Cassazione Penale, Sentenza n. 10893/2025 del 19/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Tufano impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la condanna del GUP per il reato di cui all'art. 589-bis c.p. per il decesso della figlia, a seguito di una collisione a catena (fatto del 10/04/2019). L'imputazione contestava al ricorrente e ad altra conducente la violazione di norme del Codice della Strada (artt. 140, 141, 149 CdS e art. 348 Reg. attuaz. CdS) per velocità inadeguata, mancato rispetto della distanza di sicurezza e manovra pericolosa. Il ricorso in Cassazione aveva due motivi: (1) vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 218 CdS nella determinazione della durata della sanzione accessoria (sosteneva che la gravità del danno non poteva essere valutata come criterio esclusivo poiché nell'omicidio stradale l'evento morte è sempre presente e, nel caso concreto, la morte sarebbe stata causata da un evento esterno imprevedibile: l'investimento da parte della Dodge di Primela); (2) vizio di motivazione per il mancato accertamento della velocità della vettura del Primela, che avrebbe potuto configurare una responsabilità concorrente e ridurre la quota di danno imputabile a Tufano.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente e compiutamente applicato i tre criteri di cui all'art. 218 CdS (entità del danno, gravità della violazione, pericolo per il futuro uso degli automezzi), motivando la scelta della durata della sospensione della patente con riferimento alla velocità inadeguata del Tufano, alla mancata distanza di sicurezza e alla manovra pericolosa verso sinistra. Ha inoltre osservato che la sanzione accessoria era stata mantenuta al di sotto del relativo trattamento medio edittale e che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Quanto al secondo motivo, la Corte ha giudicato la questione come riesame di fatto e prova (richiesta di accertamento della velocità del Primela), materia non sindacabile in Cassazione quando le sentenze di merito offrano una motivazione logica e priva di vizi. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
Norma applicata per la responsabilità per omicidio stradale; il ricorso riguardava la conferma della condanna per la morte della minore a seguito del sinistro.
art. 140 Codice della Strada
Riferimento normativo alle condotte di guida con riferimento alla velocità: la violazione è stata considerata, insieme ad altri elementi, nella valutazione della gravità della condotta del ricorrente.
art. 141 Codice della Strada
Norma relativa al mantenimento della distanza di sicurezza; la sua violazione è stata ritenuta elemento contributivo della responsabilità del ricorrente.
art. 149 Codice della Strada
Norma richiamata in rapporto alle manovre di svolta/precedenza/operazioni di guida; menzionata nell'imputazione come violata nella dinamica del sinistro.
art. 348 Regolamento di attuazione del Codice della Strada
Richiamato nell'imputazione per specifiche prescrizioni tecniche/di comportamento attinenti alla circolazione; integrato nella valutazione delle violazioni contestate.
art. 218 Codice della Strada
Norma che indica i criteri per la determinazione della durata della sanzione accessoria (entità del danno, gravità della violazione, pericolo per il futuro uso degli automezzi). La Corte ha ritenuto correttamente applicati e motivati i tre parametri nel caso concreto.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Nella determinazione della durata delle sanzioni accessorie ex art. 218 CdS il giudice deve considerare congiuntamente i tre parametri (entità del danno, gravità della violazione, pericolo per il futuro uso degli automezzi); l'evento morte, pur essendo l'esito massimo, non esclude l'uso degli altri criteri.
- La graduazione della sanzione accessoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito; è sufficiente una motivazione che dia conto dell'impiego dei criteri di legge, mentre è richiesta motivazione più dettagliata solo se la sanzione supera la misura media edittale.
- Se la corte di merito fornisce una ricostruzione logica e motivata della dinamica del sinistro, la Cassazione non è competente a riesaminare i fatti o a valutare nuovamente la prova tecnica (ricorsi che chiedono nuova valutazione della velocità di un terzo conducente sono spesso inammissibili).
- La presenza di una condotta di terzi che abbia contribuito all'esito dannoso può integrare una concorrente colpa, ma occorre prova sufficiente del nesso causale e della violazione (es. eccesso di velocità); l'asserita casualità dell'evento non è automaticamente esimente se il comportamento del ricorrente è stato pericoloso.
- Quando la sequenza temporale degli urti è così ravvicinata da escludere uno spazio di reazione per il terzo conducente, l'illecito concorrente di quest'ultimo può essere ritenuto irrilevante ai fini della responsabilità del primo agente.
- Le questioni di diritto connesse alla valutazione della congruità della pena accessoria si risolvono in sede di merito salvo profili di violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione che possano essere sindacati in Cassazione.
- In sede di impugnazione è strategico produrre e contestare tempestivamente le prove tecniche (ricostruzione dinamica, rilievi sulla velocità) in grado di dimostrare concretamente la concorrenza di colpa altrui; tardive deduzioni o rilievi meramente ipotetici rischiano di non essere considerati in Cassazione.
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