L.R. Liguria 18/2000
Interventi speciali per la realizzazione e la promozione dell'evento "Genova Città europea della cultura nel 2004".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ligure disciplina interventi speciali per realizzare e promuovere l’evento “Genova Città europea della cultura nel 2004”, tramite recupero e ammodernamento di strutture culturali e azioni di promozione turistica/culturale. Prevede piani annuali della Giunta entro il 30 giugno, contributi in conto capitale e accordi con soggetti pubblici e privati. È stata abrogata dalla L.R. 33/2006, con decorrenza indicata dalla norma abrogante.
Interventi speciali per Genova Città europea della cultura 2004
Interventi speciali per “Genova Città europea della cultura nel 2004”
La legge della Regione Liguria istituisce un quadro di interventi straordinari per sostenere la realizzazione e la promozione dell’evento “Genova Città europea della cultura nel 2004”. La disciplina è finalizzata a valorizzare il patrimonio culturale genovese e a rafforzare l’immagine turistica e culturale di Genova e della Liguria, anche mediante raccordi con soggetti pubblici e privati e con iniziative di respiro europeo.
Finalità e strumenti di cooperazione
La Regione interviene nel solco degli indirizzi dell’Unione europea in materia culturale, con riferimento all’iniziativa delle Città europee della cultura. Per perseguire tali obiettivi può:
- attivare accordi di programma con i competenti Ministeri, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati;
- promuovere intese con altre Regioni europee;
- utilizzare, ove possibile, risorse dell’Unione europea.
Tipologie di intervento
Gli interventi regionali si articolano in due grandi linee d’azione:
- valorizzazione delle strutture culturali e del patrimonio storico-artistico di Genova, tramite recupero e ammodernamento;
- promozione culturale e turistica per diffondere l’immagine di Genova e della Liguria in Italia e all’estero.
Recupero, ammodernamento e miglioramento della fruizione
Gli interventi di valorizzazione comprendono opere di natura architettonica, adeguamenti funzionali e impiantistici, allestimenti di strutture culturali e di beni immobili di interesse storico e artistico della città di Genova. La Regione può anche finanziare progetti volti a migliorare la fruizione di tali beni, favorendone la messa in rete per ampliare l’accessibilità dei cittadini e incrementare il turismo culturale.
Per questi interventi:
- entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale approva il piano degli interventi;
- il piano contiene le proposte progettuali presentate in primo luogo dal Comune di Genova, oltre che da enti pubblici e associazioni senza scopo di lucro;
- per ciascun progetto la Giunta determina l’importo dell’intervento regionale sulla base dei preventivi e delle disponibilità di bilancio;
- il contributo regionale in conto capitale è concesso previa verifica del piano finanziario che dimostri la copertura integrale della spesa;
- possono essere finanziate anche opere già avviate alla data di entrata in vigore della legge;
- il piano privilegia interventi omogenei e coordinati, idonei a creare reti tra i beni interessati.
Promozione culturale e turistica
Le misure di promozione comprendono azioni pubblicitarie e divulgative, anche tramite media e operatori del settore, per incrementare e consolidare i flussi turistici italiani e stranieri. Sono inoltre previste iniziative e manifestazioni di rilievo culturale finalizzate a valorizzare le specificità culturali di Genova e della Liguria, nel quadro degli obiettivi europei di conoscenza e integrazione culturale.
Tali interventi possono essere realizzati:
- direttamente dalla Regione;
- tramite i propri enti di promozione turistica;
- tramite fondazioni partecipate dalla Regione;
- in coordinamento con il Comune di Genova.
Aspetti finanziari e regime dell’atto
La legge contiene una norma finanziaria, non trascritta nel testo fornito, e una dichiarazione d’urgenza. L’atto è stato successivamente abrogato dalla L.R. 31 ottobre 2006, n. 33, con la decorrenza indicata dalla norma abrogante e salve le disposizioni ivi richiamate.
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