Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05342/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione allo stato passivo, in un fallimento dichiarato nel 2017, dei crediti vantati da cinque dipendenti con qualifica dirigenziale. Essi chiedevano l’ammissione, in prededuzione e con privilegio, delle retribuzioni e dei ratei di TFR maturati per attività lavorativa asseritamente svolta dopo la dichiarazione di fallimento e prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio; l’ammissione in prededuzione dell’indennità sostitutiva del preavviso; nonché l’ammissione, in via privilegiata, di bonus/retribuzioni variabili previste nei contratti e condizionate al raggiungimento di obiettivi, oltre a una subordinata domanda di riconoscimento degli importi garantiti dai contratti indipendentemente dagli obiettivi. Il Tribunale di Venezia aveva ritenuto che il curatore, con una comunicazione del 6 dicembre 2017, avesse di fatto rinunciato a valersi della sospensione del rapporto ex art. 72 l.fall. dalla data del fallimento, e aveva valorizzato documentazione (buste paga ed e-mail) per ritenere effettivamente eseguite le prestazioni lavorative; aveva quindi ammesso i crediti da retribuzione, TFR e preavviso, ma aveva escluso il bonus variabile perché mancata l’assegnazione degli obiettivi, negando anche la riqualificazione in chiave risarcitoria per perdita di chance. Il fallimento ha ricorso per cassazione con due motivi: col primo ha dedotto violazione degli artt. 49, 72 e 111 l.fall., sostenendo che il rapporto fosse rimasto sospeso fino all’autorizzazione all’esercizio provvisorio, che la lettera del curatore fosse solo legata alla successiva gestione e che mancasse prova di prestazioni lavorative; ha inoltre invocato l’art. 49 l.fall. per asserita natura di amministratori di fatto dei dirigenti; col secondo ha censurato la prededuzione dell’indennità sostitutiva del preavviso, assumendone la natura di debito concorsuale se il licenziamento è intimato in sospensione. I dirigenti hanno resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance connessa alla mancata assegnazione degli obiettivi; il secondo motivo incidentale era subordinato e restava assorbito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale del fallimento, ritenendo inammissibile il primo motivo nella parte in cui contestava la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal tribunale, perché diretta in sostanza a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio; ha inoltre dichiarato inammissibile la nuova questione fondata sull’art. 49 l.fall., perché non risultava trattata nel decreto impugnato né specificamente dedotta davanti al giudice di merito. Il secondo motivo del ricorso principale è rimasto assorbito. La Corte ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale, rilevando che la domanda di risarcimento per perdita di chance era stata effettivamente proposta e che il tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi su di essa, anziché escluderla erroneamente per asserita contrarietà degli opponenti all’opzione risarcitoria. Il secondo motivo incidentale è stato assorbito. Il decreto del Tribunale di Venezia è stato quindi cassato limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata al medesimo tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, in capo al ricorrente principale, del contributo unificato დამატivo ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 49 l.fall.

    La questione è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile perché implicava accertamenti in fatto non dedotti nel giudizio di merito.

  • art. 72 l.fall.

    La censura del fallimento mirava a sostenere che i rapporti di lavoro fossero rimasti sospesi dopo il fallimento; la Corte non ha esaminato nel merito la questione per inammissibilità del motivo, limitandosi a rilevare che il ricorso contestava in realtà la valutazione delle prove.

  • art. 104, comma 8, l.fall.

    È richiamato dalla difesa del fallimento come base della facoltà del curatore di sospendere l’esecuzione dei contratti di lavoro in presenza di esercizio provvisorio.

  • art. 111 l.fall.

    È richiamato sia in relazione alla prededuzione dei crediti da lavoro e dell’indennità di preavviso, sia nel motivo principale di ricorso.

  • art. 2118 c.c.

    Invocato dal fallimento per sostenere che l’indennità sostitutiva del preavviso, in caso di licenziamento intimato in regime di sospensione, avrebbe natura di debito concorsuale.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che il tribunale avesse omesso di pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, integrando il vizio denunciato.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    È stata riconosciuta l’ammissibilità del motivo incidentale perché i ricorrenti avevano specificamente allegato l’atto di opposizione contenente la domanda omessa.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione delle prove, che non può risolversi in una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale, se dovuto.

  • art. 2751 bis n. 1 c.c.

    È richiamato come titolo di privilegio per i crediti di lavoro dei dirigenti ammessi allo stato passivo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove: la ricostruzione dei fatti e la scelta delle risultanze istruttorie più convincenti spettano al giudice di merito.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è configurabile quando il ricorso si limita a proporre una lettura alternativa delle stesse prove esaminate dal giudice di merito.
  • La deduzione di una questione nuova in cassazione è inammissibile se presuppone accertamenti di fatto non emersi nella decisione impugnata e se il ricorrente non allega specificamente di averla sottoposta al giudice di merito.
  • Quando una domanda di parte include espressamente una specifica causa petendi, il giudice deve pronunciarsi su di essa; l’omessa decisione integra violazione dell’art. 112 c.p.c.
  • La domanda risarcitoria per perdita di chance deve essere esaminata autonomamente rispetto alla pretesa retributiva, se tempestivamente proposta: il giudice non può respingerla assumendo, senza supporto processuale, che la parte sia contraria all’opzione risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeLicenziamentoAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.