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Legge

L.R. Calabria 71/2012

Bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2013 e bilancio

Normativa regionaleL.R. Calabria 71/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge approva il bilancio regionale Calabria per l’esercizio 2013, con stati di previsione di competenza e di cassa, residui iniziali, fondo per residui perenti, utilizzo dell’avanzo presunto 2012, ricorso all’indebitamento, fondi di riserva e bilancio pluriennale 2013-2015. Disciplina vale solo per l’anno 2013 e per il triennio 2013-2015, quindi oggi è sostanzialmente superata.

Bilancio di previsione della Regione Calabria per il 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015

Bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Calabria

La legge approva il bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale 2013-2015, definendo stanziamenti, autorizzazioni di spesa, coperture finanziarie e regole operative per la gestione del bilancio regionale nel solo ambito temporale considerato.

Stati di previsione di competenza e di cassa

Per il 2013 sono approvati gli stati di previsione di competenza dell’entrata e della spesa, al netto delle contabilità speciali, nonché i corrispondenti importi delle contabilità speciali. La legge autorizza l’accertamento dei tributi e delle altre entrate, l’assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti e, sul versante di cassa, le riscossioni, i versamenti e i pagamenti nei limiti autorizzati.

Residui attivi, passivi e residui perenti

Sono approvati i residui attivi e passivi presunti al 1° gennaio 2013, distinti tra UPB ordinarie e contabilità speciali. È inoltre determinato l’ammontare dei residui in perenzione amministrativa alla chiusura del 2012 e la quota iscritta in bilancio per il 2013 per far fronte alle somme che si prevede possano essere reclamate dai creditori. La copertura di tale spesa è assicurata mediante quota parte dell’avanzo di amministrazione.

Utilizzo del saldo finanziario presunto 2012

La quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2012 applicata al bilancio 2013 è pari a euro 5.140.703.392,35 ed è destinata a specifiche finalità: reiscrizione di economie vincolate, copertura dei residui perenti, copertura di spese finanziate con la quota di disponibilità residua e copertura del fondo pluriennale vincolato indicato in bilancio.

Indebitamento e mutui

La Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all’indebitamento, entro un importo massimo di euro 364.573.015,13, per coprire il disavanzo finanziario connesso al cofinanziamento regionale del POR 2007-2013. Sono compresi importi relativi a operazioni già autorizzate negli anni precedenti ma non ancora perfezionate. I mutui possono avere durata massima ventennale e gli oneri di ammortamento trovano copertura nel bilancio pluriennale 2013-2015 e nei bilanci successivi. È consentita anche la stipula nel 2013 dei mutui autorizzati in anni precedenti ma non perfezionati.

Fondi di riserva e assegnazione al Consiglio regionale

Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine è fissato in euro 10.000.000,00, mentre il fondo di riserva di cassa è determinato in euro 700.000.000,00, entrambi per il solo esercizio 2013. Inoltre, i fondi iscritti per il Consiglio regionale, pari a euro 54.000.000,00, sono messi a disposizione del suo bilancio.

Classificazione del bilancio e allegati

La legge richiama la classificazione delle entrate e delle spese secondo la normativa regionale di contabilità e approva il quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza e di cassa. Sono inoltre approvati gli allegati relativi a: elenco delle spese finanziate con il saldo positivo, raccordo tra entrate statali/comunitarie e spese, elenco delle spese di investimento da finanziare con mutui o altre forme di indebitamento, e nota dimostrativa degli oneri derivanti da strumenti finanziari.

Bilancio pluriennale e variazioni

È approvato il bilancio pluriennale 2013-2015. Nel corso del 2013 la Giunta regionale è autorizzata a disporre variazioni di bilancio secondo la legge di contabilità regionale e secondo le modalità attuative del d.lgs. 118/2011; anche enti, aziende e agenzie regionali possono effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nei casi consentiti, con comunicazione alle strutture regionali competenti.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le disposizioni hanno efficacia sostanzialmente limitata all’esercizio finanziario 2013 e al triennio 2013-2015 per il bilancio pluriennale, risultando oggi superate e prive di utilità applicativa corrente.

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