Deliberazione n. 294 del 21/05/2025
Provvedimento del 21 maggio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di quattro piattaforme digitali, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al possibile inoltro e diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure erano state disposte per impedire la diffusione del contenuto e per imporne l’eventuale conservazione a fini probatori per dodici mesi, con modalità idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento è quindi un atto di conferma ex post dell’intervento d’urgenza previsto dalla disciplina sul c.d. revenge porn.
Ratifica dei provvedimenti urgenti contro Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Grindr LLC per impedire la diffusione di materiale riconducibile a revenge porn segnalato dall'interessata
Ratifica di provvedimenti urgenti in materia di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Grindr LLC. L’intervento trae origine da una segnalazione dell’interessato ex art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione senza consenso di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza sulle segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e prevede una decisione entro 48 ore dal ricevimento;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare provvedimenti urgenti per impedire la diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione dell’interessato e avvio del procedimento
La persona interessata ha segnalato la possibile diffusione, attraverso piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti destinati a restare privati, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme indicate. Il contenuto della segnalazione è stato ritenuto compatibile con la disciplina dell’art. 144-bis del Codice.
Provvedimenti urgenti adottati il 2 maggio 2025
Con determinazioni nn. 142/2025, 143/2025 e 144/2025 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto, in via d’urgenza:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Grindr LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità l’avvenuta acquisizione del materiale.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, riunito il 21 maggio 2025, ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento conclude quindi il procedimento con la conferma delle misure urgenti poste a tutela della persona segnalante e alla prevenzione della diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Origine della segnalazione
La persona interessata ha presentato una segnalazione al Garante ai sensi dell’art. 144-bis del Codice, rappresentando di rientrare in una delle ipotesi di possibile diffusione, senza consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Nella segnalazione erano indicate le piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e Grindr.
Intervento urgente del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza, con determinazioni nn. 142-144 del 2 maggio 2025, misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash.
Misure impartite alle piattaforme
Alle società Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Grindr LLC è stato ordinato di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale sulle rispettive piattaforme. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 142/2025, 143/2025 e 144/2025 adottati il 2 maggio 2025 nei confronti dei destinatari indicati.
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