Cassazione Civile, Ordinanza n. 07100/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al Giudice di pace di Catania, di un decreto di respingimento del Questore di Trapani notificato nel 2023. Il Giudice di pace si era dichiarato incompetente per territorio; nell'appello avverso tale ordinanza la parte privata aveva poi chiesto la ricusazione del giudice designato, deducendo che il magistrato non avesse accolto la richiesta di cancellare, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., espressioni ritenute gravemente offensive contenute nella comparsa di costituzione del Ministero dell'Interno. Il Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza di ricusazione, ha condannato l'istante alle spese e le ha applicato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 54, comma 3, c.p.c. La ricorrente ha quindi impugnato l'ordinanza in cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 51 e 52 c.p.c., sostenendo che l'istanza di ricusazione fosse stata dichiarata inammissibile senza adeguata motivazione e che tali norme non dovessero essere lette in modo tassativo, dovendosi valorizzare anche il potere di cancellazione delle espressioni offensive; (2) denuncia del mancato ricorso all'analogia in presenza di un asserito vuoto normativo; (3) violazione degli artt. 91, 92 e 54, comma 3, c.p.c. per mancata compensazione delle spese e per l'irrogazione della pena pecuniaria senza motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che l'art. 53, comma 2, c.p.c. qualifica come non impugnabile l'ordinanza che decide sull'istanza di ricusazione, a prescindere dall'esito, e ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite secondo cui tale provvedimento non è ricorribile per cassazione perché privo del carattere della definitività: l'eventuale vizio derivante dall'incompatibilità del giudice può essere fatto valere come nullità nel successivo giudizio di merito, impugnando la sentenza resa dal giudice ricusato. La Corte ha inoltre ribadito che neppure la statuizione sulla pena pecuniaria ex art. 54, comma 3, c.p.c. è autonomamente ricorribile, potendo essere censurata nel corso del giudizio di merito. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito; non sono state liquidate spese poiché il Ministero è rimasto intimato; è stato dato atto dell'obbligo, in capo alla ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 51 c.p.c.
Indica le cause di astensione/ricusazione del giudice, ma la Corte ribadisce che l'ordinanza sulla ricusazione non è impugnabile immediatamente.
art. 52 c.p.c.
Disciplina il procedimento di ricusazione; la sua violazione non consente il ricorso immediato per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'istanza.
art. 53, comma 2, c.p.c.
Prevede espressamente la non impugnabilità dell'ordinanza che decide sull'istanza di ricusazione, qualunque sia l'esito del procedimento.
art. 54, comma 3, c.p.c.
La pena pecuniaria irrogata alla parte che propone ricusazione inammissibile o rigettata non costituisce provvedimento definitivo e non è autonomamente ricorribile per cassazione.
art. 89 c.p.c.
È il potere di cancellare espressioni sconvenienti od offensive; la ricorrente invocava la sua applicazione, ma la Corte non affronta il merito della doglianza perché il ricorso è inammissibile.
art. 91 c.p.c.
Norma sulle spese di lite richiamata nel terzo motivo; la censura non è esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 92 c.p.c.
Norma sulla compensazione delle spese richiamata nel terzo motivo; la censura non è esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge evocato dalla ricorrente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro per determinare l'importo aggiuntivo del contributo unificato richiamato dalla Corte.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla giurisprudenza citata per sottolineare il diritto al giudice imparziale, ma non incide sulla non impugnabilità immediata dell'ordinanza di ricusazione.
art. 111 Cost.
Richiamato per il principio del giusto processo; la Corte ribadisce che non impone l'immediata ricorribilità dell'ordinanza di ricusazione.
art. 3 Cost.
Richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale già ritenute infondate sulla disciplina della ricusazione nel processo civile.
art. 24 Cost.
Richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale già ritenute infondate.
art. 104 Cost.
Richiamato nella decisione costituzionale menzionata dalla Corte per escludere l'illegittimità della disciplina processuale civile della ricusazione.
artt. 353 e 354 c.p.c.
Richiamati nella motivazione delle Sezioni Unite citate per chiarire che l'eventuale vizio può riflettersi sulla sentenza finale e sulle ipotesi di rimessione al primo giudice.
art. 41 c.p.p.
Richiamato solo in chiave comparativa per evidenziare che il diverso regime del processo penale non rende incostituzionale quello civile.
art. 40, comma 1, c.p.p.
Richiamato dalla Corte costituzionale citata come termine di paragone rispetto al diverso sistema civile.
Massime di principio
- L'ordinanza che decide sull'istanza di ricusazione è non impugnabile immediatamente in cassazione, poiché l'art. 53, comma 2, c.p.c. ne esclude l'impugnabilità qualunque sia l'esito del procedimento.
- La non impugnabilità immediata non viola di per sé il diritto al giudice imparziale, perché l'eventuale vizio di incompatibilità del giudice può essere fatto valere come nullità nel successivo giudizio di merito e in sede di impugnazione della sentenza.
- La pena pecuniaria irrogata alla parte che abbia proposto ricusazione dichiarata inammissibile o rigettata non è un capo autonomamente definitivo e non è ricorribile per cassazione, essendo deducibile nel prosieguo del giudizio di merito.
- La diversa disciplina processuale della ricusazione nel processo civile rispetto al processo penale non integra di per sé violazione del principio di eguaglianza, poiché il legislatore può regolare diversamente procedimenti diversi in modo non irragionevole.
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