L.R. Liguria 24/2000
Disposizioni provvisorie in materia di nomina dei componenti della Giunta. Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 concernente il trattamento economico dei Consiglieri regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in via provvisoria la posizione dei componenti della Giunta regionale nominati fuori dal Consiglio regionale, riconoscendo loro il diritto e, se richiesti, l’obbligo di partecipare a Consiglio e Commissioni senza voto. Interviene inoltre sulla legge regionale 3/1987 sul trattamento economico dei consiglieri. Le disposizioni provvisorie avevano un periodo di vigenza poi abrogato nel 2006.
Nomina e partecipazione dei componenti di Giunta non consiglieri; modifica al trattamento economico dei consiglieri regionali
Nomina e partecipazione dei componenti della Giunta non consiglieri
La legge regionale disciplina, per la Regione indicata nell’atto, la posizione dei componenti della Giunta regionale nominati dal Presidente della Giunta ai sensi dell’articolo 122, comma 4, della Costituzione, quando tali componenti non fanno parte del Consiglio regionale. Per questi soggetti è previsto il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni e, se richiesti, anche l’obbligo di partecipazione, ma sempre senza diritto di voto.
Stato giuridico ed economico
L’atto interviene anche sullo stato giuridico ed economico dei componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri, mediante modifica della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3, concernente il trattamento economico dei consiglieri regionali. Il testo fornito non riporta il dettaglio della modifica, ma ne segnala l’incidenza sulla disciplina economica di riferimento.
Periodo di vigenza e attualità
La disposizione relativa al periodo di vigenza, richiamata come articolo 3, risulta abrogata dall’articolo 30 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25. Considerata la natura provvisoria della disciplina e l’abrogazione espressa del relativo articolo, l’atto non presenta oggi una utilità applicativa sostanziale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 22 mar 2000L.R. Liguria 20/2000
- Legge · 22 mar 2000L.R. Liguria 21/2000
- Legge · 22 mar 2000L.R. Liguria 22/2000
- Legge · 22 mar 2000L.R. Liguria 23/2000
- Legge · 24 mar 2000L.R. Liguria 28/2000
- Legge · 24 mar 2000L.R. Liguria 27/2000
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →