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Ordinanza

Ordinanza n. 221/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive da inquadrare nel ruolo di cui all’articolo 419 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le esigenze dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e del merito, pubblicato con Avviso prot.n. 58754 del 17.12.2025, e del successivo elenco integrativo pubblicato il 19.12.2025 prot.58896, nella parte in cui non è stato inserito il nominativo della ricorrente, del voto ottenuto dallo stesso candidato alla prova preselettiva, dei quesiti di logica inseriti nella prova preselettiva, nonché ove occorra dei verbali di predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quiz, ancorchè non conosciuti, - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. del Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio della prova preselettiva della ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente ammissione alla prova scritta.

Giustizia amministrativa202515993

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del concorso per 145 dirigenti tecnici di seconda fascia, nella parte in cui non include la ricorrente, nonché punteggio della prova preselettiva e quesiti di logica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'elenco degli ammessi alla prova scritta, l'elenco integrativo, il punteggio conseguito nella prova preselettiva, i quesiti di logica e, ove occorra, gli atti di predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quiz, chiedendo anche il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio e ammissione alla prova scritta. In sede cautelare ha dedotto l'illegittimità dei quesiti contestati e del risultato della preselezione, evidenziando la prossimità del proprio punteggio alla soglia di ammissione. Ha chiesto di essere ammessa con riserva alla prova scritta imminente, fissata per il 19 e 20 gennaio 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai soli fini dell'ammissione con riserva alla prova scritta. Il fumus boni iuris è stato ritenuto sussistente in ragione della peculiarità dei quesiti contestati, aventi funzione preselettiva e vertenti prevalentemente sulla logica, nonché dell'assenza, allo stato, di puntuali controdeduzioni dell'Amministrazione. Il periculum in mora è stato ravvisato nell'imminenza della prova scritta e nel rischio di creare una situazione non facilmente reversibile per la ricorrente. Il bilanciamento degli interessi è risultato favorevole alla candidata, poiché dall'ammissione con riserva non derivano pregiudizi per l'Amministrazione prevalenti rispetto all'interesse della ricorrente. La decisione non definisce il merito dell'impugnazione né dispone la rettifica definitiva del punteggio; la discussione del merito è stata fissata al 28 ottobre 2026. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    La ricorrente lo ha invocato per chiedere il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio e ogni altra misura idonea; l'ordinanza cautelare non decide definitivamente tale domanda.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale base della tutela cautelare; il TAR ha valutato positivamente fumus boni iuris e periculum in mora e ha disposto l'ammissione con riserva alla prova scritta.

Massime di principio

  • In presenza di un punteggio prossimo alla soglia di ammissione e di contestazioni specifiche sui quesiti di una prova preselettiva, il giudice amministrativo può ravvisare il fumus boni iuris cautelare, soprattutto quando l'amministrazione non abbia ancora fornito puntuali controdeduzioni.
  • L'imminenza della prova successiva integra il periculum in mora quando la mancata ammissione rischia di determinare per il candidato una situazione non facilmente reversibile.
  • L'ammissione con riserva a una prova concorsuale può essere disposta in sede cautelare se il bilanciamento degli interessi mostra che tale misura non arreca all'amministrazione un pregiudizio prevalente rispetto all'interesse del candidato, senza anticipare la decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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