L.R. Liguria 19/2000
Incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale ligure disciplina contributi a fondo perduto, in conto interessi e garanzie fideiussorie per investimenti turistici di PMI, consorzi, cooperative, enti locali, Agenzia regionale e APT. Prevede vincoli di destinazione, revoche, delega alle Province e regole di cumulo e finanziamento. È stata abrogata dal 1° luglio 2008.
Incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell’offerta turistica ligure
Incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell’offerta turistica ligure
La legge stabilisce, per la Regione Liguria, un sistema di agevolazioni pubbliche a sostegno della qualificazione e dello sviluppo dell’offerta turistica. La disciplina riguarda contributi a fondo perduto, contributi in conto interessi, garanzie fideiussorie, vincoli di destinazione, revoche e regole organizzative per l’istruttoria e la gestione delle domande.
Finalità e ambito di intervento
La normativa mira a promuovere investimenti delle piccole e medie imprese turistiche, favorire la partecipazione delle imprese alle attività dell’Agenzia Regionale e delle Aziende di Promozione Turistica, migliorare i servizi di accoglienza e informazione, sostenere azioni degli enti locali e delle forme cooperative, nonché agevolare il pronto recupero delle attività danneggiate da calamità naturali o grave danno ambientale.
Gli interventi previsti si articolano in:
- incentivi a favore di PMI, singole o associate, operanti nel turismo;
- contributi a favore di enti locali, Agenzia Regionale e Aziende di Promozione Turistica.
Contributi a fondo perduto: iniziative ammissibili
Sono finanziabili, nei limiti della disciplina regionale, interventi relativi a:
- acquisto e miglioramento di impianti, macchinari, arredi e attrezzature in strutture ricettive esistenti classificate come albergo, residenza turistico-alberghiera, locanda, campeggio, villaggio turistico, parco per vacanze, casa per ferie, ostello per la gioventù, affittacamere con prima colazione, rifugi alpini o escursionistici e case e appartamenti per vacanze limitatamente alle unità abitative di proprietà del gestore;
- adeguamenti alle norme di sicurezza e di accessibilità per persone con disabilità;
- allestimento e miglioramento di stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e servizi di spiaggia;
- allestimento e organizzazione in comune di servizi di prenotazione o complementari all’attività ricettiva;
- promozione e commercializzazione dell’offerta turistica e realizzazione di materiale pubblicitario, in compartecipazione finanziaria tra Agenzia/APT e imprese turistiche;
- acquisto e allestimento di attrezzature e reti informatiche.
Contributi a fondo perduto: soggetti beneficiari e misura
I contributi sono attribuiti a:
- PMI titolari delle attività di cui alle lettere relative a strutture ricettive e stabilimenti balneari, purché in possesso dei requisiti del D.M. 18 settembre 1997;
- consorzi o cooperative di operatori con presenza maggioritaria di imprese turistiche, per i servizi comuni di prenotazione o complementari;
- Agenzia Regionale e Aziende di Promozione Turistica per promozione/commercializzazione e supporti informatici.
La misura è pari a:
- 40% della spesa ammissibile per gli imprenditori;
- 60% per consorzi e cooperative;
- 80% per Agenzia Regionale e Aziende di Promozione Turistica.
Il testo consolidato riporta un tetto massimo di spesa ammissibile di lire 200.000.000.
Contributi in conto interessi: investimenti finanziabili
La riduzione del tasso di interesse su mutui decennali riguarda:
- realizzazione di nuovi alberghi, locande, campeggi, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini o escursionistici e stabilimenti balneari;
- ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento e miglioramento delle strutture ricettive e turistiche già considerate dalla legge, comprensivi di arredi e attrezzature;
- acquisto dell’immobile da parte del gestore, se esercita da almeno tre anni l’attività e non esistono rapporti familiari o coniugali con il proprietario; è ammesso anche l’acquisto di immobili con destinazione ricettiva da parte di soggetti che gestiscono da almeno tre anni attività alberghiere o all’aria aperta;
- creazione e qualificazione di strutture, attrezzature e impianti complementari alla ricettività per valorizzare le risorse turistiche di base.
Contributi in conto interessi: destinatari, limiti e funzionamento
Possono accedere ai contributi in conto interessi:
- le PMI titolari o realizzatrici delle iniziative relative a nuove strutture, ristrutturazioni e acquisto dell’immobile;
- gli enti locali per gli interventi complementari alla ricettività.
I mutui agevolabili:
- devono avere durata decennale;
- non possono superare il 70% della spesa ammissibile;
- devono rispettare un importo minimo di spesa di 80 milioni e massimo di 2,5 miliardi.
Il contributo regionale corrisponde alla differenza tra la rata calcolata al tasso di riferimento vigente alla stipula e la rata calcolata sullo stesso tasso ridotto del 40%. Il beneficio decorre dalla stipulazione del contratto definitivo di finanziamento ed è corrisposto in rate semestrali posticipate direttamente all’istituto finanziatore.
La disciplina successiva consente anche la concessione in forma attualizzata, con criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.
Garanzia fideiussoria regionale
La Regione può prestare garanzia fideiussoria sussidiaria, su richiesta, a favore degli operatori ammessi ai finanziamenti per:
- nuove strutture ricettive o balneari;
- ristrutturazioni, ampliamenti, ammodernamenti e miglioramenti;
- acquisto dell’immobile da parte del gestore o soggetti analoghi.
La garanzia:
- non può superare complessivamente lire 12.000.000.000;
- copre solo la parte di finanziamento non assistita da altre garanzie proprie dell’operatore;
- non può eccedere il 70% della somma mutuata e il limite massimo di lire 400.000.000 per operatore;
- nei casi di acquisto dell’immobile, opera sul valore dichiarato nel contratto o, se inferiore, sul valore di perizia;
- si estende fino alla totalità delle passività effettivamente subite dalla banca dopo le procedure di recupero coattivo;
- si estingue con il rientro delle prime quote di capitale fino alla concorrenza della somma garantita.
Procedura per la garanzia e rapporti con gli istituti di credito
La domanda di garanzia può essere presentata congiuntamente o successivamente alla domanda di contributo in conto interessi. Se è contestuale, si applicano le stesse procedure istruttorie previste per i contributi; se è successiva, istruisce l’istituto di credito entro 60 giorni dalla ricezione della propria copia dell’istanza.
Gli istituti convenzionati devono comunicare alla Regione:
- data di stipula e importo del mutuo;
- importo e scadenza delle rate relative alla parte garantita;
- rinunce ed estinzioni anticipate.
Il beneficiario deve dichiarare di non possedere altre garanzie oltre a quelle offerte. Se emergono successivamente altri beni utilmente aggredibili, l’istituto può chiedere la riduzione della garanzia regionale.
Recupero del credito, inefficacia e revoca della garanzia
In caso di mancato pagamento delle rate, gli istituti devono avviare l’azione giudiziaria entro cinque mesi dalla seconda rata consecutiva non pagata, salvo proroghe autorizzate dalla Regione. Prima di procedure concorsuali è richiesto il nulla osta regionale. Dopo la chiusura delle procedure concorsuali, la Regione rimborsa le perdite definitivamente accertate.
La garanzia è inefficace se l’istituto non:
- comunica tempestivamente le violazioni del mutuatario;
- osserva le cautele e le azioni necessarie per il recupero;
- segnala nei termini le inadempienze contrattuali.
La Regione può anche revocare la garanzia quando ricorrono le cause di revoca dei contributi; in tal caso l’istituto deve avviare il recupero entro 90 giorni.
Regole comuni: cumulo, domande e criteri di selezione
I contributi non sono cumulabili con altre analoghe agevolazioni statali, europee, regionali o di altri enti pubblici per i medesimi interventi. È però possibile presentare successive istanze, per interventi diversi, nello stesso esercizio turistico o ricettivo, se il contributo precedente è già stato concesso.
Le domande devono riguardare opere non ancora iniziate o acquisti non ancora effettuati e devono essere corredate da:
- relazione illustrativa;
- computo metrico estimativo dell’intero investimento;
- preventivi di spesa per le opere non murarie.
Le domande sono inserite ogni quattro mesi in graduatorie distinte per azione, con contestuale concessione del contributo e fissazione del periodo per completare l’iniziativa.
La Giunta regionale ripartisce annualmente gli stanziamenti tra le varie azioni, definendo i criteri di concessione e attribuendo priorità agli investimenti in aree non comprese negli Obiettivi comunitari indicati nel testo e alle opere cantierabili al momento dell’approvazione delle graduatorie, riservando comunque alle PMI turistiche almeno il 60% delle risorse disponibili.
Vincolo di destinazione e obblighi successivi
Gli immobili sede di esercizi ricettivi agevolati restano vincolati alla destinazione d’uso per 10 anni dalla trascrizione del vincolo nei registri immobiliari; la trascrizione è obbligatoria e a carico del beneficiario.
Negli altri casi, il beneficiario deve sottoscrivere un atto di impegno a mantenere per 10 anni l’opera o il bene per le finalità agevolate.
La Regione può autorizzare il mutamento della destinazione o la liberazione dall’impegno se documentata l’impossibilità sopravvenuta o la non convenienza economica dell’attività; in tal caso va restituita l’agevolazione, proporzionalmente ridotta per il periodo già trascorso, con interessi legali.
Revoca o riduzione dei contributi
Il contributo è revocato, con recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali, se:
- vi sono irregolarità sostanziali nella documentazione di spesa o nella dimostrazione della cantierabilità;
- l’intervento non è eseguito secondo il progetto approvato o nei termini concessi;
- il beneficiario rinuncia al contributo;
- non è rispettato il vincolo o l’impegno di destinazione;
- l’attività turistica o ricettiva è cessata oppure non è mai iniziata.
Nei casi di irregolarità documentale o di difformità parziale può essere disposta, in alternativa, una riduzione del contributo commisurata alle spese effettivamente e correttamente sostenute, se l’opera resta fruibile.
Le somme recuperate sono riassegnate a capitoli di entrata e spesa per le medesime finalità.
Calamità naturali e grave danno ambientale
La Regione accantona ogni anno una quota non inferiore al 10% degli stanziamenti di bilancio da destinare a programmi di recupero delle aziende ricettive e delle strutture turistiche colpite da calamità naturali o da grave danno ambientale riconosciuto dalla Giunta regionale.
Le procedure di individuazione delle opere ammissibili, dei destinatari e di concessione/erogazione dei contributi sono definite dalla Giunta regionale, nei limiti della disciplina generale sui contributi.
Delega alle Province e controlli sull’esercizio delegato
Le funzioni amministrative relative ai contributi per strutture ricettive e stabilimenti balneari, nonché ai contributi in conto interessi per le PMI, sono delegate alle Province.
Per l’esercizio della delega si utilizzano gli stanziamenti regionali previsti dalla normativa finanziaria richiamata; la Regione ripartisce annualmente le risorse in base al numero degli esercizi operanti nei territori provinciali e può adeguarle alle effettive esigenze di spesa.
Gli enti delegati devono:
- trasmettere annualmente una relazione sull’andamento delle funzioni;
- fornire dati e informazioni statistiche.
In caso di ritardi o omissioni la Giunta regionale può sostituirsi all’ente nel singolo atto; in caso di persistente inattività o reiterate inadempienze può promuovere la revoca della delega. Annualmente informa la competente Commissione consiliare.
Regime degli aiuti e copertura finanziaria
Gli aiuti sono concessi nel regime “de minimis” secondo la normativa comunitaria richiamata.
Le iniziative sono finanziate con fondi regionali nei limiti degli stanziamenti di bilancio e con altri fondi pubblici destinati alla riqualificazione dell’offerta turistica.
Abrogazione e attualità
La legge è stata espressamente abrogata con decorrenza 1° luglio 2008. Di conseguenza, pur descrivendo una disciplina organica dell’incentivazione turistica ligure, oggi non ha applicazione pratica come fonte vigente per nuovi procedimenti.
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