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Ordinanza

Ordinanza n. 709/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento - del provvedimento di diniego del visto emesso dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka in data 02/01/2025, protocollo n. 295, per violazione di legge, difetto di motivazione, eccesso di potere e mancato rispetto del diritto di contraddittorio. - della revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato, ove risultasse illegittima o viziata da irregolarità procedurali, con conseguente ripristino del Nulla Osta stesso.

Giustizia amministrativa202502905

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato e presupposta revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka il 2 gennaio 2025, deducendo violazione di legge, difetto di motivazione, eccesso di potere e mancato rispetto del contraddittorio. Ha inoltre contestato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone il ripristino ove risultata illegittima o viziata da irregolarità procedurali. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Ministero dell'Interno. Il ricorrente ha chiesto, in via subordinata, la rimessione in termini per l'integrazione del contraddittorio.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito né deciso definitivamente sull'eventuale inammissibilità. Considerata la complessità e la controvertibilità della materia, ha accolto la richiesta subordinata del ricorrente di rimessione in termini e ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso al Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa. Ha fissato la prosecuzione della camera di consiglio al 26 maggio.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    possibile inammissibilità del ricorso per omessa notifica del ricorso al Ministero dell'Interno

    Il giudice deve previamente sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio che possono condurre alla decisione, consentendo il contraddittorio; nel caso concreto, l'avviso ha riguardato la possibile inammissibilità per mancata notifica a un'amministrazione ritenuta necessaria.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità, deve provocare il contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a. prima di decidere.
  • La rimessione in termini per integrare il contraddittorio può essere concessa, anche dopo l'avviso della possibile inammissibilità, quando la complessità e la controvertibilità della materia giustificano l'errore processuale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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