osta.
Ulteriori obblighi dei gestori e regime dei nuovi accertamenti
I gestori si impegnano a comunicare alla direzione regionale competente i dati georeferenziati, in formato vettoriale, delle ulteriori tipologie di occupazioni del demanio idrico, secondo le modalità stabilite negli accordi.
Per le occupazioni senza titolo eventualmente accertate dopo la stipula degli accordi, su segnalazione del gestore, il rilascio della concessione richiede un indennizzo pari al canone per ogni anno di occupazione, calcolato retroattivamente fino a cinque annualità. Anche in questo caso non si applicano interessi legali né l’imposta regionale sui tributi propri. Se non vi è ottemperanza, si applica la disciplina sanzionatoria del regolamento 60/R/2016; gli illeciti amministrativi accertati d’ufficio sono assoggettati anche alle sanzioni della l.r. 80/2015.
Le concessioni relative a tali occupazioni devono essere rilasciate entro 30 giorni dalla presentazione della perizia asseverata e decorrono dalla data del rilascio nell’ambito della vigenza dell’accordo. In generale, le concessioni disciplinate dalla legge sono rilasciate entro 30 giorni dalla documentazione richiesta e hanno decorrenza dal 1° gennaio 2022. Se sono necessari atti istruttori di altre amministrazioni, si applicano le regole del procedimento amministrativo generale.
Norme transitorie sui casi già disciplinati dalla l.r. 77/2016
La legge modifica la disciplina transitoria contenuta nella l.r. 77/2016, estendendo al 2022 alcuni termini e riferimenti relativi alle occupazioni e utilizzazioni senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. In particolare, vengono aggiornati i riferimenti temporali per includere l’annualità 2022 in più passaggi del regime transitorio.
Rinuncia all’adeguamento al tasso di inflazione per il 2021
Per l’annualità 2021, ai canoni di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree e ai canoni di concessione di derivazione di acque pubbliche non si applica l’aggiornamento sulla base del tasso di inflazione programmato.
Regolarizzazione di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati di enti locali
Il consolidato include una disciplina specifica per comuni, province e Città metropolitana relativa all’utilizzo del demanio idrico mediante ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori. I soggetti interessati trasmettono alla direzione regionale competente la documentazione necessaria, comprensiva di relazione asseverata sulla compatibilità idraulica.
Le concessioni sono rilasciate con procedura semplificata entro 30 giorni dalla documentazione, con decorrenza dal rilascio. In caso di documentazione incompleta, la Regione chiede l’integrazione entro 20 giorni; se questa non arriva entro 30 giorni dalla richiesta, si passa alla procedura ordinaria.
Per tali utilizzi è dovuto un indennizzo omnicomprensivo pari a 2 euro per ciascuna annualità pregressa, calcolato retroattivamente fino a un massimo di cinque annualità. Su tale indennizzo non si applicano né l’imposta regionale né gli interessi legali, e non si applicano l’indennizzo del regolamento 60/R/2016 e quello della l.r. 80/2015. Se non viene corrisposto quanto dovuto, la regolarizzazione segue la disciplina del regolamento 60/R/2016; gli illeciti accertati d’ufficio restano sanzionati anche ai sensi della l.r. 80/2015.
Concessioni di ponti pubblici e privati
Per le infrastrutture esistenti dei ponti, se non è possibile attestare la compatibilità idraulica o se il manufatto non risulta adeguato alla normativa vigente, la concessione o il rinnovo possono comunque essere rilasciati prevedendo condizioni di esercizio provvisorio compatibili con la tutela della pubblica incolumità.
Nelle more degli adeguamenti, i concessionari garantiscono l’esercizio provvisorio tenendo conto anche della pianificazione di bacino e degli impatti sulle condizioni idrauliche al contorno. La Regione comunica l’atto di concessione al comune interessato, che deve:
- stabilire le condizioni di esercizio transitorio;
- fissare misure di prevenzione per la gestione del rischio;
- inserire le prescrizioni nel piano di protezione civile comunale;
- individuare vigilanza, allertamento, emergenza, procedure di emergenza e operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione.
Aspetti finanziari
La legge dichiara espressamente che non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Nel complesso, però, molte disposizioni sono legate a termini già scaduti, a esercizi annuali passati o a regolarizzazioni transitorie già concluse; per questo il provvedimento, pur formalmente vigente in parte, risulta oggi in larga misura superato e sostanzialmente non più utile come disciplina applicativa ordinaria.
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