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Messaggio

Messaggio numero 16608 del 21-07-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS fornisce indicazioni operative e interpretative per la liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola relative al 2007, con chiarimenti su retribuzioni di riferimento, lavoratori stranieri, espatrio, detrazioni fiscali e coordinate bancarie.

Indirizzi generali per la liquidazione della disoccupazione agricola 2007

Indirizzi generali per la liquidazione della disoccupazione agricola in competenza 2007

Il messaggio contiene chiarimenti normativi e procedurali destinati alle Sedi INPS per la liquidazione delle domande di disoccupazione agricola relative all’anno 2007. L’obiettivo è uniformare i criteri di calcolo, l’individuazione dei beneficiari e la gestione di alcuni profili operativi emersi nella fase applicativa.

Retribuzioni di riferimento per il calcolo della prestazione

Ai fini del calcolo della disoccupazione agricola 2007, in attuazione dell’art. 01, commi 4 e 5, della legge n. 81 dell’11 marzo 2006, deve essere preso in considerazione il valore più alto tra:

  • salario collettivo provinciale;
  • salario individuale;
  • minimale di legge, se più favorevole, pari per il 2007 a euro 36,86.

Il messaggio richiama inoltre un contenzioso relativo alla retribuzione minimale utilizzata per la liquidazione delle prestazioni. L’INPS ribadisce l’interpretazione secondo cui, per il settore agricolo, la retribuzione imponibile è quella prevista dall’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389, senza richiamo al comma 2 dello stesso articolo, che disciplina il minimale per la generalità dei lavoratori.

Ne consegue che per i lavoratori agricoli resta applicabile la precedente disciplina del minimale di cui all’art. 7, comma 5, della legge 11 novembre 1983 n. 638, con importo inferiore rispetto a quello previsto per il settore non agricolo. Il Comitato amministratore del fondo per le gestioni temporanee ha ritenuto corretta tale interpretazione, anche con riferimento alle sospensive presentate avverso provvedimenti di accoglimento adottati dai Comitati provinciali.

Un ulteriore profilo di contenzioso riguarda la discordanza tra qualifica effettiva del lavoratore e qualifica indicata dal datore di lavoro nel DMAG. In tali casi, le sedi sono state autorizzate a riliquidare l’indennità sulla base della retribuzione corrispondente alla qualifica superiore comprovata da documentazione probatoria, come ad esempio la busta paga, salvo poi segnalare la difformità all’ufficio di vigilanza per il recupero della contribuzione omessa.

Lavoratori stranieri

Lavoratori extracomunitari

Il messaggio precisa che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha la stessa durata del visto d’ingresso e può andare da 20 giorni fino a un massimo di nove mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno, ai sensi del DPR n. 334/2004, art. 34, comma 1.

I lavoratori extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale non sono assicurati per la disoccupazione né per i trattamenti di famiglia, in base al D.Lgs. n. 286/1998, art. 25, commi 1 e 2. Per evitare erogazioni indebite, anche per il 2007 il Ministero dell’Interno fornirà un data-base con i dati dei lavoratori extracomunitari che hanno svolto attività nel settore agricolo e non agricolo con permesso stagionale.

Per qualificare un lavoratore come stagionale, in caso di dubbio, rilevano in particolare:

  • la durata del permesso, che non deve superare i nove mesi;
  • l’eventuale mantenimento della residenza nel paese d’origine;
  • la dicitura "visto per lavoro stagionale" apposta sul passaporto.

Lavoratori comunitari e neocomunitari

Per i lavoratori comunitari e neocomunitari non vi sono limitazioni particolari all’ingresso nel mercato del lavoro italiano. Essi hanno diritto a entrare e soggiornare in Italia anche per motivi di lavoro.

Se il soggiorno si prolunga oltre tre mesi, i cittadini comunitari e neocomunitari che intendono stabilirsi in Italia per lavoro o studio possono richiedere l’iscrizione all’anagrafe comunale, che dal 11 aprile 2007 ha sostituito la Carta di soggiorno UE ai sensi del D.Lgs. n. 30/2007. Per i titoli di soggiorno validi si rinvia alle istruzioni del messaggio n. 4602 del 25 febbraio 2008.

Ottenuta l’iscrizione anagrafica o disponendo di titoli di soggiorno validi, tali lavoratori possono rivolgersi al Centro per l’impiego del luogo di residenza e sono soggetti alle stesse norme e procedure previste per i cittadini italiani. Il messaggio precisa inoltre che, per la fruizione delle prestazioni di disoccupazione agricola e non agricola con requisiti ridotti, non è obbligatorio richiedere il titolo di soggiorno ai lavoratori comunitari e neocomunitari che abbiano presentato domanda per il 2007.

Per i lavoratori subordinati provenienti da Paesi neocomunitari, il messaggio ricorda che sono soggetti all’assicurazione per la disoccupazione involontaria e per i trattamenti di famiglia se assunti con contratto di lavoro agricolo subordinato, sia stagionale sia non stagionale, anche quando sul DMAG sia stato apposto il codice 039. I Paesi richiamati sono:

  • Estonia;
  • Lettonia;
  • Lituania;
  • Polonia;
  • Slovenia;
  • Ungheria;
  • Slovacchia;
  • Repubblica Ceca dal 1° maggio 2004;
  • Romania e Bulgaria dal 1° gennaio 2007.

Il documento richiama infine il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi italiani ed esteri previsto dalla regolamentazione comunitaria e dagli accordi bilaterali. Per i lavoratori comunitari e neocomunitari, i periodi di contribuzione italiana vanno considerati insieme ai periodi esteri non sovrapposti ai fini del requisito contributivo, anche se i periodi esteri sono precedenti all’adesione dello Stato all’Unione europea o precedenti all’entrata in vigore dell’accordo bilaterale.

Viene richiamata la circolare n. 2039 del 22 dicembre 1972, che prevede che:

  • i periodi assicurativi risultanti dal formulario E 301 di uno Stato comunitario sono totalizzabili con quelli italiani per il perfezionamento dei requisiti contributivi per la disoccupazione agricola;
  • per determinare le giornate da indennizzare devono essere considerate, oltre alle giornate di effettiva occupazione in Italia, anche quelle lavorate all’estero e quelle coperte da indennità di malattia, infortunio e maternità a carico di istituzioni estere.

La stessa circolare precisa che i periodi di occupazione o assicurazione esteri rilevano anche per stabilire la prevalenza della contribuzione agricola nel biennio. Si sottolinea infine che, a differenza di quanto accade in Italia, nel caso di lavoro agricolo svolto in Paesi comunitari o convenzionati l’assicurazione coincide con l’esatto periodo di svolgimento dell’attività.

Espatrio e indennizzabilità dei periodi all’estero

Per la valutazione dei periodi di espatrio ai fini della disoccupazione agricola con requisiti normali e ridotti, il messaggio conferma le istruzioni già fornite con i messaggi n. 4431 del 27 luglio 1999 e n. 931 del 27 ottobre 2003.

In particolare:

  • se il lavoratore si è recato in un Paese extracomunitario non convenzionato nell’anno di riferimento, il periodo di assenza dall’Italia è considerato non indennizzabile;
  • fa eccezione l’espatrio per brevi periodi, motivato da gravi e comprovati motivi di salute, personali, di un familiare oppure da altri motivi familiari, come matrimonio o lutto;
  • se il lavoratore si è recato in un Paese comunitario o convenzionato, il periodo è indennizzabile, purché non coperto da attività lavorativa o da prestazioni previdenziali a carico dello Stato estero.

Detrazioni fiscali

Il messaggio richiama le modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2008, legge n. 244 del 24 dicembre 2007, già oggetto di precedenti chiarimenti.

In base all’art. 1, comma 221:

  • il soggetto che richiede la prestazione deve dichiarare ogni anno il codice fiscale dei familiari per i quali intende beneficiare delle detrazioni;
  • l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, deve riportare nel modello 770 il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce della detrazione.

Poiché la procedura di acquisizione delle detrazioni fiscali è ancora in fase di adeguamento, per la liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola le detrazioni continuano ad essere applicate con le modalità degli anni precedenti.

Coordinate bancarie e IBAN

Dal 1° gennaio 2008 il codice IBAN è stato adottato in via esclusiva per l’identificazione del conto corrente nei pagamenti nazionali e le coordinate bancarie tradizionali sono incorporate come segmento dell’IBAN.

Per la disoccupazione agricola, la procedura di liquidazione si collega all’applicazione predisposta dalla DCSIT, che converte automaticamente le coordinate bancarie in IBAN. L’elaborazione viene bloccata solo in presenza di coordinate bancarie non valide.

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