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Circolare

Circolare numero 53 del 29-4-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare ridefinisce le modalità operative per la gestione delle domande di permesso e congedo per assistenza a disabili gravi, imponendo la protocollazione e la trattazione informatizzata di tutte le istanze. Chiarisce inoltre che il provvedimento INPS ha natura essenzialmente previdenziale e non sostituisce le verifiche del datore di lavoro sui requisiti di legge. Vengono aboliti il "programma di assistenza" e, per i nuovi provvedimenti e i rinnovi, il limite temporale di validità dei riconoscimenti, mentre la certificazione provvisoria resta efficace fino alla definizione definitiva. La circolare precisa infine che il lavoratore con disabilità grave può cumulare i permessi per sé con quelli per assistere un familiare, e che il divieto di cumulo con il congedo straordinario riguarda le stesse giornate e non lo stesso mese in giornate diverse.

Nuove disposizioni sui permessi ex art. 33 legge 104/1992

Nuove disposizioni in materia di diritto alla fruizione dei permessi ex art. 33 legge 104/1992

La circolare interviene sull’assetto operativo e interpretativo dei permessi e dei congedi connessi all’assistenza ai disabili gravi, con l’obiettivo di rendere più uniforme, tempestiva e trasparente la gestione delle istanze. Il documento chiarisce la ripartizione dei compiti tra INPS e datore di lavoro, elimina alcuni adempimenti ritenuti non più necessari e precisa taluni profili di cumulo dei benefici.

Gestione informatica delle domande

Con decorrenza immediata, tutte le domande relative ai permessi e ai congedi devono essere:

  • protocollate informaticamente;
  • acquisite nella procedura di gestione;
  • definite tramite provvedimenti prodotti esclusivamente dalla procedura informatica.

Sia l’atto di concessione sia quello di diniego devono essere inviati al lavoratore e al datore di lavoro. La circolare richiama espressamente uno schema di lettera di accoglimento allegato al documento.

Natura giuridica del provvedimento INPS

La circolare, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 5 gennaio 2005, n. 175, ribadisce che il soggetto tenuto a concedere i tre giorni di permesso mensile è il datore di lavoro del lavoratore che assiste una persona con handicap in situazione di gravità. Il rimborso economico da parte dell’INPS al datore di lavoro attiene al solo profilo finanziario e non incide sul diritto del lavoratore al permesso retribuito.

Ne consegue che il provvedimento INPS di riconoscimento del diritto:

  • incide esclusivamente sul rapporto previdenziale tra ente assicuratore e datore di lavoro;
  • costituisce un’autorizzazione preventiva alla compensazione delle somme erogate con i contributi obbligatori;
  • non sostituisce la valutazione del datore di lavoro sulla sussistenza dei presupposti di legge.

L’INPS, quindi, svolge un controllo preventivo generale sulla congruità della richiesta rispetto al titolo legale, senza intervenire nella concreta concessione del beneficio, che resta nella gestione del singolo rapporto di lavoro.

Eliminazione del programma di assistenza

La circolare 90/2007 aveva introdotto, per il richiedente che risiedesse o lavorasse in luogo distante dal disabile, un programma di assistenza firmato congiuntamente con la persona da assistere, finalizzato a descrivere le modalità della cura.

A seguito di approfondimenti, anche sollecitati dal Garante per la protezione dei dati personali, l’INPS precisa che la verifica della sistematicità e adeguatezza dell’assistenza spetta esclusivamente al datore di lavoro nella gestione del rapporto individuale. Per questo motivo:

  • le sedi devono cessare di richiedere il programma di assistenza;
  • la nuova modulistica è in corso di revisione e sarà pubblicata successivamente nella banca dati online.

Durata dei provvedimenti di riconoscimento

La circolare dispone che, per tutti i nuovi provvedimenti di riconoscimento del diritto ai permessi e per i rinnovi dei provvedimenti già emessi, non sia più apposto un termine di validità temporale. Resta l’eccezione dei provvedimenti che riconoscono una disabilità grave solo per un periodo temporaneo.

La previsione si coordina con l’obbligo del richiedente, già contenuto nel modello di domanda, di comunicare entro 30 giorni ogni variazione rilevante, in particolare:

  • il ricovero a tempo pieno del soggetto con disabilità grave;
  • la revisione del giudizio di gravità da parte della commissione ASL;
  • le modifiche ai periodi di permesso richiesti;
  • la fruizione dei permessi, per lo stesso disabile grave, da parte di altri familiari.

Validità della certificazione provvisoria

La circolare affronta anche il caso in cui la commissione medica ex art. 4 della legge 104/1992 non si pronunci entro 90 giorni dalla domanda. In tale ipotesi, l’accertamento provvisorio del medico specialista nella patologia denunciata, effettuato dopo il novantesimo giorno, è ritenuto efficace fino alla definizione definitiva da parte della commissione.

Per usufruire del beneficio in questa fase, il lavoratore deve allegare:

  • copia della domanda presentata alla commissione medica;
  • la dichiarazione liberatoria già prevista dalla circolare n. 32/2006, con impegno alla restituzione delle prestazioni eventualmente risultate indebite a procedimento concluso.

Poiché non è più previsto un termine di validità di sei mesi per la certificazione provvisoria, le sedi devono verificare periodicamente l’esito dell’accertamento definitivo tramite la procedura INVCIV-NEW, così da prevenire indebite fruizioni in caso di mancato riconoscimento della gravità.

Cumulo dei permessi per il lavoratore con disabilità grave

La circolare ammette che il lavoratore con disabilità grave, già beneficiario dei permessi ex lege 104/1992 per sé, possa cumulare anche i tre giorni mensili previsti per l’assistenza a un familiare con handicap grave.

Non è richiesto alcun parere medico-legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le esigenze assistenziali del familiare. La circolare chiarisce infatti, richiamando un apposito parere ministeriale, che tale capacità non coincide necessariamente con un’idoneità da accertare in sede medico-legale.

Cumulo tra congedo straordinario e permessi ex art. 33

Infine, viene fornita un’interpretazione dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001. Il divieto di fruizione contemporanea dei benefici ex art. 33 legge 104/1992 e del congedo straordinario si riferisce alle stesse giornate riferite al medesimo disabile.

Di conseguenza, è possibile utilizzare nello stesso mese:

  • periodi di congedo straordinario;
  • permessi ex art. 33;

purché la fruizione avvenga in giornate diverse. La circolare precisa che tale soluzione non determina nuovi oneri economici, ma comporta soltanto un’anticipazione del congedo straordinario, fermo restando il limite complessivo di due anni per ciascun soggetto in situazione di handicap grave.

Punti principali

Gestione informatica delle domande

Dal momento dell’emanazione, tutte le domande devono essere protocollate informaticamente, acquisite nella procedura di gestione e trattate tramite le applicazioni informatiche dedicate. Anche i provvedimenti di concessione e di diniego devono essere prodotti esclusivamente dalla procedura e inviati sia al lavoratore sia al datore di lavoro.

Natura del provvedimento INPS

Il riconoscimento del diritto ai permessi ex art. 33 legge 104/1992 incide sul rapporto previdenziale e non attribuisce all’INPS un potere di concessione del beneficio in senso sostanziale. La verifica dei presupposti di legge compete al datore di lavoro, che ha il dovere di accertare in concreto la sussistenza dei requisiti; l’INPS svolge un controllo preventivo generale sulla congruità della richiesta e tutela l’aspetto economico dell’erogazione.

Eliminazione del programma di assistenza

Non deve più essere richiesto il programma di assistenza previsto dalla circolare 90/2007 per i richiedenti che risiedono o lavorano lontano dal disabile. La verifica della sistematicità e adeguatezza dell’assistenza è ricondotta alla gestione concreta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro. È prevista la revisione della modulistica, che sarà pubblicata successivamente in banca dati online.

Durata dei provvedimenti di riconoscimento

Per i nuovi provvedimenti di riconoscimento e per i successivi rinnovi non deve più essere indicato un limite temporale di validità, salvo il caso dei provvedimenti riferiti a una disabilità grave riconosciuta solo temporaneamente. Il richiedente resta comunque tenuto a comunicare entro 30 giorni le variazioni rilevanti, tra cui ricovero a tempo pieno, revisione del giudizio di gravità, modifiche ai periodi di permesso e fruizione del beneficio da parte di altri familiari.

Certificazione provvisoria

Se la commissione medica ex art. 4 legge 104/1992 non si pronuncia entro 90 giorni dalla domanda, l’accertamento provvisorio del medico specialista nella patologia denunciata, effettuato dopo 90 giorni, resta efficace fino alla decisione definitiva. Il lavoratore deve allegare la copia della domanda presentata alla commissione e la dichiarazione liberatoria già richiamata dalla circolare 32/2006. Non essendo più previsto il termine di sei mesi, le sedi devono verificare periodicamente l’esito dell’accertamento definitivo tramite procedura INVCIV-NEW.

Cumulo dei permessi per il lavoratore disabile grave

Il lavoratore con disabilità grave che usufruisce dei permessi per sé può cumulare anche i tre giorni mensili per assistere un familiare con handicap grave. Non è necessario acquisire un parere medico-legale sulla sua capacità di garantire l’assistenza, poiché tale capacità non coincide necessariamente con un requisito suscettibile di accertamento medico-legale.

Cumulo tra congedo straordinario e permessi ex art. 33

L’incompatibilità prevista dall’art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001 si riferisce alla fruizione dei due benefici nelle stesse giornate per il medesimo disabile. Non impedisce invece di utilizzare, nello stesso mese, periodi di congedo straordinario e permessi ex art. 33 in giorni diversi. Tale interpretazione non comporta oneri aggiuntivi, ma solo un’anticipazione del congedo straordinario entro il limite complessivo di due anni per ogni soggetto in situazione di handicap grave.

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