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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28521/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Asti che aveva rigettato il riesame avverso la convalida del sequestro preventivo disposto dal GIP su richiesta del Pubblico Ministero. La ricorrente contestava la mancanza di motivazione e l'erronea valutazione del 'fumus commissi delicti' in relazione ai reati paesaggistici e ambientali (art. 181 d.lgs. 42/2004 e art. 734 c.p.), sostenendo che i lavori svolti dalla società fossero interventi di gestione forestale autorizzati (comunicazioni semplici e autorizzazioni regionali), non configurassero disboscamento o trasformazione d'uso e fossero pertanto esenti dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica; inoltre denunciava l'assenza del periculum in mora, della proporzionalità e della gradualità nell'applicazione del sequestro e invocava il legittimo affidamento sulla base delle autorizzazioni e comunicazioni ricevute dalle amministrazioni regionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero diretti a sindacare fatti e valutazioni di merito (precluse in sede di legittimità) e ha confermato che, dalle ispezioni della polizia giudiziaria, le opere effettivamente eseguite erano di gran lunga più ampie rispetto alle comunicazioni semplici: estirpazione quasi integrale della copertura forestale, dissodamento, movimento terra, costruzione di una nuova strada e interventi per circa 900 metri sulla fascia di rispetto del Rio Pianderle. Perciò il Tribunale aveva correttamente ritenuto sussistente il fumus del reato e la necessità dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004; analogamente, la Corte ha ritenuto fondate le valutazioni sul periculum in mora e sulla proporzionalità del vincolo, anche alla luce della dichiarata volontà di proseguire i lavori nonostante la diffida. Conseguentemente il sequestro e il provvedimento di riesame sono stati ritenuti legittimi; il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004

    art. 181 d.lgs. n. 42/2004

    Norma relativa ai reati paesaggistici; il giudice ha ritenuto che le opere accertate costituiscano trasformazione del bosco non ricompresa nelle attività esenti se autorizzate, e che pertanto potesse configurarsi il fumus del reato in combinato con l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica.

  • art. 734 cod. pen.

    Reato di distruzione e deturpamento di bellezze naturali; la Corte ha ritenuto che le modifiche visibili e percepibili al paesaggio accertate dagli operanti consentano di ritenere integrata l'alterazione della bellezza naturale, sicché la questione dell'offensività e dell'elemento soggettivo è stata valutata come questione di merito adeguatamente motivata dal Tribunale.

  • art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004

    art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    Prevede l'autorizzazione paesaggistica per interventi che incidono sul paesaggio; il Tribunale ha ritenuto che gli interventi posti in essere richiedessero tale autorizzazione, essendo risultata una trasformazione significativa del bosco.

  • d.lgs. n. 34 del 2018, art. 8

    Tutela delle superfici boschive e della rinnovazione naturale; i lavori accertati sono stati ritenuti incompatibili con la gestione ordinaria tutelata da questa norma.

  • art. 142, comma 1, lett. g) d.lgs. n. 42/2004

    art. 142, comma 1, lett. g) d.lgs. n. 42/2004

    Riferimento normativo collegato alla disciplina paesaggistica invocata nell'ambito delle contestazioni; la contestazione ha riguardato violazioni delle prescrizioni paesaggistiche.

  • r.d. n. 523 del 1904, art. 96 comma 1 lett. d)

    art. 96, comma 1, lett. d) r.d. n. 523/1904

    Norma richiamata nell'assetto normativo storico sul demanio/area fluviale; il Tribunale ha considerato le opere anche in relazione alla fascia di rispetto idraulica e agli interventi sul Rio Pianderle.

  • art. 325 c.p.p.

    Norma sulla motivazione dei provvedimenti del giudice; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo che censurava la motivazione per fatti di merito, ricordando il limite del sindacato di legittimità rispetto alle valutazioni probatorie.

  • art. 275 c.p.p.

    Norma sul sequestro conservativo e sui limiti di proporzionalità; il Tribunale ha motivato adeguatamente la scelta del vincolo sull'intero patrimonio mobiliare/immobiliare rilevando il coinvolgimento diffuso dei terreni dai lavori.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'onere del pagamento alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità; la Corte ha fatto applicazione di tale disposizione per le spese e l'ammenda equitativa.

  • d.P.R. n. 31 del 2017, allegato n. 25, art. 2

    d.P.R. n. 31/2017, allegato n. 25, art. 2

    Norme tecniche/regolamentari richiamate dalla difesa per escludere regime autorizzatorio in caso di interventi di sistemazione frane; la Corte ha ritenuto che le ispezioni abbiano dimostrato opere ben più estensive rispetto a quelle disciplinate da tale esclusione.

Massime di principio

  • In materia paesaggistica e forestale, la valutazione del fumus commissi delicti si fonda principalmente sulle risultanze istruttorie e sulle ispezioni tecniche: le comunicazioni semplici o le autorizzazioni parziali non valgono a escludere la responsabilità se le opere effettivamente eseguite superano quanto dichiarato.
  • Il legittimo affidamento sulla base di autorizzazioni o comunicazioni amministrative è opponibile solo se le opere reali corrispondono effettivamente a quanto autorizzato: lavori più incisivi o trasformativi (estirpo quasi integrale, dissodamento, movimento terra, nuove vie d'esbosco) possono rendere inefficace tale affidamento.
  • Il sequestro preventivo o il vincolo reale possono essere applicati anche sull'intero patrimonio interessato quando le attività svolte e il rischio di reiterazione giustifichino un intervento ampio, purché il provvedimento sia adeguatamente motivato rispetto a proporzionalità, gradualità e periculum in mora.
  • In sede di Cassazione il sindacato è limitato a vizi di diritto e di motivazione formale: le contestazioni che richiedono una nuova valutazione delle risultanze probatorie o dei fatti concreti sono inammissibili.
  • Interventi in fascia di rispetto idraulica o che modificano la copertura forestale richiedono un'attenta verifica delle norme paesaggistiche e forestali applicabili; l'assenza di una specifica autorizzazione paesaggistica per opere trasformative può integrare il fumus di reato.

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