Deliberazione n. 374 del 23/06/2025
Provvedimento del 23 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione relativa a contenuti sessualmente espliciti riconducibili alla disciplina sul c.d. revenge porn. Le misure urgenti avevano lo scopo di impedire l’ulteriore diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e di prescriverne l’eventuale conservazione a fini probatori per 12 mesi, con cautele atte a evitare la diretta identificabilità degli interessati. La decisione conferma l’intervento rapido previsto dall’art. 144-bis del Codice privacy e dall’art. 33-bis del regolamento interno del Garante.
Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC: ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale riconducibile al revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento nasce da una segnalazione della persona interessata, che ha rappresentato il rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama in particolare:
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn da parte di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni;
- il medesimo art. 144-bis, che impone all’Autorità di decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salvo successiva ratifica.
Segnalazione e verifiche preliminari
La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram indicate nella segnalazione. Sulla base delle verifiche svolte, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ritenuto la segnalazione compatibile con il perimetro dell’art. 144-bis del Codice.
Misure urgenti adottate
Con i provvedimenti nn. 203 e 204 del 18 giugno 2025 sono stati disposti due ordini principali:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, solo a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.
La conservazione doveva essere effettuata con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale
Il Garante, riunito il 23 giugno 2025, ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento consolida quindi l’intervento cautelare finalizzato a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a garantirne, se del caso, la conservazione limitata e protetta per esigenze probatorie.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato al Garante la possibile diffusione, tramite Facebook, Instagram e Telegram, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. La segnalazione è stata trattata nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce all’Autorità il potere di intervenire in tempi rapidissimi nelle ipotesi di c.d. revenge porn.
Provvedimenti urgenti adottati il 18 giugno 2025
Verificata la compatibilità della segnalazione con la previsione normativa, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza i provvedimenti nn. 203/2025 e 204/2025. Tali misure hanno imposto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione a fini probatori
Alle medesime società è stata prescritta, per l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, la conservazione per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento esclusivamente a fini probatori. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 18 giugno 2025. La decisione conferma quindi l’efficacia delle misure di blocco e conservazione disposte nei confronti dei gestori delle piattaforme coinvolte.
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