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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11065/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la condanna del Tribunale di Bergamo: Bul Patrick per i delitti di furto aggravato (capi 1 e 4) e per il reato ex art. 707 c.p. (capo 5); Rota Sonny per furto aggravato (capo 4). I motivi di ricorso denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'inidoneità della querela riguardo al capo 4, l'erronea responsabilità penale degli imputati, la contestazione erronea dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede per il capo 1, e l'eccessività della pena con invocazione delle attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento ai reati contestati ai capi 1) e 4) perché estinti per remissione di querela (remissioni effettuate dalle persone offese Cabrera Perdomo Maria Patricia e Fornoni Jennifer l'11 dicembre 2024, con accettazione degli imputati). Per tali capi le spese sono poste a carico dei querelati. Quanto al capo 5) (art. 707 c.p.), la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che chiedeva l'insussistenza della responsabilità penale di Bul Patrick, ribadendo il divieto per la Cassazione di riesaminare liberamente il fatto e le valutazioni di merito. Tuttavia, l'annullamento dei capi 1 e 4 impone la rideterminazione della pena per il residuo reato (capo 5) a carico di Bul Patrick; per questo la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla pena e ha rinviato alla Corte d'appello di Brescia per la nuova determinazione. Il ricorso di Bul è dichiarato inammissibile per la parte che resta; non è stata disposta la liquidazione delle spese della parte civile Inella Vincenza per carenza di specificità nelle conclusioni.

Norme richiamate

  • art. 707 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa al reato per il quale Bul Patrick è stato condannato; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla responsabilità penale in sede di legittimità, richiamando il divieto di rimettere in discussione la valutazione di merito.

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede che, se il reato non è più procedibile per remissione di querela, le spese siano poste a carico dei querelati; la Corte ha applicato questa disposizione disponendo che le spese processuali siano a carico degli imputati per i capi estinti.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato nei principi di diritto: la modifica normativa non ha ampliato il potere della Cassazione di riesaminare i fatti; resta esclusa la mera rilettura degli elementi di fatto alla stregua di diversa valutazione.

  • legge 20 febbraio 2006, n. 46

    Norma che ha inciso sull'art. 606 c.p.p.; la Corte ne richiama l'effetto precisando che non è mutata la natura del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito.

Massime di principio

  • Se un reato è procedibile a querela e la persona offesa rimette la querela con accettazione dell'imputato, il reato si estingue e la sentenza di condanna relativa a quel capo deve essere annullata senza rinvio.
  • La remissione di querela, una volta valida, comporta l'estinzione del reato e può determinare l'obbligo di porre a carico dei querelati le spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
  • In Cassazione non è consentito un sindacato che si risolva in una diversa valutazione dei fatti: le censure che chiedono semplicemente una rilettura alternativa del compendio probatorio sono, di norma, inammissibili.
  • Se l'annullamento di alcuni capi incide sulla pena complessiva, la Corte di legittimità può annullare la sentenza limitatamente alla pena residua e rinviare per la rideterminazione alla Corte d'appello quando sono necessarie valutazioni di merito.
  • La parte civile che agisce in cassazione deve formulare conclusioni che si confrontino specificamente con i motivi di ricorso; altrimenti non otterrà la liquidazione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità.
  • I motivi di impugnazione relativi a capi ormai estinti per remissione di querela risultano assorbiti e non consentono la riforma della sentenza su quei punti.

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