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Circolare

Circolare numero 59 del 16-05-2020

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che ha previsto ulteriori disposizioni concernenti la sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, integrando il previgente assetto normativo cui l’Istituto ha dato applicazione con le circolari n. 37/2020 e n. 52/2020. Si forniscono, altresì, le relative istruzioni operative inerenti agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse Gestioni interessate.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni operative per la sospensione dei versamenti previdenziali e assistenziali con scadenze comprese tra il 1° aprile e il 31 maggio 2020 prevista dall'articolo 18 del D.L. n. 23/2020. Definisce i requisiti di accesso (soglia ricavi e riduzione del fatturato per marzo/aprile 2020), le categorie interessate (aziende con dipendenti, artigiani, commercianti, Gestione separata, aziende agricole, lavoratori agricoli, enti non commerciali e aziende private con dipendenti in gestione pubblica), le modalità dichiarative tramite Uniemens/ListaPosPA (codici N970-N972, valori 28-30 e codice autorizzazione 7G), la non sospensione degli adempimenti informativi, le istruzioni contabili e la comunicazione dei beneficiari all'Agenzia delle Entrate. Vengono inoltre indicate specificità per TFR, nuove attività, proroga dei versamenti verso le PA al 16/04/2020 e disposizioni contabili (GPA00137-39).

Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell'art. 18 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 - istruzioni operative INPS

Punti principali

Normativa e oggetto

Applicazione dell'art. 18 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 che sospende i termini di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e premi INAIL per scadenze in aprile e maggio 2020 per soggetti che rispettano i requisiti indicati

Requisiti di accesso e operatività disgiunta

Soggetti con ricavi o compensi fino a 50 milioni e calo del fatturato di almeno 33% (commi 1-2) o oltre 50 milioni e calo del 50% (commi 3-4); verifica distinta per marzo e aprile 2020 e sospensione applicabile anche per un solo mese

Ambito soggettivo e casi particolari

Sospensione estesa anche a nuove attività avviate dopo il 31/03/2019 senza verifica del calo di fatturato, a enti non commerciali (terzo settore, enti religiosi riconosciuti) che svolgono attività istituzionale non in regime d'impresa

Adempimenti informativi

Gli adempimenti informativi non sono sospesi; la circolare richiede la trasmissione regolare delle denunce anche quando i versamenti sono sospesi

Modalità per aziende con dipendenti

Le aziende inseriscono nei flussi Uniemens i codici N970, N971, N972 e, dopo istruttoria INPS, riceveranno il codice autorizzazione 7G che identifica la sospensione ai sensi del D.L. n. 23/2020

Contribuzione sospesa e TFR

La sospensione riguarda anche le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria; per il calcolo della capienza si considerano i contributi esposti a debito in denuncia e non le partite sospese

Artigiani e commercianti

I titolari di ditte individuali e imprese familiari possono avvalersi della sospensione (requisiti riferiti all'impresa di iscrizione). Esempio: sospensione della I rata contribuzione sul minimale con scadenza 18/05/2020; operativa anche per piani di rateazione

Liberi professionisti e Gestione separata

I committenti inseriscono nei flussi Uniemens i valori 28, 29 o 30 a seconda del comma applicabile; per i professionisti non ci sono scadenze di versamento della contribuzione corrente nel periodo di sospensione, ma la sospensione vale per piani di rateazione

Aziende agricole e lavoratori agricoli

Per aziende agricole assuntrici di manodopera e lavoratori agricoli autonomi la sospensione opera dal 1/04 al 31/05/2020 e riguarda la contribuzione corrente; chi ha usufruito della sospensione per l'8-31 marzo 2020 ai sensi del D.L. 18/2020 deve presentare domanda online; per denunce inviate entro maggio la contribuzione può essere versata entro il 16/09/2020

Aziende private con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Devono trasmettere nei termini il flusso Uniemens-ListaPosPA per marzo e aprile 2020 valorizzando gli elementi dedicati alla sospensione e inserendo la data 31/05/2020; uso del codice N970 per contribuzioni minori

Proroga versamenti verso le pubbliche amministrazioni

I versamenti originariamente scadenti il 16/03/2020 verso le PA sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16/04/2020, in applicazione del D.L. n. 23/2020

Istruzioni contabili e recupero

I contributi sospesi devono essere imputati ai nuovi conti GPA00137, GPA00138 e GPA00139; il sistema gestisce automaticamente le partite e le istruzioni contabili per il recupero saranno fornite unitamente alle istruzioni amministrative

Comunicazioni e controlli

L'INPS comunicherà all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione per le verifiche dei requisiti; analoghi adempimenti previsti per altre sospensioni ex D.L. 18/2020

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