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Legge

L.R. Molise 10/2008

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2001, n. 5, recante: "Norme in materia di disciplina e classificazione di campeggi, villaggi turistici ed aree di sosta".

Normativa regionaleL.R. Molise 10/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise n. 10/2008 modifica i requisiti dimensionali e igienico-sanitari delle unità abitative mobili nei campeggi, aumentando la superficie minima oltre la quale si applicano specifiche regole e fissando limiti di altezza e capienza. Stabilisce inoltre che il preingresso di tali strutture non richiede permesso di costruire né DIA. Vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina di campeggi, villaggi turistici e aree di sosta

Modifiche alla disciplina di campeggi, villaggi turistici e aree di sosta

La legge regionale del Molise 21 aprile 2008, n. 10 interviene sulla legge regionale 21 marzo 2001, n. 5, aggiornando alcuni requisiti tecnici delle unità abitative mobili impiegate nelle strutture ricettive all’aperto e chiarendo il regime edilizio del preingresso. La disciplina opera solo nel territorio della Regione Molise.

Requisiti dimensionali e igienico-sanitari delle unità abitative mobili

La modifica sostituisce il precedente limite di superficie e amplia la soglia rilevante per l’applicazione delle regole contenute nell’articolo 2 della legge del 2001:

  • la formula "superiore a mq. 40" è sostituita da "superiore a mq. 45";
  • per le medesime strutture è previsto che l’altezza interna media non possa essere inferiore a 2,30 metri;
  • l’altezza minima in gronda non possa essere inferiore a 2,00 metri;
  • la ricettività massima ammessa è pari a 5 mq per persona, calcolata sul rapporto superficie lorda/persona;
  • in ogni caso, il numero massimo di occupanti è fissato in sei.

Il testo indica espressamente che tale parametro di ricettività vale anche come parametro igienico-sanitario.

Regime edilizio del preingresso

La legge introduce un comma 2-bis che esclude il preingresso dall’obbligo di titolo edilizio, precisando che:

  • non è soggetto né a permesso di costruire né a DIA;
  • il preingresso è definito come struttura coperta chiusa con funzioni di protezione e soggiorno diurno delle persone;
  • può comprendere eventuali servizi, una veranda aperta e sistemi di copertura a protezione dell’unità abitativa mobile;
  • deve essere realizzato in materiali rigidi, comunque smontabili e trasportabili;
  • deve essere accostato all’unità abitativa mobile.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Non contiene una disciplina temporanea ulteriore né limiti di applicazione riferiti a periodi determinati.

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