Circolare numero 55 del 30-4-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i compensi dei volontari del Servizio civile nazionale vanno qualificati come redditi di collaborazione coordinata e continuativa e che, conseguentemente, tali soggetti devono essere iscritti alla Gestione separata INPS ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Vengono indicate le modalità di versamento, la base imponibile, le aliquote applicabili per gli anni 2006, 2007 e 2008, nonché le istruzioni per la compilazione del modello F24 e della procedura E-mens. La circolare disciplina anche la regolarizzazione dei periodi pregressi (2006 e 2007) e precisa che l’onere contributivo è interamente a carico del Fondo Nazionale per il Servizio Civile, senza trattenuta del collaboratore.
Obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS dei volontari del Servizio civile nazionale dal 1° gennaio 2006
Gestione separata INPS e volontari del Servizio civile nazionale
La circolare disciplina l’inquadramento previdenziale dei volontari del Servizio civile nazionale, precisando che, dalla decorrenza del 1° gennaio 2006, essi sono soggetti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Il documento chiarisce inoltre le modalità operative per il versamento dei contributi, la denuncia dei dati e la regolarizzazione dei periodi pregressi.
Quadro normativo di riferimento
La ricostruzione parte dalla legge n. 230/1998, che ha istituito l’Ufficio nazionale del servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dalla legge n. 64/2001, che ha previsto il Fondo Nazionale per il Servizio Civile quale soggetto deputato all’amministrazione e alla programmazione delle risorse. Il decreto legislativo n. 77/2002, entrato in vigore definitivamente il 1° gennaio 2006, ha disciplinato il Servizio civile nazionale, compresi l’ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Con la sospensione del servizio militare obbligatorio disposta dalla legge n. 226/2004, il Servizio civile assume base esclusivamente volontaria.
Per i periodi di servizio civile svolti fino al 31 dicembre 2005, la circolare ricorda che, ai fini del trattamento previdenziale pubblico e privato, valgono nei limiti e con le modalità previste per il servizio militare obbligatorio, rinviando anche al precedente messaggio della Direzione Centrale Prestazioni n. 25493 del 22 ottobre 2007.
Qualificazione dei compensi e conseguenze previdenziali
I volontari ammessi al Servizio civile hanno un’età compresa tra 18 e 28 anni e percepiscono un compenso mensile di 433,80 euro, incrementato per i volontari all’estero da una specifica indennità aggiuntiva fino a 465,00 euro mensili. La circolare richiama la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate secondo cui tali somme, in assenza dei presupposti di un vero rapporto di lavoro dipendente, devono essere qualificate come redditi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 50, lettera c-bis), del TUIR.
Da tale qualificazione deriva l’assoggettamento dei volontari all’obbligo contributivo verso la Gestione separata INPS. L’iscrizione deve avvenire come collaboratori.
Onere contributivo e assenza di trattenuta al volontario
La circolare precisa che, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 77/2002, l’intero onere contributivo è posto a carico del Fondo Nazionale per il Servizio Civile. Pertanto, sull’importo dovuto alla Gestione separata non deve essere effettuata alcuna trattenuta di un terzo a carico del collaboratore. Il documento segnala che questa indicazione rettifica parzialmente quanto in precedenza comunicato con il messaggio n. 4166 del 19 febbraio 2008.
Adempimenti operativi: modello F24 ed E-mens
Il competente Ufficio del Fondo Nazionale per il Servizio Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve utilizzare:
- il modello F24 per il versamento della contribuzione alla competente Sede provinciale INPS di Roma, Via dell’Amba Aradam n. 5, 00184 Roma;
- la procedura E-mens in ambiente web per la denuncia-comunicazione dei dati retributivi e contributivi dei beneficiari, previa richiesta dell’apposito codice PIN.
Base imponibile, aliquote e termini di versamento
La base imponibile è costituita dal trattamento economico percepito dal volontario per ciascuno dei dodici mesi della durata del rapporto.
Le aliquote contributive da applicare sono quelle vigenti nella Gestione separata:
- per il 2006: 10,00% per i soggetti provvisti di altra forma previdenziale obbligatoria; 18,20% per i soggetti privi di altra forma previdenziale obbligatoria;
- per il 2007: 16,00% per i soggetti provvisti di altra forma previdenziale obbligatoria; 23,50% per i soggetti privi di altra forma previdenziale obbligatoria fino al 6 novembre; 23,72% dal 7 novembre;
- per il 2008: 17,00% per i soggetti provvisti di altra forma previdenziale obbligatoria; 24,72% per i soggetti privi di altra forma previdenziale obbligatoria.
Il versamento deve essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento dei compensi ai volontari.
Sul modello F24 devono essere indicati:
- causale C10 se il soggetto è già provvisto di altra tutela previdenziale obbligatoria;
- causale CXX se il soggetto è privo di altra tutela previdenziale;
- codice sede 7000;
- matricola filiale 00184 Roma.
Compilazione della procedura E-mens
Nella denuncia telematica E-mens:
- nel campo "tipo di rapporto" deve essere indicato il codice 15, corrispondente a "Volontari del servizio civile";
- il campo "codice attività" non deve essere compilato.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Per la regolarizzazione dei periodi pregressi la circolare prevede un termine speciale: il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare, senza applicazione delle sanzioni civili previste dall’art. 116 della legge n. 388/2000.
Poiché si tratta di due annualità pregresse, in via eccezionale devono essere effettuati:
- due versamenti distinti, uno riferito al 2006 e uno al 2007;
- due flussi E-mens, uno per ciascun anno.
Per il modello F24, in tale ipotesi, devono essere indicati:
- codice sede 7000;
- codice tributo CXX oppure C10;
- matricola filiale 00184 Roma;
- periodo da 12/2006 a 12/2006 per l’anno 2006;
- periodo da 12/2007 a 12/2007 per l’anno 2007.
Per i flussi E-mens relativi ai periodi pregressi devono essere indicati:
- periodo di competenza 12/2006 e 12/2007;
- tipo rapporto 15;
- imponibile pari al totale dei compensi erogati nell’anno 2006 e nell’anno 2007;
- aliquota utilizzata per il calcolo dei contributi;
- periodo comprensivo del primo e dell’ultimo mese di volontariato dell’anno di riferimento, secondo l’esempio riportato dalla circolare.
Iscrizione alla Gestione separata e comunicazioni al Centro per l’impiego
In ragione dell’eccezionalità della disciplina, la circolare stabilisce che l’iscrizione alla Gestione separata dei volontari del Servizio civile si considera validamente compiuta con l’invio telematico dei dati richiesti tramite E-mens da parte del Fondo Nazionale per il Servizio Civile.
Inoltre, il Fondo non è tenuto alla comunicazione preventiva ai Centri per l’impiego prevista dalla legge n. 296/2006, poiché l’attività svolta nell’ambito dei progetti di Servizio civile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro.
Rinvio alle disposizioni generali
Per quanto non espressamente disciplinato dalla circolare, si rinvia alle disposizioni vigenti applicabili ai collaboratori iscritti alla Gestione separata.
Punti principali
Inquadramento normativo del Servizio civile
La circolare ricostruisce l’evoluzione normativa del Servizio civile nazionale, richiamando la legge n. 230/1998, la legge n. 64/2001 e il decreto legislativo n. 77/2002, la cui entrata in vigore è stata fissata al 1° gennaio 2006. Da tale data il Servizio civile è fondato esclusivamente sulla volontarietà, anche in conseguenza della sospensione del servizio militare obbligatorio disposta dalla legge n. 226/2004.
Qualificazione dei compensi e obbligo contributivo
I compensi corrisposti ai volontari sono considerati, in assenza di un vero rapporto di lavoro dipendente, redditi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 50, lettera c-bis), del TUIR. Ne deriva l’obbligo di iscrizione dei volontari alla Gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come collaboratori.
Onere contributivo a carico del Fondo nazionale
Ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 77/2002, la contribuzione dovuta alla Gestione separata è interamente posta a carico del Fondo Nazionale per il Servizio Civile. Non deve quindi essere operata la trattenuta di un terzo a carico del collaboratore. La circolare precisa che ciò rettifica parzialmente quanto comunicato in precedenza con il messaggio n. 4166 del 19 febbraio 2008.
Adempimenti di versamento e denuncia
Il Fondo Nazionale per il Servizio Civile deve utilizzare il modello F24 per il versamento della contribuzione alla Sede provinciale INPS competente di Roma e la procedura telematica E-mens, previa richiesta del codice PIN, per la denuncia dei dati retributivi e contributivi dei beneficiari.
Base imponibile e aliquote contributive
La base imponibile è costituita dal trattamento economico percepito dal volontario per ciascuno dei dodici mesi della durata del rapporto. Le aliquote da applicare sono quelle vigenti nella Gestione separata per gli anni 2006, 2007 e 2008, differenziate a seconda che il soggetto sia già provvisto o meno di altra forma previdenziale obbligatoria.
Scadenze e compilazione del modello F24
Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento dei compensi. Sul modello F24 vanno indicati le causali contributo C10 o CXX, il codice sede 7000 e la matricola filiale 00184 Roma.
Compilazione E-mens
Nella procedura E-mens deve essere indicato il codice 15 nel campo "tipo di rapporto" per i "Volontari del servizio civile"; il campo "codice attività" non deve essere compilato.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Per i periodi pregressi, la regolarizzazione deve avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data della circolare, senza sanzioni civili ex art. 116 della legge n. 388/2000. In via eccezionale, trattandosi di due annualità pregresse, devono essere effettuati due versamenti distinti per il 2006 e per il 2007, con due flussi E-mens separati.
Iscrizione e ulteriori esclusioni dall’obbligo
Considerata l’eccezionalità della disciplina, l’iscrizione alla Gestione separata dei volontari si considera validamente effettuata con l’invio telematico dei dati richiesti tramite E-mens da parte del Fondo. Inoltre, il Fondo Nazionale per il Servizio Civile non è soggetto all’obbligo di comunicazione preventiva ai Centri per l’impiego previsto dalla legge n. 296/2006, poiché l’attività dei volontari non instaura un rapporto di lavoro.
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