R.R. Marche 3/2025
Iscrizione al Registro Regionale dei Comuni con prodotti De.Co.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, nelle Marche, requisiti, documentazione, procedura e logo per l’iscrizione delle Denominazioni Comunali (De.Co.) nel Registro regionale. Prevede anche l’adeguamento dei prodotti già riconosciuti a livello comunale, forme di riconoscimento congiunto tra più Comuni e la decadenza dell’iscrizione se la De.Co. diventa DOP, IGP o STG. In vigore dalla pubblicazione sul BUR regionale.
Iscrizione al Registro regionale marchigiano dei Comuni con prodotti De.Co.
Iscrizione al Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.
Il regolamento, applicabile nella Regione Marche, disciplina le condizioni per l’iscrizione delle Denominazioni Comunali (De.Co.) nel Registro Regionale, i contenuti minimi dei disciplinari, le ipotesi di riconoscimento congiunto tra più Comuni e le regole d’uso del logo regionale. La disciplina si coordina con la L.R. 17/2023 e con le linee guida regionali richiamate negli allegati.
Oggetto e finalità
Il provvedimento regola:
- gli adempimenti formali per l’iscrizione delle De.Co. nel Registro regionale;
- i requisiti sostanziali che il prodotto o, se del caso, l’oggetto della De.Co. deve possedere;
- la documentazione e i contenuti minimi del disciplinare di produzione;
- il regime transitorio per le De.Co. già riconosciute a livello comunale;
- il riconoscimento di una stessa De.Co. da parte di più Comuni;
- i rapporti con altri marchi di qualità e con il logo De.Co.
Procedura di iscrizione
I Comuni che intendono iscrivere una De.Co. devono presentare domanda alla struttura regionale competente in materia di produzioni di qualità agroalimentari e indicazioni geografiche, oggi in capo al settore Competitività delle imprese - SDA MC.
Alla richiesta devono essere allegati:
- la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della candidatura;
- la scheda descrittiva del prodotto con le caratteristiche distintive;
- il disciplinare di produzione redatto secondo il regolamento, oppure un documento equivalente se la De.Co. non riguarda un prodotto;
- prove documentali ed eventuali certificazioni sulle tradizioni e sulle caratteristiche locali.
Le modalità operative di presentazione, valutazione, adempimenti successivi e controlli sono demandate a un successivo decreto del dirigente della struttura competente.
Requisiti sostanziali della De.Co.
I prodotti candidati devono presentare un solido legame con il territorio e con le tradizioni locali, intese come saperi artigianali o pratiche storiche documentabili. Devono inoltre essere autentici e distinguibili rispetto a prodotti simili per qualità, tecniche di produzione o ingredienti.
Il regolamento insiste sul fatto che le De.Co. non vanno confuse con le indicazioni geografiche, che costituiscono l’unico ambito nel quale è consentito evidenziare in termini esclusivi il legame tra caratteristiche del prodotto e luogo di produzione.
È richiesto anche un profilo di sostenibilità, inteso come capacità di favorire strategie di tutela delle identità culinarie e di sviluppo sostenibile del territorio sotto il profilo ambientale, economico, etico e sociale.
Disciplinari di produzione
Il disciplinare deve essere chiaro, preciso e contenere almeno:
- descrizione dettagliata del prodotto e delle materie prime;
- ambito geografico di produzione e/o origine, supportato da documentazione idonea; l’indicazione territoriale è solo indicativa e non può ostacolare la libera circolazione delle merci;
- tecniche di produzione e/o lavorazione, con indicazione della tradizionalità o dell’uso di tecnologie moderne;
- modalità di conservazione, imballaggio, commercializzazione ed etichettatura;
- eventuali caratteristiche qualitative specifiche;
- eventuali sistemi di controllo o certificazione;
- se l’oggetto della De.Co. non è un prodotto, descrizione dettagliata secondo uno schema analogo, ove applicabile.
Nella redazione dei disciplinari i Comuni devono seguire le linee guida regionali contenute nell’Allegato A1.
Regime transitorio per le De.Co. già riconosciute
I prodotti già riconosciuti e disciplinati come De.Co. a livello comunale alla data di entrata in vigore del regolamento possono essere iscritti nel Registro regionale solo dopo revisione del relativo disciplinare, che deve essere adeguato alle linee guida dell’Allegato A1.
Il Comune interessato deve trasmettere la richiesta di iscrizione e la documentazione aggiornata alla struttura regionale competente, seguendo la procedura prevista per le nuove iscrizioni.
Riconoscimento congiunto da parte di più Comuni
Due o più Comuni possono chiedere il riconoscimento del medesimo prodotto De.Co. anche se non confinanti, purché condividano un disciplinare comune che disciplini produzione e commercializzazione. In tal caso è necessario un accordo formale che definisca responsabilità e modalità di gestione del prodotto a livello intercomunale.
Se più Comuni richiedono De.Co. diverse per la stessa tipologia di prodotto, ma con disciplinari che evidenziano caratteristiche differenti, i disciplinari devono essere redatti in modo da evitare confusione tra le diverse denominazioni.
Rapporti con altri marchi di qualità
Le De.Co. devono restare distinte rispetto ad altri marchi di qualità, come il marchio regionale “QM - Qualità garantita dalle Marche”. La coesistenza è ammessa solo se non genera confusione nel consumatore e se le specifiche di produzione risultano almeno in parte sovrapponibili.
In caso di uso combinato di De.Co. e altri marchi, va evitata qualsiasi pratica idonea a indurre in errore su qualità e origine del prodotto. Le certificazioni devono essere chiaramente distinte.
L’iscrizione nel Registro regionale decade se la De.Co. viene successivamente registrata come DOP, IGP o STG ai sensi del Reg. (UE) 2024/1143.
Comuni e strutture regionali devono coordinarsi, se necessario, per revisioni del disciplinare o per l’adozione di indicazioni sul corretto uso dei marchi, così da evitare confusione e garantire l’autenticità del prodotto.
Logo De.Co. e regole di utilizzo
I Comuni iscritti al Registro devono attenersi alle regole grafiche e d’uso del logo. Il logo deve:
- riportare la denominazione della De.Co. adottata dal Comune, ed eventualmente quella della singola De.Co. se il Comune usa una denominazione unica per più De.Co., insieme alla dicitura “De.Co.” ben leggibile;
- essere usato solo sui prodotti riconosciuti e commercializzati come De.Co.;
- essere utilizzato, dopo l’iscrizione, esclusivamente insieme al logo dell’Allegato A2, che assolve alle funzioni indicate dalla L.R. 17/2023;
- poter essere usato dai Comuni e dai soggetti da essi individuati senza domanda esplicita, salvo revoca da parte del settore regionale competente in caso di mancato rispetto delle condizioni previste.
Decorrenza e aggiornamenti
Il regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche. La Regione può apportare modifiche e aggiornamenti in funzione dell’evoluzione normativa e delle esigenze del settore.
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