Salta al contenuto
Legge

L.R. Abruzzo 2/2007

Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 2/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo finanzia 12 borse di studio aggiuntive per scuole di specializzazione medica delle Università di Chieti e L’Aquila, a decorrere dall’anno accademico 2007/2008, con onere a carico della Regione per l’intero corso. Disciplina criteri di individuazione delle specializzazioni, erogazione dei contributi, sedi formative e copertura finanziaria.

Finanziamento di borse di studio aggiuntive per la formazione medico-specialistica

Finanziamento di borse di studio per la formazione medico-specialistica

La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, il finanziamento di borse di studio aggiuntive destinate alle scuole di specializzazione medica delle Università degli Studi di Chieti e di L’Aquila. L’intervento è finalizzato a soddisfare specifiche esigenze formative regionali e opera a partire dall’anno accademico 2007/2008.

Finalità e destinatari

La Regione assegna risorse alle due Facoltà di Medicina e Chirurgia per finanziare complessivamente dodici borse di studio aggiuntive, sei per ciascun Ateneo, oltre a quelle già finanziate dallo Stato. L’onere è assunto dalla Regione per l’intero corso di studi. L’ammissione dei medici in eccedenza rispetto ai posti coperti da finanziamento statale avviene nel rispetto della graduatoria del concorso di accesso, fermo restando che il numero massimo di ammessi non può superare la capacità formativa della scuola.

Individuazione delle specializzazioni e importo delle borse

Le borse aggiuntive sono attribuite alle discipline individuate dalla Giunta regionale, su proposta del componente della Giunta competente per la Direzione Sanità e d’intesa con i Rettori delle Università di Chieti e di L’Aquila. L’importo della borsa è quello previsto dall’art. 39 del decreto legislativo n. 368 del 1999. Due delle borse individuate sono riservate a studenti stranieri cittadini di Paesi del Mediterraneo o dell’area mediorientale.

Erogazione del contributo regionale

La Direzione Sanità della Giunta regionale è autorizzata a erogare il contributo alle Università beneficiarie per ciascun anno accademico. Per il primo anno di corso, il finanziamento è erogato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2008; per gli anni successivi al primo, l’erogazione avviene anticipatamente entro il 31 agosto di ogni anno, prima dell’inizio dell’anno accademico di riferimento.

La quota di contributo non utilizzata per il finanziamento della borsa all’avente titolo deve essere restituita alla Regione Abruzzo. La Regione sospende inoltre l’ulteriore erogazione anche in caso di rinuncia dell’avente titolo alla prosecuzione della frequenza del corso, in qualsiasi momento.

Svolgimento dei corsi e requisiti delle sedi

I corsi si svolgono presso le strutture che compongono la rete formativa della Scuola di Specializzazione, individuate nel protocollo d’intesa tra Regione Abruzzo e le Università interessate, stipulato ai sensi della normativa statale in materia sanitaria. Ai fini dell’attivazione dei corsi, i Rettori delle Università di Chieti e L’Aquila accertano e certificano il possesso dei requisiti di idoneità previsti dal decreto ministeriale 17 dicembre 1997.

Copertura finanziaria

Per l’anno 2007 l’onere è valutato in 150.000 euro e trova copertura nello stanziamento iscritto nella U.P.B. 02.01.016, capitolo 11631, denominato “Interventi a favore della ricerca scientifica”. Per assicurare la continuità dei corsi per l’intera durata del ciclo di formazione, quinquennale o sessennale a seconda della specializzazione, la copertura per gli esercizi successivi è demandata alle annuali leggi di bilancio regionali.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.