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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07227/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di ammissione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria proposta dalla società che gestisce le riserve strategiche nazionali di gas, la quale assumeva che, nel periodo 1 ottobre 2007-21 aprile 2008, l'impresa poi fallita/assoggettata ad amministrazione straordinaria avesse continuato a prelevare gas dalla rete senza un fornitore e senza pagare alcun corrispettivo. La ricorrente chiedeva quindi il controvalore del gas asseritamente prelevato, in prededuzione, sostenendo che i prelievi fossero imputabili alle riserve strategiche nazionali e dovessero essere restituiti o pagati. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la decisione è stata riformata sul rilievo che il contratto di somministrazione tra l'utilizzatore finale e il fornitore non fosse cessato, perché la disdetta del fornitore era inefficace, con conseguente permanenza del rapporto contrattuale e insussistenza del presupposto dell'azione di ripetizione dell'indebito. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva: omesso esame di fatti costitutivi della domanda; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell'art. 112 c.p.c.; vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo; violazione dell'art. 2033 c.c. sulla ripetizione dell'indebito, degli artt. 1353 e 1355 c.c. e della disciplina speciale del gas. Sosteneva in sintesi che la Corte d'appello avesse impropriamente fondato la decisione su un rapporto contrattuale tra soggetti terzi, facendo discendere l'inopponibilità della domanda dalla persistenza del contratto di fornitura tra l'utilizzatrice finale e il suo fornitore, e che ciò fosse irrilevante rispetto al credito azionato dalla gestore delle riserve strategiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a una nuova valutazione dei fatti e infondate quelle prospettate come violazione di legge, chiarendo che la Corte territoriale non aveva applicato un giudicato esterno nei confronti della ricorrente, ma aveva utilizzato come elemento di conferma l'autorevolezza di una precedente pronuncia di legittimità e altri elementi probatori per ritenere ancora vigente il contratto di somministrazione. Ha inoltre affermato che la sentenza impugnata non aveva esteso a terzi gli effetti del contratto, ma aveva tratto dalla persistente validità del rapporto negoziale la conseguenza che mancava il presupposto fattuale dell'azione di ripetizione dell'indebito. È stata esclusa anche la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. perché la ricorrente si era limitata a difendere, pur infondatamente, le proprie ragioni senza mala fede o colpa grave. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 270/1999

    norma richiamata quale base del ricorso per l'insinuazione al passivo nella procedura di amministrazione straordinaria; nel caso concreto la domanda è stata trattata secondo il vecchio rito concorsuale.

  • art. 101 l.f.

    richiamato come norma procedurale per l'insinuazione al passivo nel previgente regime fallimentare.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla pretesa omessa considerazione di fatti non contestati; la Corte ha escluso il vizio perché i fatti erano stati comunque esaminati.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la causa petendi non era stata alterata, ma i fatti erano stati valutati come non decisivi.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per negare l'opponibilità del giudicato ai terzi; la Corte ha precisato che la sentenza di merito non aveva fatto applicazione di giudicato esterno, ma solo valorizzato un precedente come elemento probatorio.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inopponibilità del contratto ai terzi; la Corte ha rilevato che il giudice di merito non aveva esteso gli effetti del contratto alla ricorrente, ma aveva usato la vigenza del contratto come premessa per escludere il presupposto della ripetizione.

  • art. 2033 c.c.

    la Corte ha affermato che le censure della ricorrente non riguardavano una falsa applicazione della norma, ma una contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito; l'azione di ripetizione è stata esclusa per la persistente validità del rapporto di somministrazione.

  • art. 2037 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2033 c.c. quale base dell'azione restitutoria invocata dalla ricorrente.

  • art. 1353 c.c.

    invocato per sostenere l'erroneità della lettura del contratto; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché estranea alla ratio decidendi.

  • art. 1355 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di condizione meramente potestativa; la Corte ha osservato che la decisione impugnata non si fondava su tale profilo.

  • art. 18 d.lgs. n. 164/2000

    invocato dalla ricorrente quale norma del mercato del gas; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione.

  • DM 26 settembre 2001

    richiamato dalla ricorrente sulla disciplina dello stoccaggio strategico; la Corte non ha ravvisato una violazione rilevante ai fini della decisione.

  • DC5/09 ARERA

    richiamato dalla ricorrente come atto regolatorio del settore gas; la censura è stata reputata inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità: il n. 5 non consente una nuova valutazione dei fatti né la doglianza sulla motivazione insufficiente; il n. 3 riguarda l'erronea ricognizione della norma, non della fattispecie concreta.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte ha escluso i presupposti per la responsabilità aggravata, in difetto di mala fede o colpa grave della ricorrente.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1 quater e comma 1-bis

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo che denunci omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se, in realtà, sollecita una nuova valutazione del materiale istruttorio o contesta che il giudice abbia attribuito irrilevanza a fatti già esaminati.
  • La violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. ricorre solo quando si censuri l'erronea individuazione o interpretazione della norma astratta; se si contesta l'apprezzamento della fattispecie concreta, la doglianza attiene al merito ed è sottratta al controllo di legittimità.
  • Il giudice può valorizzare una precedente pronuncia di legittimità come elemento di conferma probatoria o di autorevolezza dell'accertamento, senza che ciò integri necessariamente applicazione del giudicato esterno nei confronti di soggetti terzi.
  • L'art. 1372 c.c. impedisce di opporre a terzi gli effetti del contratto, ma non vieta al giudice di utilizzare l'esistenza e la persistente efficacia del rapporto contrattuale tra altri soggetti come fatto storico rilevante per escludere il presupposto dell'azione proposta dal terzo.
  • L'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. presuppone l'assenza di una giusta causa della prestazione in relazione alla fattispecie concreta accertata dal giudice; se il rapporto sottostante viene ritenuto ancora efficace, viene meno il fondamento dell'azione restitutoria.
  • La censura di omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato è infondata quando il giudice abbia esaminato i fatti costitutivi allegati, ma li abbia valutati non decisivi alla luce di una diversa ricostruzione della vicenda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMoraInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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