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Circolare

Circolare numero 54 del 30-4-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che le attività di "Phone center" e "Internet point" rientrano, ai fini previdenziali e assistenziali, nel settore Terziario. Viene indicato il relativo inquadramento con specifici codici di classificazione e disposto l’adeguamento delle posizioni già non correttamente classificate. Inoltre, si precisa che i titolari o soci che svolgono abitualmente e prevalentemente tali attività devono iscriversi alla gestione speciale esercenti attività commerciali.

Classificazione previdenziale di phone center e internet point e iscrizione dei titolari/soci alla gestione commercianti

Classificazione previdenziale di phone center e internet point

La circolare interviene per chiarire l’inquadramento previdenziale e assistenziale delle attività di "Phone center" e "Internet point", anche quando organizzate in forma integrata. L’istituto precisa sia la classificazione dei datori di lavoro sia l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per i titolari e soci che svolgano tali attività in modo abituale e prevalente.

Quadro generale di classificazione nel settore terziario

La circolare richiama l’art. 49, comma 1, lett. b), della legge n. 88/1989, secondo cui rientrano nel settore terziario le attività di produzione, intermediazione e prestazione di servizi, anche finanziari, salvo che siano diversamente classificate dalla stessa norma o da leggi speciali. Viene evidenziato che il terziario comprende sia i servizi personali sia quelli reali, nonché il terziario tradizionale e quello avanzato fondato su sistemi informativi, telecomunicazioni e telematica.

Inquadramento delle attività di phone center e internet point

In ragione dell’evoluzione dei servizi e della diffusione delle attività connesse alle telecomunicazioni, l’INPS stabilisce che le attività di "Phone center" e "Internet point" devono essere classificate nel settore terziario. La circolare indica il seguente inquadramento:

  • c.s.c. 70708
  • codice Ateco 1991: 64.20.0
  • codice Ateco 2002: 64.20.6
  • codice Ateco 2007: 61.90.20

Tale scelta comporta una parziale modifica delle indicazioni contenute nel manuale di classificazione allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996, successivamente aggiornato con messaggio n. 5 del 9 aprile 2001.

Motivazioni dell’esclusione da industria e telecomunicazioni

L’INPS esclude che tali attività possano essere considerate manifatturiere, poiché la nozione si riferisce alla trasformazione o modificazione di materie prime e non comprende la produzione di beni immateriali o di servizi. Esclude inoltre il loro inserimento nei servizi di telecomunicazione in senso stretto, poiché questi ultimi sono caratterizzati da un utilizzo generale e quotidiano, diverso da quello dei servizi offerti da phone center e internet point.

Adeguamento delle posizioni aziendali

Le U.d.p. Aziende con dipendenti che non abbiano già classificato tali attività nel settore terziario devono procedere alla revisione della classificazione. La rettifica deve avere effetto dal periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del provvedimento, in applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995.

Iscrizione dei titolari e soci alla gestione commercianti

La circolare precisa infine che i titolari e i soci delle imprese che svolgono, in forma abituale e prevalente, attività di "Phone center" e "Internet point" sono obbligati all’iscrizione alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali. Il richiamo normativo è all’art. 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Punti principali

Classificazione generale nel settore Terziario

L’INPS ribadisce che, in base all’art. 49 della legge n. 88/1989, nel settore terziario rientrano tutti i servizi non diversamente classificati. Le attività di servizio, comprese quelle rese tramite sistemi di informazione, telecomunicazione e telematici, sono quindi collocate nel terziario salvo diversa qualificazione normativa.

Inquadramento di phone center e internet point

Le attività di "Phone center" e "Internet point", anche quando svolte in forma integrata e aperte al pubblico, sono classificate nel settore terziario. L’inquadramento avviene con c.s.c. 70708 e con i seguenti codici Ateco: 64.20.0 (Ateco 1991), 64.20.6 (Ateco 2002) e 61.90.20 (Ateco 2007).

Esclusione da settore industria e telecomunicazioni

La circolare esclude che tali attività possano essere qualificate come manifatturiere, poiché non comportano trasformazione di materie prime né produzione di beni materiali. Esclude anche l’inquadramento tra i servizi di telecomunicazione in senso proprio, poiché questi ultimi si caratterizzano per un utilizzo generale e quotidiano, diverso dai servizi a utenza non universalizzata.

Revisione delle classificazioni già effettuate

Le U.d.p. Aziende con dipendenti che non abbiano già provveduto all’inquadramento delle attività di "Phone center" e "Internet point" nel settore terziario devono procedere alla revisione della classificazione. La rettifica decorre dal periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del messaggio, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995.

Obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per titolari e soci

I titolari e i soci delle imprese che svolgono abitualmente e prevalentemente attività di "Phone center" e "Internet point" sono tenuti all’iscrizione alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell’art. 1, commi 202 e seguenti, della legge n. 662/1996.

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