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Circolare

Circolare numero 56 del 8-5-2008

- proroga al 30 settembre 2008 del termine entro il quale i datori di lavoro, previo accordo sindacale, possono presentare all’INPS istanza di regolarizzazione per i lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, al fine di far emergere i rapporti di lavoro subordinato non denunciati - impugnabilità delle decisioni collegiali

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare informa che il termine per presentare all’INPS l’istanza di regolarizzazione dei lavoratori non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria è prorogato al 30 settembre 2008. Vengono chiariti gli effetti della proroga sia per i datori di lavoro che accedono per la prima volta alla procedura, sia per chi aveva già utilizzato l’emersione fino a settembre 2007. La circolare precisa inoltre competenze e natura delle decisioni del Collegio dei direttori sulle istanze, richiamando il ruolo istruttorio dell’INPS e le modalità di impugnazione dei provvedimenti.

Proroga al 30 settembre 2008 del termine per l’emersione dei rapporti di lavoro subordinato non denunciati

Proroga della finestra temporale per l’emersione dei rapporti di lavoro subordinato non denunciati

La circolare illustra gli effetti della proroga normativa che estende al 30 settembre 2008 il termine per la presentazione delle istanze di regolarizzazione all’INPS relative ai lavoratori non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria. Il provvedimento chiarisce anche come opera la proroga per i datori di lavoro già entrati nella procedura e precisa il riparto di competenze tra INPS e Collegio dei direttori nella gestione delle domande.

Quadro normativo di riferimento

L’intervento richiamato è l’art. 7, comma 2, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, che modifica l’art. 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). La modifica incide sulla "finestra temporale" originariamente fissata al 30 settembre 2007, prorogandola al 30 settembre 2008 per la presentazione dell’istanza di emersione previo accordo sindacale.

Soggetti interessati e portata della regolarizzazione

La proroga interessa i datori di lavoro che intendano far emergere rapporti di lavoro subordinato non denunciati. Per i soggetti che accedono per la prima volta alla procedura, la regolarizzazione può riguardare, per ciascun dipendente interessato, l’intero periodo non assicurato e non prescritto fino al mese di settembre 2008 compreso.

Per i datori di lavoro che abbiano già utilizzato la procedura di emersione per periodi fino a settembre 2007, la possibilità di avvalersi della proroga è più circoscritta: essa è ammessa solo per lavoratori diversi da quelli già inseriti nella precedente agevolazione e ancora in corso di pagamento, fermo restando il rispetto di tutte le altre disposizioni del comma 1192.

Competenza sull’istruttoria e sul provvedimento decisorio

La circolare segnala che sono stati posti quesiti sul funzionamento e sulle competenze del Collegio dei direttori, organo cui la norma demanda la definizione delle istanze di emersione. A tal fine richiama la nota del Ministero del Lavoro – Direzione generale per l’attività ispettiva del 27 dicembre 2007.

Secondo tale chiarimento, l’INPS svolge soltanto l’attività istruttoria, mentre la decisione finale sull’istanza spetta integralmente al Collegio. Il coordinamento è quello previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, ed è affidato al Direttore della Direzione provinciale del lavoro competente.

Tutela avverso le decisioni del Collegio

Le decisioni adottate dal Collegio dei direttori sono qualificate come provvedimenti amministrativi di organo collegiale e, in quanto tali, non sono assoggettabili a ricorso gerarchico, né proprio né improprio. La circolare precisa che non esiste un organo superiore e che il ricorso gerarchico improprio non è previsto da una norma specifica.

Contro tali provvedimenti, considerati definitivi perché espressione di volontà collegiale, è possibile proporre soltanto ricorso al TAR oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato. In tali giudizi devono essere chiamati come litisconsorti necessari tutti gli enti interessati che hanno partecipato alla deliberazione collegiale.

Richiamo alle istruzioni operative già emanate

Per la disciplina operativa della procedura, la circolare non introduce nuove modalità ma rinvia alle precedenti istruzioni INPS: circolare n. 116 del 7 settembre 2007 e messaggi n. 23286 del 26 settembre 2007, n. 23416 del 28 settembre 2007, n. 23837 del 2 ottobre 2007, n. 25137 del 16 ottobre 2007, n. 25280 del 18 ottobre 2007 e n. 29513 del 6 dicembre 2007.

Punti principali

Proroga del termine per l’istanza di emersione

L’art. 7, comma 2, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, ha differito dal 30 settembre 2007 al 30 settembre 2008 il termine entro cui i datori di lavoro, previo accordo sindacale, possono presentare all’INPS l’istanza di regolarizzazione per far emergere rapporti di lavoro subordinato non denunciati.

Effetti della proroga per i nuovi utilizzatori della procedura

Per i datori di lavoro che utilizzano per la prima volta la procedura di emersione, la regolarizzazione può riguardare, per ciascun dipendente interessato, l’intero periodo non assicurato e non soggetto a prescrizione quinquennale fino al mese di settembre 2008 compreso.

Effetti della proroga per chi ha già utilizzato l’emersione

I datori di lavoro che hanno già beneficiato dell’emersione per periodi fino a settembre 2007, nel rispetto delle altre condizioni previste dal comma 1192 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, possono avvalersi della proroga solo per lavoratori diversi da quelli inclusi nella precedente agevolazione ancora in corso di pagamento.

Competenze del Collegio dei direttori e ruolo dell’INPS

In relazione ai quesiti sul funzionamento del Collegio dei direttori, la circolare richiama la nota del Ministero del Lavoro – Direzione generale per l’attività ispettiva del 27 dicembre 2007. Viene ribadito che all’INPS spetta esclusivamente l’attività istruttoria, mentre il provvedimento decisorio è di competenza del Collegio, nell’ambito del coordinamento previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, affidato al Direttore della Direzione provinciale del lavoro competente.

Impugnazione delle decisioni del Collegio

Le decisioni del Collegio, in quanto provvedimenti amministrativi di organo collegiale, non sono impugnabili con ricorso gerarchico né proprio né improprio. Essendo provvedimenti definitivi espressione di volontà collegiale, contro di essi è esperibile soltanto ricorso al TAR o al Capo dello Stato; in tali casi, sono litisconsorti necessari tutti gli enti interessati che hanno partecipato alla decisione collegiale.

Richiamo alle istruzioni operative precedenti

Per gli aspetti operativi, le modalità e le condizioni della regolarizzazione, la circolare rinvia alla circolare INPS n. 116 del 7 settembre 2007 e ai messaggi n. 23286 del 26 settembre 2007, n. 23416 del 28 settembre 2007, n. 23837 del 2 ottobre 2007, n. 25137 del 16 ottobre 2007, n. 25280 del 18 ottobre 2007 e n. 29513 del 6 dicembre 2007.

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