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Legge

L.R. Liguria 24/2000

Disposizioni provvisorie in materia di nomina dei componenti della Giunta. Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 concernente il trattamento economico dei Consiglieri regionali.

Normativa regionaleL.R. Liguria 24/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in via provvisoria la posizione dei componenti della Giunta regionale nominati fuori dal Consiglio regionale, riconoscendo loro il diritto e, se richiesti, l’obbligo di partecipare a Consiglio e Commissioni senza voto. Interviene inoltre sulla legge regionale 3/1987 sul trattamento economico dei consiglieri. Le disposizioni provvisorie avevano un periodo di vigenza poi abrogato nel 2006.

Nomina e partecipazione dei componenti di Giunta non consiglieri; modifica al trattamento economico dei consiglieri regionali

Nomina e partecipazione dei componenti della Giunta non consiglieri

La legge regionale disciplina, per la Regione indicata nell’atto, la posizione dei componenti della Giunta regionale nominati dal Presidente della Giunta ai sensi dell’articolo 122, comma 4, della Costituzione, quando tali componenti non fanno parte del Consiglio regionale. Per questi soggetti è previsto il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni e, se richiesti, anche l’obbligo di partecipazione, ma sempre senza diritto di voto.

Stato giuridico ed economico

L’atto interviene anche sullo stato giuridico ed economico dei componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri, mediante modifica della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3, concernente il trattamento economico dei consiglieri regionali. Il testo fornito non riporta il dettaglio della modifica, ma ne segnala l’incidenza sulla disciplina economica di riferimento.

Periodo di vigenza e attualità

La disposizione relativa al periodo di vigenza, richiamata come articolo 3, risulta abrogata dall’articolo 30 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25. Considerata la natura provvisoria della disciplina e l’abrogazione espressa del relativo articolo, l’atto non presenta oggi una utilità applicativa sostanziale.

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